Le ultime novità del 2019 dalle Sezioni Unite Penali


Nell’udienza del 19 dicembre 2019, le Sezioni Unite Penali hanno affrontato le questioni relative alla coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti, all’aggravante agevolativa dell’attività mafiosa ed all’autocertificazione da allegare all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Coltivazione di Stupefacenti

Con l’informazione provvisoria n. 27, le Sezioni Unite Penali hanno chiarito che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza. È infatti sufficiente, ai fini della rilevanza penale della condotta, che la pianta sia riconducibile al tipo botanico previsto e che sia idonea, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente. Devono comunque ritenersi escluse dalla fattispecie, in quanto non riconducibili alla norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, le quali, a causa delle rudimentali tecniche utilizzate, della limitata quantità di piante, del modesto prodotto ricavabile e della mancanza di altri indici circa la destinazione al mercato degli stupefacenti, appaiano destinate in via esclusivo all’uso personale del coltivatore.

Agevolazione delle attività mafiose

Quanto all’aggravante speciale prevista dall’art. 416-bis c.p. in riferimento alle condotte finalizzate ad agevolare l’attività delle associazioni mafiose, le Sezioni Unite hanno precisato che la circostanza in parola ha natura soggettiva e si applica al concorrente solo se da lui conosciuta (informazione provvisoria n. 28).

Autocertificazione per l’ammissione al gratuito patrocinio

L’informazione provvisoria n. 29 affronta invece il quesito relativo alle conseguenze della falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio e, in particolare, se ciò determini l’inammissibilità (e la revoca in caso di intervenuta ammissione) anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge oppure se, non incidente la falsità sui requisiti di ammissibilità, la revoca possa essere disposta solo nei casi espressamente previsti dal legislatore. In tal senso è la risposta delle Sezioni Unite, potendo la revoca essere disposta solo nei casi previsti dalla legge.

Alessandro Gargiulo

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.