
Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato la Circolare n. 2/2019, recante le modifiche all’art. 32, comma 1, del Regolamento n. 2/2014 sul procedimento disciplinare denominato “Sospensione cautelare”.
Il Consiglio Nazionale Forense rende noto, con la Circolare n. 2 del 19 aprile 2019, di aver deliberato la modifica dell’art. 32, comma 1, del Regolamento n. 2/2014 sul procedimento disciplinare, inserendo le seguenti parole: “da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima” dopo le parole “previa audizione dell’iscritto”.
NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 32 – “1. La sezione competente per il procedimento può deliberare la sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell’iscritto da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima, quando l’autorità giudiziaria abbia disposto: a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 c.p. anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena; c) una misura di sicurezza detentiva; d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli artt. 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 c.p., se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli artt. 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni”.
a cura di Alessandro Gargiulo