
Con la sentenza n. 122/2019, depositata il 20.5.2019, la Corte Costituzionale si è pronunciata in tema di norme regionali sul bollo auto, precisando che «le peculiarità attribuite alla tassa automobilistica impongono alle Regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale». Le Regioni possono dunque sviluppare un’autonoma politica fiscale anche tramite l’introduzione di specifiche esenzioni.
La questione era stata sollevata dalla CTR dell’Emilia Romagna in relazione alla normativa regionale in materia di tributi per la parte in cui prevede che «gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI [Automobilclub Storico Italiano], Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI [Federazione Motociclistica Italiana], previsti dall’art. 60 d.lgs. n. 285/1992 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale». Il Giudice rimettente ha evidenziato un possibile contrasto con gli artt. 117, comma 4, e 119, comma 2, Cost..
Precisando che la questione giuridica rilevante riguarda il confronto tra due fattispecie normative e, più precisamente, «tra quella configurata dalla legge regionale e quella configurata dalla legge statale allora vigente, ovvero dall’abrogato comma 3 dell’art. 63 l. n. 342/2000, che prevedeva, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalla tassa automobilistica, che i veicoli di «particolare» interesse storico e collezionistico fossero “individuati, con propria determinazione dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI”», la Corte dichiara la parziale illegittimità costituzionale della norma censurata.
Ribadisce quindi il Giudice delle Leggi che «la rilevata illegittimità costituzionale della norma regionale censurata, nella parte in cui si riferisce ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico, non coinvolge la medesima norma nella parte in cui prevede per i veicoli di interesse storico o collezionistico, genericamente considerati, la necessità, ai fini della esenzione dalla tassa automobilistica, della “iscrizione in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo”, stabilendo poi che “[a]i fini dell’esonero fiscale, la certificazione d’iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione”. Ampliando l’ambito di esenzione rispetto a quello più limitato dei veicoli “di particolare interesse storico e collezionistico” previsto dalla coeva legislazione statale, la norma regionale non ha, infatti, ecceduto il vincolo del limite massimo di manovrabilità stabilito dal principio di coordinamento di cui al comma 2 dell’art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011». In conclusione, «l’ampliamento del regime di esenzione della tassa automobilistica non eccede quindi l’autonomia impositiva regionale, non risultando in contrasto nemmeno con i principi dell’ordinamento tributario cui comunque, anche nei maggiori margini di manovrabilità, la legislazione regionale è vincolata».
a cura di Alessandro Gargiulo