Disciplina del Whistleblowing. Modifica in sede comunitaria


Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dello scorso 26 novembre la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, i c.d. whistleblower.

La Direttiva amplia l’ambito delle materie di protezione delle persone che segnalano violazioni coinvolgendo gli appalti pubblici, i mercati finanziari, l’antiriciclaggio, la sicurezza dei prodotti e dei trasporti, la tutela dell’ambiente, la sicurezza nucleare, degli alimenti e dei mangimi, la salute ed il benessere degli animali, la salute pubblica, la protezione dei consumatori e la tutela della vita privata e della privacy (art. 1).
I soggetti tutelati sono i lavoratori, del settore pubblico o privato (ma anche azionisti, membri degli organi amministrativi e persone che lavorano sotto la supervisione di appaltatori, subappaltatori e fornitori) che abbiano acquisito informazioni sulle violazioni nel contesto lavorativo (art. 4).
Le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attraverso canali interni (art. 7), strumenti il cui uso deve essere incoraggiato dagli Stati membri, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni. I canali di segnalazione esterni, attraverso apposite autorità competenti designate dagli Stati membri, devono essere attivati dopo quelli interni oppure direttamente (artt. 10 e seguenti).
La Direttiva disciplina inoltre l’obbligo di riservatezza (art. 16) precisando che gli Stati membri provvedono affinché l’identità della persona segnalante non sia divulgata, senza consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Altrettanto vale per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità della persona segnalante. Resta ferma l’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali (art. 17).
L’art. 19 sancisce il divieto di ritorsione sotto qualsiasi forma contro le persone segnalanti, comprese minacce e tentativi di estorsione tra cui licenziamento, sospensione, retrocessione, mancata promozione, mutamento di funzioni o luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifiche dell’orario di lavoro, discriminazione e danni alla reputazione della persona, in particolare sui social media.
Gli Stati membri sono chiamati a provvedere per l’introduzione di misure di sostegno (art. 20) tra cui, informazioni e consulenze esaustive e indipendenti, facilmente accessibili e a titolo gratuito, sulle procedure e i mezzi di ricorso disponibili; un’assistenza efficace per la protezione dalle ritorsioni, compreso, ove previsto dal diritto nazionale, la certificazione del fatto che possono beneficiare della protezione prevista dalla presente direttiva; il patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale e di un procedimento civile transfrontaliero conformemente alle direttive (UE) 2016/1919 e 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché, in conformità del diritto nazionale, al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di ulteriori procedimenti e a consulenze legali o altri tipi di assistenza legale.
Il termine fissato dalla Direttiva per il recepimento da parte degli Stati membri è il 17 dicembre 2021.

a cura di Alessandro Gargiulo

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.