Slittamento delle scadenze e delle pratiche stradali


Con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state introdotte numerose semplificazioni burocratiche correlate al particolare momento emergenziale. Con la nota in commento l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale intende fornire le prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle regole.
Innanzitutto slittano gli spazi temporali concessi per le revisioni dei veicoli il cui termine era già scaduto al 17 marzo ovvero scadrà entro il 31 luglio 2020. Per tutti questi mezzi si potrà circolare fino al 31 ottobre senza aver effettuato la visita di controllo.
Novità anche per la patente di guida. Anche per questo documento già scaduto alla data del 31 gennaio o in scadenza fino al 31 agosto non ci saranno problemi in caso di controllo. E’ infatti data facoltà di condurre i veicoli che la patente o il certificato di idoneità alla guida abilita anche se il documento è scaduto di validità, specifica il Viminale.
Sono poi prorogate fino al 15 giugno le validità di una serie di atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 come per esempio le autorizzazioni per la circolazione in prova, quelle per il trasporto di animali, di rifiuti, trasporto merci o persone ecc. Attenzione però perché queste proroghe diffuse però non si applicano ad alcune pratiche che sono già state regolate con precedenti provvedimenti inerenti per esempio al foglio rosa e alla carta di qualificazione del conducente.
Novità importanti per il pagamento scontato delle multe. Nel lasso temporale compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio sarà possibile effettuare il pagamento scontato al 30% delle sanzioni stradali entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione (al posto dei 5 giorni ordinari). In pratica sarà possibile effettuare il pagamento scontato delle multe stradali notificate dal 16 febbraio 2020. E sono pure sospesi i termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta, dal 10 marzo sino al 3 aprile, prosegue la circolare. Per effetto di questa disposizione anche il termine dei 30 giorni per il pagamento scontato delle multe stradali deve intendersi sospeso dal 10 marzo al 3 aprile.
Per quanto riguarda l’assicurazione dei veicoli non è stata introdotta alcuna sospensione del pagamento dei premi. Ma fino al 31 luglio 2020 è allungato a 30 giorni il periodo in cui l’impresa assicurativa è tenuta a mantenere operante la garanzia in assenza di rinnovo. Anche se si tratta di un contratto annuale. Quindi le forze di polizia fino al 31 luglio 2020 non potranno sanzionare chi circola con un veicolo con polizza scaduta da non oltre 30 giorni.

Alessandro Gargiulo

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