Ricorso per Cassazione: notifica a mezzo pec e attestazione di conformità


In caso di ricorso per cassazione non digitale, l’avvocato, al fine di provare l’avvenuta notifica a mezzo PEC, deve procedere a norma dell’art. 9, commi 1-bis e ter, l. n. 53/1994 e quindi deve stampare una copia del messaggio PEC su supporto analogico, così come per gli allegati e la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, ed attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono stati tratti (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 6175/2019, depositata il 1° marzo 2019).http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif

Sul tema l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6175/19, depositata il 1° marzo, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza che confermava il rigetto dell’impugnazione del licenziamento intimato ad un lavoratore per giustificato motivo oggettivo.
A prescindere dalle valutazioni di merito, il Collegio è giunto alla dichiarazione di inammissibilità per difetto di prova dell’avvenuta notifica del ricorso. Parte ricorrente aveva infatti depositato un ricorso in forma non digitale, mentre la notifica dello stesso è avvenuta in via telematica ma in assenza delle formalità prescritte dall’ordinamento.

Premettendo che il processo telematico non è stato esteso al giudizio di cassazione, il Collegio ricorda che l’avvocato, al fine di provare l’avvenuta notifica del ricorso, avrebbe dovuto procedere a norma dell’art. 9, commi 1-bis e ter, l. n. 53/1994 e quindi avrebbe dovuto stampare una copia del messaggio PEC su supporto analogico, così come per gli allegati e la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, ed attestare la conformità delle copie ai documenti informatici da cui sono stati tratti. Nel caso di specie, l’attestazione di conformità del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna era stata omessa, mentre era stata inserita solo nella relata di notifica che però precede la spedizione della notifica ed attesta al destinatario la conformità degli allegati, non avendo rilevanza probatoria dell’avvenuto perfezionamento della notifica stessa.
Sul parallelo tema del ricorso nativo digitale si sono pronunciate anche le Sezioni Unite che, con la sezntenza n. 22438/2018, hanno chiarito che laddove il destinatario della notifica del ricorso a mezzo PEC rimanga intimato, il ricorrente potrà depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio. Si tratta di principi aventi carattere generale «quale corollario del giusto processo ex art. 111 Cost.», applicabili dunque all’ipotesi della notifica telematica del ricorso “tradizionale”.
In conclusione, applicando tali principi al caso di specie, il ricorrente risulta non aver provveduto a depositare l’attestazione di conformità nemmeno in vista dell’adunanza camerale, nonostante il relatore avesse segnalato la necessità di verificare tale conformità. Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

 a cura di Alessandro Gargiulo

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