
In difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata o di relata di notifica della stessa, il ricorso deve ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si sia perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. In caso contrario il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 25939/2019, depositata il 15.10.2019).
Nel caso da esaminare la società ricorrente (una tintoria che chiedeva la condanna di una società di energia elettrica volta alla restituzione delle somme versate) dà atto dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata, nonostante dagli atti manchi la prova di ciò.
La S.C. ribadisce che la previsione di cui all’art. 369, comma 2, c.p.c. dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1, della copia della decisione impugnata con la relata di notifica, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro da parte della Cassazione della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione che, avvenuta la notifica della sentenza, è esercitabile solo con l’osservanza del c.d. termine breve. Qualora il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notifica, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile.
Comunque, pur in difetto di produzione di copia autentica o di relata di notifica della sentenza impugnata, il ricorso deve ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si sia perfezionata entro il 60esimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, posto che il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso assicura comunque l’obiettivo di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c..
Nel caso in esame, l’assenza di prova della notifica della sentenza è accompagnata dal mancato superamento della c.d. prova di resistenza e tale omissione del ricorrente non può ritenersi in alcun modo sanata. Il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile.
a cura di Alessandro Gargiulo