
Per i trasporti eseguiti a far data dal 12 agosto 2011 è divenuta efficace la facoltà per i sub-vettori di agire direttamente nei confronti di coloro che hanno ordinato il trasporto al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo.
Ed invero, l’art. 7-ter del D.lgs. 286/2005, stabilisce che “Il vettore di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 286/2005, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”.
A ben vedere, la ratio di tale disposizione è quella sottostante ad ogni obbligazione solidale passiva: rafforzare la posizione del creditore tramite un ampliamento del novero dei soggetti obbligati. Trattasi di una solidarietà imposta ex lege, a garanzia del sub-vettore, soggetto debole della filiera del trasporto, consentendogli di chiedere l’adempimento alla propria controparte contrattuale, il vettore principale, oppure ad altri soggetti della filiera del trasporto. Il nostro ordinamento, secondo parte della giurisprudenza, offrirebbe già una particolare forma di tutela per il “vettore materiale” attraverso un’azione disciplinata dal combinato disposto degli articoli 1689, 1692 e 1510 del Codice Civile, secondo cui, quando il destinatario richiede la consegna della merce subentra ipso iure al mittente, non solo “nei diritti nascenti dal contratto di trasporto”, ma anche “nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto”. A prescindere dai dubbi di parte della dottrina, la portata applicativa di tale combinato disposto non consentirebbe al vettore materiale di rivolgersi per il pagamento verso “chiunque abbia ordinato il trasporto”, ma esclusivamente nei confronti del destinatario, e solo in presenza di particolari condizioni, con una tutela sicuramente attenuata rispetto all’art. 7-Ter.
A tal proposito, sono altresì sorti dubbi se l’art. 7-ter sia però in effetti applicabile nei confronti del destinatario della merce, laddove molti operatori, nell’illustrare la portata applicativa della norma, si riferiscono a “soggetti della filiera a monte del primo vettore” o al “mittente” della spedizione.
Probabilmente gli interrogativi nascono dall’approssimazione terminologica utilizzata dallo stesso legislatore, il quale nella formulazione dell’articolo 7-ter (si ricordi, aggiunto e modificato successivamente rispetto al testo originario del decreto legislativo 286/05, ndr) utilizza l’espressione “mittente” (“Il vettore di cui all’art. 2… omissis… in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente…), mentre all’art. 2 della stessa norma definisce la figura del “committente” descrivendolo come “l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore” .
Questo diverso utilizzo terminologico, potrebbe indurre gli interpreti a ritenere che il legislatore abbia voluto in qualche modo escludere il destinatario della merce dal novero dei soggetti ai quali è possibile richiedere il pagamento del trasporto ai sensi dell’art. 7-ter.
Tuttavia, tale conclusione non sembrerebbe condivisibile, in quanto per fortuna il legislatore si preoccupa, subito dopo l’utilizzo del termine “mittente”, di chiarire la portata innovativa della norma definendolo “come mandante effettivo della consegna”, per poi rafforzare il concetto con la precisazione “il vettore.., ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto”.
Pertanto, una attenta analisi del testo normativo non sembra escludere tout court l’ammissibilità dell’azione diretta del vettore anche nei confronti del destinatario della merce, dal momento che non vi è dubbio che nella prassi commerciale, tra i soggetti che “hanno ordinato il trasporto” (ad uno spedizioniere, o ad un trasportatore) spesso vi è proprio il destinatario in virtù di clausole di acquisto della merce che escludono per il venditore l’organizzazione del trasporto (es. “ex works” – “franco fabbrica”).
Passando ad altro aspetto lungamente e largamente dibattuto in dottrina e giurisprudenza, di particolare interesse è l’ipotesi in cui il primo vettore sia assoggettato al fallimento o altra procedura concorsuale ed il sub-vettore voglia agire nei confronti del committente per il pagamento del corrispettivo in forza appunto dell’art. 7-ter.
