
In caso di caduta dalle scale del condominio per la presenza di una macchia scivolosa, il fatto colposo della vittima può escludere il nesso di causa tra la cosa e il danno se il pericolo era prevedibile ed evitabile utilizzando l’ordinaria diligenza. Dunque, la distrazione o l’imprudenza della vittima possono essere di tale intensità da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell’evento (Corte di Cassazione, sez. IV Civile – 3, ordinanza n. 26258/2019, depositata il 16.10.2019).
Il Tribunale rigettava la domanda con cui una parte domandava la condanna di un condominio al risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta dalle scale causata dalla presenta di una macchia scivolosa. La decisione veniva impugnata dalla parte soccombente ma anche la Corte d’Appello rigettava la domanda del danneggiato per mancanza della prova che l’attore avesse adottato la normale diligenza nello scendere le scale. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione il soccombente, lamentando che la Corte d’Appello abbia erroneamente invertito l’onere della prova, non essendo dovere del danneggiato dimostrare di aver prestato la dovuta attenzione per evitare il danno.
La Cassazione, ritenendo infondato il ricorso, rileva che il ricorrente non ha letto correttamente la ratio decidendi della Corte d’appello, la quale ha ritenuto che la macchia scivolosa presente sulle scale fosse ben visibile e dunque il danneggiato non avesse usato l’ordinaria diligenza. Dunque, la condotta della vittima è stata la unica causa del danno e questo è valso ad esonerare il condominio dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c..
Osservano i Giudici che tale orientamento adottato in sede di appello è conforme a quello (Cass. n. 2482/2018) secondo cui «in tema di danni causati da cose in custodia, il fatto colposo della vittima può escludere il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell’evento».
a cura di Alessandro Gargiulo