Diritto all’assegno divorzile. Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 11178/2019


L’interpretazione data dalle Sezioni Unite a quanto prevede l’art. 5 l. n. 898/1970 è stata lo strumento per dare alla disposizione un nuovo significato e ha, quindi, valenza – non soltanto di individuazione e di valorizzazione di uno dei suoi possibili significati disvelando una potenzialità semantica del testo, atteso che ogni diversa interpretazione ricava da una medesima disposizione un differente significato, ossia una distinta norma – di diritto vivente di fonte giurisprudenziale, la cui rilevanza si manifesta anche nei giudizi di legittimità costituzionale (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 11178/2019, depositata il 23.4.2019).

Nel 2016, la Corte di Appello di Roma, respingendo un’impugnazione proposta da un uomo, confermava una decisione emessa in primo grado relativamente all’attribuzione alla sua ex coniuge di un assegno divorzile. In particolare, la Corte territoriale riteneva sussistente una differente capacità reddituale delle parti desumendo, quindi, l’inadeguatezza dei redditi della signora a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Avverso la decisione l’uomo proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo. La donna resisteva in giudizio con controricorso.

Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello si fosse limitata alla mera ponderazione e comparazione dei redditi delle parti, senza verificare l’impossibilità oggettiva della donna di procurarsi redditi idonei a mantenere il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Secondo l’uomo la Corte territoriale, nella determinazione del quantum dell’assegno divorzile, non avrebbe tenuto conto dei criteri dettati dall’art. 5 l. n. 898/1970 e non avrebbe precisato le reali motivazioni della determinazione dell’assegno di divorzio.

Per i Supremi Giudici, per trent’anni la giurisprudenza ha interpretato l’art. 5, comma 6, l. n.898/70 ritenendo che l’assegno divorzile dovesse consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Nel 2017 la Corte di Cassazione ha ribaltato questo orientamento, negando il riconoscimento dell’assegno di divorzio ogni volta in cui il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. Con una pronuncia a Sezioni Unite del 2018 la Suprema Corte ha in definitiva affermato che, al fine di stabilire se e in quale entità debba essere riconosciuto l’assegno divorzile, il giudice, anche esercitando poteri d’ufficio, procede alla comparazione delle condizioni economico – patrimoniali delle parti e qualora risulti che il richiedente non disponga di adeguati mezzi o che sia impossibilitato a procurarseli per ragioni obiettive, ne accerta le cause e verifica se la sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio. Infine, il giudice quantificherà l’assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro dell’autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo apportato.
Ad avviso dei Supremi Giudici, proprio il fatto che la Corte territoriale abbia sancito il diritto all’assegno divorzile esclusivamente in ragione dell’impossibilità, per la donna, di conservare con le proprie e inadeguate risorse il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio senza, invece, far derivare l’accertamento di tale diritto da una ponderazione unitaria di tutti i criteri contemplati dall’art. 5 l. n. 898/1970, comporta la necessità di provvedere ad una nuova valutazione sulla spettanza o meno del diritto all’assegno in favore della signora, attraverso il riesame, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2018, del complessivo quadro di fatto, desumibile dall’istruttoria svolta.
La Cassazione, dunque, può decidere nel merito la causa se, dall’applicazione della nuova regola affermata dalle Sezioni Unite, non sia necessario l’accertamento di nuovi fatti, altrimenti dovrà cassare con rinvio la sentenza impugnata, con conseguente vincolo per il giudice ad quem di attenersi alla nuova regola e fermo restando che anche nel giudizio di rinvio le parti potranno essere rimesse nei poteri di allegazione e prove conseguenti al dictum delle Sezioni Unite. A tale proposito, i Supremi Giudici affermano che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la riassunzione della causa – a seguito di cassazione della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di Cassazione. Inoltre, si è sancito che il giudizio di rinvio è configurato dall’art. 394 c.p.c. come un giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l’ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito, perché ritenuti erroneamente privi di rilievo.

I Giudici della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, accolgono il ricorso, cassano la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

a cura di Alessandro Gargiulo

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.