La notifica del decreto presso il difensore d’ufficio domiciliatario non è idonea ad assicurare la conoscenza effettiva dell’atto


La Cassazione ha chiarito che, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, la notifica del decreto presso il difensore d’ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare la conoscenza effettiva dell’atto (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 51155/2019, depositata il 19.12.2019).

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova rigettava l’istanza di restituzione nei termini presentata dall’imputato al fine di proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione l’imputato a mezzo del suo difensore, lamentando che il GIP abbia erroneamente presunto che egli fosse a conoscenza del decreto penale, non applicando il principio secondo cui in caso di difensore d’ufficio domiciliatario si presume fino a prova contraria la mancata conoscenza dell’atto da parte dell’imputato.

La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, sottolinea che la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire (nel caso, come qui, di verbale di elezione di domicilio redatto prima della novella della L. 23 giugno 2017, n. 103) che «in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, la notifica del decreto presso il difensore d’ufficio domiciliatario, benché formalmente corretta, non è di per sé idonea ad assicurare, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la conoscenza effettiva dell’atto». Inoltre, continuano i Giudici, è stato precisato che l’istanza ha l’onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza. Al contrario, se l’interessato non indica le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l’obbligo di verifica da parte dell’autorità giudiziaria della conoscenza effettiva e la richiesta non può trovare accoglimento.

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha assunto di non essere stato contattato dal difensore d’ufficio e di non aver avuto alcuna comunicazione degli atti notificati presso il domicilio eletto. Alla luce di ciò, la Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale per un nuovo giudizio.

Alessandro Gargiulo

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