Giudizio abbreviato e inapplicabilità ai delitti punti con l’ergastolo


La legge 12 aprile 2019, n. 33 in tema di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 19 aprile. Le nuove norme sono in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

È stata pubblicata sulla G.U. n. 93 del 19 aprile la legge 12 aprile 2019, n. 33 «Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo».
La legge, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U., preclude l’accesso al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo. In caso di dichiarazione di inammissibilità, così come in caso di rigetto, la richiesta di cui all’art. 438 c.p.p. può essere riproposta fino a che non siano formulate le conclusioni ex artt. 421 e 422 c.p.p.. Qualora invece il giudice, all’esito del dibattimento, ritenga che il fatto per cui si procede sia ammissibile di giudizio abbreviato applica la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p..
Ai sensi dell’art. 5, le nuove disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore.

a cura di Alessandro Gargiulo

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