Detenuto disabile: fisioterapia negata e differimento della pena


Riprende vigore in Cassazione la domanda del condannato, che ha chiesto il differimento della pena o, almeno, i domiciliari alla luce delle proprie precarie condizioni fisiche e della inadeguatezza della struttura carceraria. Per i Giudici è evidente la gravità della mancata sottoposizione dell’uomo, colpito da paraplegia agli arti inferiori e da monoplegia al braccio destro, ai prescritti cicli di fisioterapia (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 46603/2019, depositata il 18.11.2019).

Negata al detenuto – affetto da paraplegia agli arti inferiori e da monoplegia all’arto superiore destro – la possibilità di effettuare regolari cicli di fisioterapia. Logico desumere un aggravamento delle sue già delicate condizioni fisiche e ipotizzare, quindi, un trattamento penitenziario disumano. Di conseguenza, riprende vigore la richiesta dell’uomo di vedersi concesso il differimento dell’esecuzione della pena o almeno la detenzione domiciliare.

A respingere la richiesta presentata dal detenuto provvede il Tribunale di sorveglianza. Nessun dubbio, sia chiaro, sulle sue difficili condizioni di salute – l’uomo è affetto da «paraplegia agli arti inferiori ed emiplegia al braccio destro» –, si ritiene però che ci si trova di fronte a «patologie croniche stabilizzate che possono essere adeguatamente curate in ambiente carcerario, oppure mediante ricovero in ospedali o in altri luoghi esterni di cura, e che non determinano alcuna incompatibilità con la detenzione».
Per quanto concerne il fronte più delicato, ossia «i ripetuti cicli di fisioterapia» prescritti al detenuto ma «mai praticati», i giudici hanno esortato «la direzione della casa circondariale ad attivarsi a tal fine, anche attraverso lo strumento del ricovero esterno, e di richiedere, in caso di impossibilità a garantire tali terapie, al ‘DAP’ il trasferimento in un istituto all’uopo attrezzato, specie al fine di alleviare la sofferenza connessa all’impossibilità di camminare ed utilizzare il braccio destro».

La valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza viene prima contestata dal legale del detenuto e poi, soprattutto, censurata dai giudici della Cassazione. Ciò alla luce di una semplice constatazione: «la condizione in cui versa l’uomo a causa della restrizione in un ambiente penitenziario» che è «privo», sottolineano i Giudici, «dei presidi necessari a consentirgli, in costanza di detenzione, un’esistenza dignitosa».
A fronte del quadro complessivo, e della «sicura inadeguatezza dell’offerta specifica» da parte della struttura carceraria, inadeguatezza che «determina sul piano oggettivo un aggravamento delle già severe condizioni complessive del detenuto», è illogico «affidare all’autorità amministrativa il compito di individuare un’altra struttura idonea» senza prima «verificare se esiste la possibilità di un sollecito trasferimento» e, soprattutto, «capire in quale misura la forzata protrazione della collocazione del condannato in un ambiente non consono ai suoi bisogni, in termini di terapie, cure ed assistenza, si sia tradotta in una franca incompatibilità con la restrizione carceraria e in un trattamento contrario al senso di umanità».
Riprende quindi vigore la richiesta presentata dal detenuto, richiesta su cui dovrà pronunciarsi nuovamente il Tribunale di sorveglianza, alla luce però delle riflessioni fatte dai magistrati della Cassazione.

a cura di Alessandro Gargiulo

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