
La prescrizione dei diritti del lavoratore carcerato non dipende in alcun modo dalla cessazione della pena detentiva (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 27340/2019, depositata il 24.10.2019).
Così la Corte:“… con riferimento al lavoro carcerario la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l’amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”.
Al carcerato spetta un diritto alle ferie…mitigato. “Il diritto al riposo annuale integra appunto una di quelle posizioni soggettive che non possono essere in alcun modo negate a chi presti attività lavorativa in stato di detenzione[…]le rilevanti peculiarità del rapporto di lavoro dei detenuti comportano che le concrete modalità di realizzazione del periodo annuale continuativo retribuito dedicato al riposo o ad attività alternative esistenti nell’istituto carcerario, devono essere compatibili con lo stato di detenzione […] e possono, quindi, diversificarsi a seconda che tale lavoro sia intramurario oppure si svolga all’esterno o in situazione di semilibertà”.
La sospensione del termine di prescrizione è slegata dal periodo di detenzione e gli oneri probatori del lavoratore, anche se detenuto, sono esattamente identici a quelli gravanti su qualsiasi lavoratore che agisca in giudizio per la tutela dei propri diritti. Per tale ragione il lavoratore detenuto che instauri il contenzioso per il riconoscimento dei propri diritti patrimoniali, pur trovandosi in uno stato soggettivo deteriore rispetto a quello del lavoratore ordinario, non può avvantaggiarsi di alcun regime particolare di decorrenza dei termini di prescrizione.
Nel caso di specie la Cassazione ha ribadito che la tredicesima mensilità può esser certamente versata e conglobata mese per mese nella paga del periodo di riferimento, senza richiedere l’elaborazione di un ulteriore cedolino per la liquidazione della mensilità differita.
È legittimo operare il versamento della retribuzione mediante patto di conglobamento: esso è disposto con riferimento a tutti i rapporti di lavoro intercorsi tra Ministero e detenuti, in coerenza alla natura di rapporto che non prevede il contratto individuale scritto, con la conseguenza che è sufficiente la specificazione in ogni busta paga delle somme riferite alla tredicesima mensilità e di quelle riferibili al TFR e alle restanti indennità.
Per concludere il rapporto di lavoro dei detenuti non fruisce di particolari benefici circa i termini e le modalità di tutela dei diritti: la prescrizione matura al pari di ogni altro rapporto di lavoro e le ferie restano un diritto irriducibile a prescindere dallo stato detentivo. La peculiarità dello stato di privazione della libertà impone esclusivamente di coniugare con accordi specifici e tarati sul lavoratore le modalità e i termini di fruizione dei diritti contrattuali differenti da quelli patrimoniali, quali per esempio le ferie, da far fruire con modalità compatibili alla pena detentiva che il lavoratore sta scontando.
a cura di Alessandro Gargiulo