Sul tema si rinvengono diversi orientamenti giurisprudenziali. Una parte della giurisprudenza di merito, propende per l’applicabilità dell’azione diretta unicamente tra i soggetti “in bonis”, poiché in caso contrario l’esperimento dell’azione ex art. 7-ter andrebbe a violare il principio della par condicio creditorum. Per cui, in ipotesi di fallimento di una delle parti contrattuali devono trovare applicazione le norme speciali di cui alla legge fallimentare. (cfr. Sent. Trib. Di Torino n. 5766/2015)
Tale principio, viene spesso impropriamente utilizzato dai committenti, onde evitare di sottostare alla gravosa disciplina del “doppio pagamento”. Diversamente altra parte della giurisprudenza di merito, a favore dell’ammissibilità dell’azione diretta anche nei casi in cui il primo vettore sia sottoposto a procedura concorsuale, in conformità alle finalità della disposizione esaminata, che è quella di fornire un particolare strumento di tutela al sub-vettore, sottraendolo dal rischio di insolvenza del primo vettore. Pertanto, la scelta del legislatore non può e non deve essere derogata per via interpretativa. (cfr. Ord. Trib. di Bologna del 7/07/2018)
A mio avviso, in linea con le ultime pronunzie di merito, la norma in esame, prevedendo un regime di solidarietà tra committente e primo vettore nei confronti del sub-vettore che resta dunque libero di agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto, non implicherebbe una violazione del principio della par condicio creditorum, atteso che l’azione eventualmente intrapresa contro il committente andrebbe ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso da quello sottoposto a procedura concorsuale.
Del resto, se la ratio è quella di rafforzare la posizione del sub-vettore consentendogli di agire anche nei confronti del committente, limitare tale possibilità al solo caso in cui il vettore principale risulti in bonis significherebbe contraddire tale ratio, e ciò provocherebbe una chiara elusione della disposizione in esame. Ma incertezze interpretative a parte, ci si chiede se l’art. 7-ter continuerà a resistere ai continui attacchi di (il)legittimità costituzionale.
Per i Giudici rimettenti, il Parlamento nel convertire il Decreto-Legge n. 103/2010 in Legge n. 127/2010 sarebbe incorso in una violazione dell’art. 77, comma 2, Cost, per eccesso di delega, in quanto le sue disposizioni e le sue finalità non risulterebbero coerenti e con l’oggetto originario della norma nella quale è stato inserito (il Decreto aveva, infatti, ad oggetto il pubblico servizio di trasporto marittimo, mentre l’art. 7-ter riguarda il trasporto su strada), e con il Decreto stesso al quale accede (il Decreto, infatti, mirava a garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti da convenzioni di pubblico servizio, mentre l’art. 7-ter riguarda il pagamento di prestazioni di tipo privatistico). Sembrerebbe mancare un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge e legge di conversione, viziando quest’ultima sotto il profilo procedurale e costituzionale, poiché, l’art. 7-ter, nell’introdurre in favore del vettore un’azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, presenterebbe un contenuto eterogeneo rispetto a quello iniziale del decreto-legge. Da tutto ciò ne deriverebbe l’incostituzionalità dell’art. 7-ter per la violazione dei limiti imposti dall’art. 77, comma 2, Cost. in sede di conversione del decreto-legge.
Tuttavia, per la Consulta l’evidente o manifesta mancanza del nesso di interrelazione è da escludersi in quanto il difetto di omogeneità si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente «estranee» o addirittura «intruse», tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione e inficiare la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. Tale orientamento è, in ogni caso, sintomatico della sussistenza di incertezze interpretative suscettibili di avere importanti conseguenze. Difatti, in presenza di una potenziale declaratoria di incostituzionalità, le conseguenze potrebbero essere devastanti per i sub-vettori, ancorché per gli operatori del diritto, in quanto tutti i processi in corso e tutte le sentenze di condanna al pagamento in favore dei sub-vettori non ancora passate in giudicato dovrebbero essere decise come se la norma non esistesse nel nostro ordinamento. Per cui sarebbero respinte tutte le domande di pagamento basate unicamente sull’art. 7-ter, non avendo più un fondamento normativo che sostenga la pretesa creditoria azionata. E qualora il legislatore, decidesse di reinserire la norma, magari con legge ordinaria, essa non avrebbe efficacia retroattiva e sarebbe applicabile solo ai rapporti sorti dopo l’entrata in vigore della nuova legge.
Andrea Rega