
Il Senato della Repubblica, nella seduta del 17 dicembre 2019, ha definitivamente approvato la legge di conversione del decreto legge n.124 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Per l’entrata in vigore del provvedimento manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto Fiscale c.d. “manette agli evasori”comporterà rilevantissime novità
→ a) in primis,
un aumento di pena per le ipotesi delittuose di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del D.Lgs. n.74/2000 permettendo così il ricorso alla misura della custodia cautelare in carcere anche nei casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione dei redditi e Iva di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n.74/2000 (fino ad ora esclusi), con una pena superiore ai cinque anni di reclusione. Quindi, oggi, le riformate fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2), di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) e di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) risultano sanzionate con una pena più severa di quella prevista, ad esempio, per il reato di omicidio stradale (da 2 a 7 anni). E’ evidente che tale situazione è paradossale!
→b) in secundis,
l’applicabilità della confisca “per sproporzione” o “allargata” alla maggior parte dei reati tributari, così da consentire il sequestro di tutti quei beni di cui il condannato non è in grado di giustificarne la provenienza e di cui risulta a qualsiasi titolo esserne titolare (o comunque nella semplice disponibilità) per un valore sproporzionato alla propria attività economica. A tal riguardo giova una precisazione di carattere oggettivo: tali misure sono state fino ad ora applicate ai reati di criminalità organizzata e, dal 2018, anche alla gran parte di quelli contro la Pubblica Amministrazione. Si percepisce così la rilevanza pratica di tale novità, in quanto ad oggi, l’ipotesi di omessa dichiarazione risulta richiamata in tutti i casi di c.d. Esterovestizione.

→c) nell’ipotesi di dichiarazione infedele,
sono state abbassate anche le soglie di punibilità: da un valore di imposta evasa superiore a €150.000 a quello di €100.000. Tutto ciò comporterà un ampliamento della rilevanza penale a tutte quelle condotte fino ad ora catalogate come violazioni amministrative. Dal punto di vista processuale, nei casi di dichiarazione infedele delle imposte sui redditi e Iva, non si potrà più procedere con citazione diretta a giudizio, ma si dovrà celebrare l’udienza preliminare innanzi il G.U.P.
Ultimo aspetto meritevole di considerazione attiene al ricorso alle intercettazioni telefoniche (ad eccezione delle ipotesi di dichiarazione infedele ex art.4 d.lgs.74/2000). I risultati di tale misura investigativa – particolarmente invasiva – troveranno immediato ingresso nel processo tributario (entrando a far parte de planodel materiale probatorio da far attenzionare al Giudice tributario) anche qualora il giudizio penale si risolva con un’assoluzione.
→d) inserimento del nuovo art. 25-quinquiesdecies al d. lgs. 231/01
(norma aggiunta dall’art. 39 del decreto-legge n. 124 del 2019) andando così ad inserire nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell’ente i seguenti reati tributari: Art. 2 ossia dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti o altri documenti (per l’ipotesi prevista dal comma 1 è prevista una sanzione amministrativa fino a 500 quote; nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 2-bis potrà, invece, essere applicata all’ente la sanzione pecuniaria fino a 400 quote); Art. 3: dichiarazione fraudolente mediante altri artifici (sanzione pecuniaria fino a 400 quote); Art. 8:emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (secondo quanto disposto dal co.1 si applicherà all’ente la sanzione fino a 500 quote; invece, nell’ipotesi prevista dal co. 2 bis la sanzione da infliggere all’ente sarà fino a 400 quote); Art. 10:occultamento o distruzione di documenti contabili (sanzione fino a 400 quote); Art. 11:sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (sanzione fino a 400 quote). In fine, al comma 2 del nuovo art. 25-quinquiesdecies il legislatore ha previsto una circostanza aggravante: tutte le sanzioni sono aumentate di un terzose, a seguito del reato tributario, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Non è tutto: sarà possibile procedere al sequestro e alla successiva confisca per equivalentedel profitto del reato fiscale nella disponibilità della persona giuridica.
Detto ciò, alle imprese – alla luce delle novità introdotte con la riforma – dopo un’attenta attività di risk assessement, non resta che provvedere ad implementare i propri modelli con misure idonee a gestire i nuovi rischi fiscali che potranno profilarsi.
a cura di Cristina Formisano