
Per effetto della rottamazione-ter, ex art. 4 d.l. n. 119/2018, convertito in l. n. 136/2018 (cd. “decreto fiscale”), sono nulle cartelle e fermo amministrativo sotto i mille euro affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010 (Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza n. 28072/2019, depositata il 31.10.2019).
Un contribuente ricevuto in notifica cartelle per debiti tributari e infrazioni stradali per un valore inferiore a mille euro ciascuna. In sostanza, al predetto contribuente l’agente della riscossione ha notificato atti di valore esiguo e tutti consegnati fra il 2000 e il 2010. I giudici tributari di merito hanno respinto il ricorso del contribuente
La Corte di Cassazione, per effetto dell’entrata in vigore del d.l. 119 del 2018 (rottamazione-ter), ha ribaltato in favore del contribuente le sorti della vicenda dichiarando nulle sia le cartelle di pagamento sia i relativi fermi amministrativi, con declaratoria di cessata materia del contendere e compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. L’articolo 4 del decreto n. 119/2018 prevede, infatti, che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015». Fra l’altro, nel caso di specie, il debito in esame, relativo a cartelle di pagamento notificate tra il 2000 e il 2005, rientra nello stralcio, posto che il valore è, per ciascuna cartella, inferiore a mille euro. Inoltre, l’Agente della riscossione ha dato atto che tutte le cartelle sottese all’impugnato preavviso di fermo amministrativo sono state annullate, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto dell’interesse del contribuente alla prosecuzione della lite.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine ad una controversia che ha ad oggetto delle cartelle di pagamento – e connesso provvedimento di fermo amministrativo – per debiti di valore inferiore a mille euro. Per le cartelle notificate al contribuente tra il 2000 e il 2005, il debito di valore inferiore a mille euro rientra nello stralcio dei debiti di cui all’art. 4 del convertito d.l. n. 119/2018, appunto previsto per i debiti fino alla somma di 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. In buona sostanza, la rottamazione-ter, approvata con d.l. n. 119/2018, convertito in l. n. 136/2018 (cd. “decreto fiscale”), ha cancellato in un colpo solo tutte le cartelle e il fermo amministrativo sotto i mille euro per debiti (fiscali e non) nei confronti dell’Agente della Riscossione, iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2010. Questo significa che qualora l’Agente della Riscossione dovesse iscrivere un fermo o inviare una cartella, tale atto sarebbe nullo. La disposizione sana i debiti entro mille euro: ma, a tal fine, non si considera l’ammontare complessivo della cartella esattoriale bensì il singolo importo iscritto a ruolo. Tanto per fare un esempio, se un contribuente non ha pagato per tre anni di fila il bollo auto di 700 euro, la complessiva cartella di 2.100 euro sarebbe illegittima. Chi non ha pagato le cartelle esattoriali non deve limitarsi a leggere l’importo complessivo in esse riportato, ma le singole voci. Che devono essere stralciate in automatico dall’Agente della Riscossione. In caso contrario, o si fa un’istanza in autotutela o si ricorre al giudice. Nella sanatoria, rientrano i debiti come multe stradali, bollo auto, sanzioni amministrative, IMU, TASI, TARI, ecc.
I contribuenti che hanno aderito alla “Rottamazione-ter” entro il 30 aprile (art. 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23, 24, d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136) e non hanno pagato la prima o unica rata scaduta lo scorso 31 luglio, possono rimettersi in regola, saldando quanto dovuto entro il 30 novembre. È quanto stabilisce l’art. 37 d.l. n. 124/2019 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019.Si ricorda che la scadenza del 30 novembre, coincidente con la giornata festiva del sabato, slitta a lunedì 2 dicembre. Anche i contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-bis” (d.l. n. 148/2017) e che sono rientrati automaticamente nella “rottamazione-ter”, beneficeranno della riapertura dei termini. Grazie alle previsioni dell’art. 37, anche coloro che hanno saldato la prima o unica rata oltre il termine previsto del 31 luglio, non perderanno i benefici della “rottamazione-ter” e potranno proseguire, laddove previsto, con il piano dei pagamenti. Il bollettino di pagamento della prima o unica rata è allegato alla “Comunicazione delle somme dovute”, già inviata ai contribuenti che hanno fatto domanda di adesione alla “Rottamazione-ter” entro lo scorso 30 aprile e potrà essere utilizzato per il pagamento. Per i pagamenti, oltre al servizio “Paga online”, è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pago PA.
a cura di Alessandro Gargiulo