CLAUSOLA DI RIVALSA E GUIDA IN STATO DI EBBREZZA


La rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza integra una mera clausola delimitativa della copertura assicurativa, che precisa l’oggetto del contratto assicurativo, ma che non esclude la responsabilità dell’assicuratore (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 25785/2019, depositata il 14.10.2019).

Una compagnia di assicurazioni avanzava domanda di rivalsa nei confronti del proprio assicurato al fine di vedersi rifondere la somma versata a titolo di risarcimento del danno, cagionato a seguito di un incidente in occasione del quale era deceduto il terzo trasportato, stante l’inoperatività della copertura in caso di veicolo guidato in stato di ebbrezza, come da condizioni di polizza. L’assicurato contestava l’efficacia della clausola nel contratto tra professionista e consumatore, della quale lamentava di non aver potuto, comunque, conoscere e comprendere l’esistenza.
Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione d’inefficacia della clausola di polizza, ai sensi degli artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c. (ratione temporis applicabili), in quanto vessatoria, respingeva la domanda.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l’assicurato.
Avverso tale sentenza l’assicurato proponeva ricorso per Cassazione, del quale il P.M. chiedeva l’accoglimento; la Compagnia resisteva con controricorso.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1469-bis e seguenti – oggi artt. 33 e 34 codice del consumo (di cui al d.lgs. n. 206/2005) – stante il fatto che la sentenza, da un lato, avrebbe limitato la valutazione dell’efficacia della clausola solo sotto il profilo formale, senza effettuare un controllo sostanziale di validità alla luce della normativa consumeristica; dall’altro, non avrebbe verificato se la clausola riproduttiva della disposizione di legge fosse inderogabile.
La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo la quale le clausole di rivalsa contenute nel contratto di assicurazione, dovute a comportamenti imputabili all’assicurato per dolo o colpa grave, non sarebbero vessatorie e/o abusive, rispettivamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e del codice del consumo.
Infatti, la rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza integra una mera clausola delimitativa della copertura assicurativa, che precisa l’oggetto del contratto assicurativo, ma che non esclude la responsabilità dell’assicuratore; in quanto tale, non necessita di specifica approvazione per iscritto dal contraente per adesione.
Tale clausola, peraltro, richiama il contenuto degli artt. 186 e 187 c.d.s., che vietano la guida in stato di alterazione alcoolica o da stupefacenti e dell’art. 1900 c.c., che esclude la copertura in caso di rischi provocati volontariamente o con colpa grave dell’assicurato; di talché, in quanto meramente riproduttiva di disposizioni di legge, si sottrae al giudizio di vessatorietà.
Il ricorrente, tuttavia, osserva che la non assicurabilità del danno cagionato con dolo deriva da una previsione imperativa, mentre quella del danno cagionato da colpa grave è oggetto di una previsione suppletiva, che rimette all’autonomia negoziale l’eventuale estensibilità della garanzia con un incremento del premio assicurativo.
La Sezione, dopo aver offerto un’analitica ricostruzione storica del contesto normativo e giurisprudenziale, anche a livello di Corte di Giustizia europea, osserva che la ratio della scelta di sottrarre al sindacato la clausola che riproduce una disposizione di legge è insita nella presunzione che il legislatore non detti norme sfavorevoli per il consumatore, ma anche nell’inopportunità di rinvenire una nozione di vessatorietà convenzionale che contraddica quella normativa, stante il divieto di guida in stato di ebbrezza. In conclusione, il Supremo consesso ha rigettato il ricorso. 

a cura di Alessandro Gargiulo

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