Nel dichiarare inammissibile un ricorso redatto mediante il mero inserimento ingiustificato di porzioni degli atti processuali di merito scannerizzate e riprodotte senza alcuna intestazione o, quantomeno, rielaborazione sintetica, gli Ermellini ribadiscono la necessità per l’avvocato di «assicurare uno standard di redazione degli atti» tramite il quale sottoporre alla Corte, nel modo più chiaro possibile, la vicenda processuale e le ragioni dell’assistito (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6324/2019, depositata il 5.3.2019).
Una banca, in qualità di terza pignorata, proponeva opposizione all’esecuzione, deducendo di aver già pagato l’intera somma fissata dall’ordinanza di assegnazione mediante assegno circolare tempestivamente inviato alla creditrice. Il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo che la banca opponente avesse abusivamente frazionato il credito. Il Tribunale ribaltava però la decisione. La vicenda è dunque giunta all’attenzione della Corte di Cassazione su ricorso della creditrice.
Gli Ermellini ritengono necessario sottolineare, in via preliminare, che la parte ricorrente non ha riportato in modo comprensibili la sequenza dei fatti di causa rilevanti, avendo semplicemente riprodotto gli atti mediante scannerizzazione accompagnati da una «laconica quanto incompleta» esposizione di alcune circostanze. Il ricorso risulta infatti inammissibile ex art. 366, comma 1, c.p.c. in quanto il gravame non consente alla Suprema Corte l’idonea comprensione della complessiva vicenda processuale. La norma richiamata richiede infatti un’esposizione che garantisce alla S.C. una «chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso». In caso contrario, laddove dunque mancasse una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali, della soluzione accolta dai giudici di merito e dell’errore pretesamente commesso da essi, si addosserebbe ai Giudici di Piazza Cavour il «compito di sceverare da una pluralità di elementi sottoposti al suo esame senza un ordine logico, quelli ritenuti rilevanti dallo stesso soggetto ricorrente ai fini del decidere».
In altre parole, la valutazione di inammissibilità del ricorso «non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno standard di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall’avvocato e come detto presupposta dall’ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e le ragioni dell’assistito».
In conclusione, sottolineando la mancanza di comprensibilità dei motivi nemmeno astrattamente riassumibili in assenza del resto della sentenza impugnata, la S.C. dichiara inammissibile il ricorso.
a cura di Alessandro Gargiulo