L’accertamento di un danno biologico da mobbing in misura dell’8% deve essere ricondotto all’assicurazione obbligatoria INAIL, nella sussistenza dei presupposti per l’esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 6346/2019, depositata il 5.3.2019).
Sul tema la Corte di legittimità, accogliendo il ricorso di Poste Italiane avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina che aveva condannato la società al risarcimento del danno biologico da mobbing a favore di un’ex dipendente. La società aveva dedotto il difetto di legittimazione passiva, avendo il CTU accertato un danno biologico nella misura dell’8% coperto dall’assicurazione obbligatoria INAIL.
Precisando che nel caso di specie non si discute del difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro, ma di accertamento dell’effettiva titolarità del rapporto fatto valere in giudizio, la Corte ricorda che il giudice di merito deve valutare se i comportamenti denunciati dal lavoratore, nella richiesta di risarcimento del danno alla propria integrità psico-fisica a causa della condotta asseritamente vessatoria del datore di lavoro e dei colleghi, possono essere ascrivibili ad una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.. Nel caso in cui sia inoltre accertato un intento persecutorio unitario e comune a tutti gli episodi, si configura una condotta di mobbing, come nel caso di specie. Tali comportamenti sono dunque riconducibili all’inadempimento del datore di lavoro al debito di sicurezza prescritto dall’art. 2087 c.c..
Posta tale premessa, aggiunge la Corte che la tutela assicurativa INAIL è estesa «ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell’attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l’organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi indicati».
In conclusione, la pronuncia ritiene fondato il ricorso in virtù, non del difetto di legittimazione passiva della società ricorrente, ma della non effettiva sua titolarità del rapporto fatto valere in giudizio. L’accertamento di un danno biologico in misura dell’8% deve infatti essere ricondotto all’assicurazione obbligatoria INAIL, nella sussistenza dei presupposti per l’esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro.
Per questi motivi, il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio.
a cura di Alessandro Gargiulo