Sicurezza sul lavoro: rapporto tra condotta omissiva ed evento


La Cassazione interviene in un ambito particolarmente complesso, poiché involge tematiche, sostanziali e procedurali, eminentemente tecniche (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 51150/2019, depositata il 19.12.2019). Più in dettaglio, dopo aver chiarito quali siano i limiti di apprezzamento ai quali devono sottostare gli Ermellini quando esplorino il rapporto tra elementi istruttori e giustificazione della decisione, investiga la corretta ricostruzione del legame tra condotta omissiva ed evento, con specifica attenzione alla violazione delle norme prevenzionali in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Il sinistro mortale

L’inchiesta riguarda un sinistro mortale, di cui era stato vittima il conducente di un mezzo che avrebbe dovuto scaricare i rifiuti presso un sito di stoccaggio straordinario in Campania. Nell’accedere all’area di ricovero dei materiali, tuttavia, il lavoratore veniva trafitto dalla sbarra di ferro posta a protezione dell’ingresso che, penetrando dall’ipocondrio sinistro, gli trapassava il tronco, cagionandone la morte; il responsabile dell’installazione della sbarra e della sicurezza del sito erano tratti a giudizio per il delitto di omicidio in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestato in cooperazione di separate condotte colpose.

La condanna in primo grado


Il Tribunale di primo grado condannava i due imputati, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita: il primo, per aver omesso di far possedere alla barriera metallica i requisiti strutturali di stabilità in fase di apertura, il secondo, per non aver valutato adeguatamente il rischio derivante dal prestare attività lavorativa nell’area di stoccaggio il cui accesso era protetto dalla predetta barra, omettendo altresì di fornire al lavoratore gli opportuni presidi di sicurezza individuale.

La conferma della sentenza di primo grado


La Corte di Appello di Napoli confermava integralmente la prima sentenza, condannando gli imputati all’ulteriore refusione delle spese del grado in favore della parte privata.
Ricorrono entrambi per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, lamentando: violazione di legge, per aver i giudici territoriali accertato la responsabilità del primo, sebbene emergesse chiaramente dall’istruttoria la funzione della sbarra (impedire l’accesso ai non autorizzati al sito, nell’orario di chiusura), collocata prima della destinazione a deposito di rifiuti dell’area, e mancando la prova  del nesso causale, motivando, peraltro, in modo lacunoso; error in iudicando, per non aver considerato l’intervento della forza maggiore, consistente nell’eccezionale vento che avrebbe spostato la sbarra nelle ore antecedenti l’accaduto; erronea interpretazione del c.d. dell’art. 40, comma 2, c.p. e del d.lgs. n. 626/1994, per aver ignorato le doglianze difensive relative al quadro normativo in vigore, in subiecta materia, all’epoca del sinistro, travisando, in proposito, le emergenze dibattimentali.

Il Collegio – su parere conforme del Procuratore generale – rigetta entrambe le impugnazioni, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


L’Estensore sceglie uno stile espositivo organico, che ha il merito di tenere distinti i punti nodali attraverso i quali si snoda il ragionamento giudiziale.
Avendo già chiarito, sin dal rituale riepilogo del pregresso giudizio a quo, che i motivi dedotti con gli articolati atti introduttivi sono stati riportati nei limiti strettamente necessari, aggiunge un’ulteriore premessa, circa la possibilità di sottoporre alla Suprema Corte censure riguardanti un’impropria (e immotivata) lettura di quanto emerso dalle prove acquisite nei gradi di merito.
I limiti del sindacato di legittimità in punto di prove. L’iter motivo prende le mosse proprio dall’individuazione dei limiti dello scrutinio di ultima istanza, con particolare riguardo al denunciato vizio di motivazione.
La IV Sezione, sul punto, richiama l’orientamento giurisprudenziale ormai granitico, per il quale tale approfondimento può riguardare unicamente «rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento» (si cita sul punto, tra le altre, Cass., Sez. III Pen., 20.6.2007, n. 35397).
In questa prospettiva, poi, non trova accoglimento l’asserito travisamento della prova, vizio che non attiene ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto o del contributo conoscitivo portato al processo dai mezzi di prova assunti – di fatto, sollecitata dagli impugnanti – ma al solo esame degli argomenti di prova risultanti in atti, per verificarne la coerente trasfusione nella parte motiva della pronuncia, che, invece, è immune da fallacie o aporie, superando così il vaglio sulla tenuta logica del provvedimento.

Analogo esito ha la verifica dell’ulteriore gruppo di doglianze, relativo alla sussistenza di rapporto di causalità tra le omissioni ascritte agli imputati e l’incidente in cui è morta la vittima.
Ed infatti, come già chiarito più volte dalla Corte di legittimità, «il principio di colpevolezza richiede sempre la previa verifica, in concreto, sia della sussistenza della violazione […] di una regola cautelare […] sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso […] sia la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso», soggiungendo che la prognosi di prevedibilità non può che riferirsi «alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo» (in proposito, si richiama Cass., SS. UU. Pen., n. 38343 del 2014).
Nessun rilievo può avere la finalità con la quale la sbarra era stata montata, perché tale decisione avrebbe dovuto, in ogni caso, essere presa nella consapevolezza – e con la finalità – che l’intervento non potesse mai mettere in pericolo l’incolumità di soggetti che, legittimamente o meno, entrassero nel sito protetto.

Alessandro Gargiulo

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