Dipendente a riposo per ragioni di salute: un dato non sufficiente per l’acquisizione del diritto all’assunzione della figlia


russia-95311_960_720Respinta la richiesta avanzata da una donna e poggiata sulle precarie condizioni di salute del padre, dipendente collocato a riposo in quanto ritenuto «non idoneo». Manca, osservano i Giudici, il tassello fondamentale, ossia l’attivazione del procedimento relativo al riconoscimento della «causa di servizio».

Dipendente a riposo per ragioni di salute. Questo dato non è però sufficiente per obbligare l’azienda a ufficializzare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la figlia (Corte di Cassazione, sentenza n. 6946/19, sez. Lavoro, depositata L’11.3.2019).

Chiara la richiesta presentata da una donna a un’azienda: punta a ottenere «la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato» sul presupposto di «essere figlia di un dipendente dichiarato totalmente, e in modo permanente, inabile al lavoro per causa di servizio».
Domanda da respingere, ribattono i Giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, osservando che «il beneficio può operare esclusivamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente per sopravvenuta inabilità totale e permanente – oltre che per decesso – che non consenta la prosecuzione del rapporto», mentre esso «non può trovare riconoscimento» quando, come in questa vicenda, «il dipendente sia stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età».
Irrilevante, poi, «la precedente domanda di pensionamento» presentata dal lavoratore, poiché «volta semplicemente a ottenere il collocamento a riposo in quanto “non idoneo” e non già espressamente volta all’attivazione della procedura per l’accertamento della causa di servizio».

Pronta la replica della donna, che contesta le valutazioni compiute dai Giudici di merito. Ella osserva, dinanzi ai Giudici in Cassazione, che «il padre è stato» sì «posto in quiescenza per sopraggiunti limiti di età», ma «la domanda» da lui presentata e «tendente ad ottenere il riconoscimento dell’inabilità totale e permanente al lavoro» è stata «formulata nella vigenza del rapporto», e quindi, sostiene, «gli effetti del riconoscimento retroagivano al momento della sua proposizione».
Corretta, in sostanza, l’ottica adottata in Appello, laddove si è osservato che «la domanda di pensionamento» del lavoratore «era volta semplicemente ad ottenere il collocamento a riposo in quanto “non idoneo”, e non già espressamente volta all’attivazione del procedimento per il riconoscimento della “casa di servizio”» che è invece «l’ipotesi unicamente contemplata nella norma collettiva, insieme con il decesso, perché possa sorgere il diritto all’assunzione del figlio del dipendente».

a cura di Alessandro Gargiulo

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