Decreto ingiuntivo: nullità della notifica e validità del titolo esecutivo


La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo «non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.» (Corte di Cassazione, sez. VI – 3, ordinanza n. 29729/2019, depositata il 15.11.2019). 

A seguito dell’intimazione di pagamento tramite atto di precetto richiesto da un istituto bancario, il presunto debitore presentava opposizione al Tribunale di Milano deducendo una serie di vizi del titolo, tra cui l’incertezza circa l’identificazione dell’Ufficio emittente e l’invalidità della notificazione. L’opposizione veniva rigettata, decisione confermata anche in seconde cure dalla Corte d’Appello. L’ingiunto ha quindi proposto ricorso per cassazione.

Per quanto d’interesse, il ricorrente invoca la nullità della notificazione del titolo esecutivo poiché effettuata presso un luogo in cui non era più residente.
Come precisa la pronuncia, il ricorrente non sostiene la radicale inesistenza della notificazione, configurabile – secondo la giurisprudenza – in caso di totale mancanza materiale dell’atto e nei casi venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto e a qualificarlo come notificazione. Ogni altra deviazione dal modello legale rientra nella categoria della nullità.
Sulla base di tale premessa, il vizio invocato dal ricorrente avrebbe potuto giustificare un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.. Conseguentemente, laddove l’ingiunto, opponente tardivo, non abbia dedotto, con l’opposizione ex art. 650 cit., altre ragioni ulteriori rispetto alla nullità della notificazione, questa risulta sanata per effetto dell’opposizione stessa.
In conclusione, la Corte cristallizza il principio di diritto secondo cui la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo «non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione a decreto – ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell’art. 650 c.p.c. – la cognizione di ogni questione attinente all’eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio».
Il ricorso risulta dunque inammissibile, non avendo l’opponente prospettato nemmeno in astratto vizi idonei a determinare l’inesistenza del titolo esecutivo.

a cura di Alessandro Gargiulo

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