
In presenza di una generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, sganciata dal riscontro dei particolari requisiti richiesti dall’art. 92, comma 2, c.p.c., la pronuncia di compensazione delle spese di lite non supera il vaglio di legittimità (Corte di Cassazione, sez. VI civ. – 2, ordinanza n. 25798/2019, depositata il 14.10.2019).
La Corte d’Appello di Napoli, nel confermare il rigetto della domanda di revoca di un amministratore condominiale, disponeva la compensazione delle spese processuali del giudizio di reclamo «per la complessità degli accertamenti e delle questioni affrontate e per la natura del procedimento». L’amministratore del condominio ha impugnato la decisione dinanzi alla Suprema Corte dolendosi per la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. per l’erroneità della pronuncia di compensazione delle spese processuali in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 che ha escluso la riconducibilità della «complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute» alle gravi ed eccezionali ragioni contemplate dall’art. 92 cit..
Il Collegio ricorda che l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite in presenza di gravi ed eccezionali ragioni configura una regola generale che il legislatore ha previsto per poterla adeguare al contesto storico-sociale o a specifiche situazioni non predeterminabili, ma da specificare in via interpretativa dal giudice nel caso di specie con un giudizio censurabile in sede di legittimità.
L’ipotesi di controversia avente ad oggetto la revoca per giusta causa dell’amministratore condominiale non ha una natura tale da giustificare di per sé la compensazione. Si tratta infatti di controversia di natura contenziosa che soggiacciono alla regola della soccombenza.
Con riguardo invece alla complessità degli accertamenti e delle questioni affrontate, la sentenza della Consulta invocata dal ricorrente (n. 77/18) ha dichiarato illegittimo l’art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo introdotto dal d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 ritenendo l’intervento del legislatore lesivo del canone di ragionevolezza per aver escluso dalle «fattispecie che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata». La sentenza impugnata risulta dunque aver erroneamente disposto la compensazione in virtù di una «generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute (oltre, per quanto detto, sulla natura del procedimento), sganciata dal riscontro dei particolari requisiti richiesti dall’attuale formulazione della norma». Per questi motivi, il ricorso viene accolto e il provvedimento impugnato con rinvio della causa ad altra sezione della medesima Corte d’Appello.
a cura di Alessandro Gargiulo