MANCATO VERSAMENTO DEGLI ALIMENTI AI FIGLI MINORI: responsabilità del padre ed irrilevanza della solida condizione economica della madre

Confermata la condanna dell’uomo, punito con nove mesi e quindici giorni di reclusione, e 950 euro di multa. Evidente il fatto che egli non abbia rispettato i propri obblighi nei confronti dei figli minori. Irrilevante, invece, il richiamo difensivo alla solidità economica della moglie, che, secondo l’uomo, porta ad escludere che la prole si sia trovata in difficoltà. Per i Giudici, difatti, i mezzi di sussistenza non includono più solo vitto e alloggio.
Situazione familiare florida a livello economico. Questo dato – testimoniato dalle disponibilità patrimoniali della moglie e del marito separati ufficialmente – non rende però meno grave la condotta tenuta nei confronti dei figli della coppia, che non hanno ricevuto dal padre quanto a loro dovuto. Definitiva perciò la condanna del genitore, punito con nove mesi e quindici giorni di reclusione e 950 euro di multa (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 17766/19, depositata il 29.4.2019).
Precisi gli addebiti mossi nei confronti dell’uomo: egli è sotto processo per «non avere adempiuto alle obbligazioni civili di natura economica nei confronti dei tre figli minori», obbligazioni «derivanti dai provvedimenti giudiziari emessi in sede di separazione» dalla moglie, e «per avere fatto loro mancare i mezzi di sussistenza».
Per i Giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, una volta ricostruita in dettaglio la vicenda, è evidente la colpevolezza dell’uomo.
Questa decisione viene contestata dal difensore del genitore. Ecco spiegato il ricorso in Cassazione, finalizzato a mettere in discussione le mancanze nei confronti dei figli, richiamando non solo le difficoltà lavorative dell’uomo ma anche le disponibilità della moglie, disponibilità sufficienti a garantire la sicurezza economica dei figli.
Per i Giudici del Palazzaccio, però, non vi sono i presupposti per rivedere la condanna inflitta all’uomo. Ciò innanzitutto alla luce di un principio incontestabile: «lo stato di bisogno del figlio minore non può considerarsi escluso per il fatto che in concreto egli, grazie alla solida condizione economica del genitore affidatario» – la madre, in questo caso – «non versi in reale stato di bisogno, ma anzi goda di una situazione di pieno benessere in cui sono assicurate» non solo «le essenziali esigenze di vita» ma anche «una serie di esigenze non definibili essenziali». E a questo proposito viene anche aggiunto che «nella nozione di mezzi di sussistenza debbono ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali vitto e alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano il soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana, da apprezzarsi non già in modo assoluto ma in rapporto alle reali capacità economiche ed al tenore di vita personale del soggetto obbligato».
Applicando tale visione alla vicenda in esame, si può affermare, spiegano i magistrati, che «l’elevato tenore di vita di entrambi i coniugi, testimoniato» anche «dalla residenza familiare in un’abitazione di lusso» depone per «l’assenza di necessità economiche stringenti ed essenziali per la sopravvivenza dei tre figli minori» ma non esclude che «essi si siano trovati senza mezzi di sussistenza, intesi nel senso più ampio, e che vi abbiano dovuto necessariamente sopperire la madre e gli altri familiari».
Tirando le somme, il contesto familiare, caratterizzato da adeguata disponibilità di mezzi economici, non può ‘salvare’ il padre, evidentemente colpevole per «l’omesso versamento di quanto dovuto per il mantenimento dei figli», concludono i giudici della Cassazione.
a cura di Alessandro Gargiulo