La registrazione al sito e l’inserimento dei dati personali della donna sono avvenuti con un ‘IP’ riconducibile all’utenza telefonica mobile del partner. Indiscutibile, quindi, la condotta da lui tenuta, consistita in un illecito trattamento dei dati personali della ex compagna (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 42565/2019, depositata il 17.10.2019).

Ha iscritto l’ex compagna a un sito web di incontri, e per completare l’opera ha anche inserito i dati di lei – e il relativo profilo fittizio da lui creato – in una chat room denominata ‘sesso’.
La presenza – inconsapevole – on line della donna è durata due settimane, ma quell’arco temporale è sufficiente per condannare il suo ex compagno, colpevole di un «trattamento illecito dei dati personali» di lei.
Una volta ricostruita la vicenda, che ha avuto come scenario un sito d’incontri on line, i giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, hanno ritenuto evidenti le responsabilità dell’uomo sotto processo. Quest’ultimo ha preso di mira una donna con cui aveva avuto in passato una relazione e ne ha utilizzato i «dati personali» per iscriverla – a sua insaputa – in un sito di incontri, creando anche un profilo e collocandolo in una chat room denominata ‘sesso’.
Identica posizione ha assunto anche la Cassazione, confermando la condanna dell’uomo, resosi responsabile di una condotta che rappresentato una grave violazione per la privacy della sua ex compagna.
Inutili le obiezioni proposte dal difensore. Inequivocabili, difatti, gli elementi probatori a disposizione, che hanno permesso di appurare che «l’iscrizione» al sito d’incontri è avvenuta con «un ‘IP’ riconducibile all’utenza telefonica mobile» dell’uomo.
I Giudici tengono poi a sottolineare che la condotta sanzionata riguarda «non l’utilizzo dei dati per la registrazione dell’account» bensì «la diffusione dei dati personali della donna nella chat room denominata ‘sesso’».
Legittima l’applicazione del cosiddetto Codice della privacy, poiché la pubblicazione on line dei dati della donna «era destinata a raggiungere un numero indeterminato di soggetti e si è caratterizzata per la continuità dell’offesa derivante dalla persistente condotta volontaria dell’uomo, che ben avrebbe potuto rimuovere quei dati resi visibili ai frequentatori» del sito.
a cura di Alessandro Gargiulo