
Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4, ord. pen., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione che abbia cagionato la morte del sequestrato (Corte Costituzionale, sentenza n. 229/2019, depositata l’8 novembre 2019).
Sono stati il magistrato di sorveglianza di Milano e di Padova a sollevare questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4, ord. pen. nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 630, comma 2, c.p., che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non siano ammessi ad alcuno dei benefici indicati dall’art. 4-bis, comma 1, ord. pen. se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata.
La questione è sorta allorquando due detenuti hanno chiesto la concessione del permesso premio al fine di coltivare i propri affetti familiari, non avendo comunque espiato i due terzi della pena inflitta. Gli istanti affermavano che la preclusione dai benefici di cui all’art. 4-bis ord. pen. non avesse dovuto applicarsi alle fattispecie di cui all’art. 630, comma 2, c.p. riferito alla morte del sequestrato come conseguenza non voluta dal reo.
Riuniti i giudizi, il Giudice delle Leggi ha ritenuto fondate le questioni richiamando il rilievo già svolto nella precedente sentenza n. 149/2018 in riferimento ai condannati all’ergastolo per il medesimo reato: la rigida preclusione temporale prevista dalla norma censurata per l’accesso ai benefici «sovverte irragionevolmente la logica gradualistica sottesa al principio della progressività trattamentale e flessibilità della pena». In virtù del principio secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, la norma si pone infatti «in senso distonico rispetto all’obiettivo, costituzionalmente imposto, di consentire alla magistratura di sorveglianza di verificare gradualmente e prudentemente, anzitutto attraverso la concessione di permessi premio e l’autorizzazione al lavoro all’esterno, l’effettivo percorso rieducativo compiuto dal soggetto, prima di ammetterlo in una fase successiva dell’esecuzione». Come sottolineato dai giudici remittenti inoltre «la rimozione della preclusione contenuta nella disposizione censurata con riferimento ai condannati all’ergastolo da parte della sentenza n. 149/2018 ha prodotto l’irragionevole conseguenza che, oggi, essi godono di un trattamento penitenziario più favorevole rispetto a quello riservato ai condannati a pena detentiva temporanea per i medesimi titoli di reato».
Evidenziata così l’esigenza di rimuovere la preclusione stabilita dall’art. 58-quater, comma 4, ord. pen. anche con riferimento ai condannati a pena temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione che abbiano cagionato la morte del sequestrato, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. In via consequenziale, la medesima norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 289-bis c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.
a cura di Alessandro Gargiulo