La banca pignora la casa perché la famiglia non riesce a pagare alcune rate di un mutuo ma, grazie al ricorso in Tribunale, riesce a ottenere la sospensione dell’asta per inidoneità del contratto di finanziamento ad essere titolo esecutivo posto a fondamento dell’espropriazione immobiliare.

È l’ennesimo provvedimento a favore di mutuatari: questa volta a decretarlo è il Tribunale di Avezzano che – con un’ordinanza emessa a seguito dell’opposizione presentata da una famiglia – ha sospeso l’asta dell’unica abitazione degli esecutati (bene ereditato).
Sulla scorta di un contratto di mutuo ipotecario fondiario, la Banca iscriveva ipoteca sugli immobili di proprietà della nonna delle bambine che hanno ereditato la casa oggetto del pignoramento. A seguito della rinuncia all’eredità delle discendenti, il bene immobile veniva trasferito alle minori, figlie di una delle due sorelle; la Banca, presumendo che la titolarità dei beni immobili si fosse trasferita automaticamente alle figlie minorenni di una delle rinunciatarie all’eredità, avviava una azione esecutiva nei confronti delle predette minori.
I genitori, in qualità di tutori, assistiti dallo studio Mandico & Partners, fondavano la propria opposizione su un motivo principale, che è stato ritenuto fondato dal Giudice dell’esecuzione, dott.ssa Caterina Lauro, al fine di emettere una pronuncia di sospensione dell’azione esecutiva. Infatti il contratto di mutuo sottostante il pignoramento, risultava di tipo “condizionato”, mancando l’effettiva consegna della somma mutuata in capo al mutuatario. Il momento perfezionativo del contratto era procrastinato all’adempimento di una serie di condizioni, e quindi risultante privo dei requisiti di cui all’art. 474, co. 2, n. 3, c.p.c.
Il contratto di mutuo, in quanto contratto “reale”, si perfeziona con la consegna della somma mutuata, insorgendo solo da tale momento l’obbligo di rimborso in capo al mutuatario. Allorquando, come nel caso di specie, non venga fornita la prova della traditio, nella forma dell’atto ricevuto da Notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, il contratto di mutuo non può ritenersi titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, co. 2, n. 3 c.p.c.. Difatti, manca il requisito necessario per il perfezionamento del mutuo e la conseguente insorgenza dell’obbligazione di restituzione della somma mutuata.
«Grazie a tali presupposti processuali abbiamo dimostrato l’inidoneità del mutuo, anche se redatto da notaio, a far valere i diritti della banca» afferma l’avvocato Mandico «Si tratta di una materia complessa e tecnica. Tuttavia la normativa e la giurisprudenza si sta consolidando sui mutui condizionati ed è molto rigida per le procedure esecutive che portano all’asta gli immobili dei mutuatari, che se opportunamente difesi, possono bloccare pignoramenti ingiusti e riavviare un dialogo transattivo con gli istituti di credito.»
a cura di Annalisa Attanasio