La responsabilità della ditta manutentrice nel caso di errata mautenzione


Non sussiste la colpa ex art. 2049 c.c. in capo alla società proprietaria della macchina distributrice di bevande, se a causa di un una errata manutenzione, svolta da personale della società a cui era stata affidata la manutenzione, una bambina aveva bevuto del liquido corrosivo che aveva cagionato lesioni gravissime (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 1172/2020, depositata il 21 gennaio 2020).

I genitori di una bimba di due anni che a causa di una erroneo scambio con una bottiglia di acqua minerale aveva bevuto in un bar un liquido corrosivo altamente concentrato da cui erano derivate lesioni gravissime avevano citato la società proprietaria della macchina distributrice di bevande; quest’ultima a sua volta, aveva chiamato in causa il dipendente della società distributrice della bevanda, la società distributrice stessa, il gestore del bar unitamente alla moglie (che aveva servito il liquido alla minore) e ancora il dipendente del bar che aveva preso la bottiglia e l’aveva consegnata alla moglie del titolare.
Ai fini di una migliore comprensione va specificato che la società proprietaria della macchina distributrice della bevanda aveva invocato la responsabilità esclusiva della società distributrice della bevanda a fronte del contratto di appalto stipulato per la manutenzione ordinaria della macchina.
Il Tribunale di Catania aveva riconosciuto la responsabilità, in via tra loro solidale della società proprietaria del distributore unitamente al titolare del bar e al dipendente della società distributrice della bevanda.
Nel successivo giudizio d’appello, la Corte Territoriale aveva invece respinto la domanda nei confronti della società proprietaria della macchina distributrice condannando al pagamento la società incaricata della manutenzione unitamente al titolare del bar e al dipendente che aveva materialmente svolto la manutenzione. Il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello era stato di assenza di responsabilità della proprietaria della macchina distributrice posto il contratto d’appalto relativo alla manutenzione, che seppur non concluso in forma scritta era da considerarsi provato dalle numerosissime fatture relative appunto a tale incombenza intercorse tra le società.
È stato quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, anche relativamente al mancato riconoscimento di un periodo di invalidità di 1452 giorni, invece di soli 648 riconosciuti, ovvero periodo in cui la minore aveva dovuto portare avanti una dieta liquida prescrittale dopo la gastrostomia chi aveva sottratto la bimba alle normali attività per le otto ore giornaliere dedicate alla digestione.

La Cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso relativi alla richiesta responsabilità della società proprietaria della macchina, con la motivazione che la circostanza che la manutenzione venisse effettuata da società diversa, tramite il proprio personale, esclude in radice la sussistenza della responsabilità prevista dall’art. 2049 c.c., stante l’autonomia dell’appaltatore e la mancanza di prova di culpa in eligendo, dato che l’unica attività ingerenza svolta dalla società proprietaria era la verifica dell’attività svolta dall’appaltatrice al fine di corrispondere gli importi da questa fatturati.
D’altra parte, nemmeno è stato possibile addebitare una responsabilità diretta della proprietaria della macchina distributrice ai sensi dell’art. 2043 c.c., dato che non è mai stato neppure dedotto dai genitori alcun comportamento illecito in cui si sostanziale ebbe una tale responsabilità extra contrattuale.

La Corte d’Appello aveva escluso che fosse stata documentata la limitazione delle normali attività per la bimba per effetto della dieta liquida.
In realtà nella consulenza di parte dei genitori era stato evidenziato che l’alimentazione della bambina era alquanto laboriosa richiedendo non meno di 10 ore giornaliere, con somministrazione tipo flebo a goccia della durata di almeno un’ora per cinque volte al giorno, cui seguiva un’ora di sofferenza della piccola, la cui gestione era lenta e oltremodo laboriosa.
La terza sezione ha accolto tale motivo di ricorso stante il rinvio generico operato dal giudice d’appello alla CTU alla consulenza stessa senza alcun riferimento nella motivazione ad una parte della relazione d del consulente d’ufficio in cui i rilievi specificamente mossi dal consulente di parte possano essere stati confutati.

Alessandro Gargiulo

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