Covid-19 e processo in Cassazione


È del 1° aprile 2020, la Relazione n. 28 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione con la quale vengono esaminati «gli effetti, limitatamente al processo civile in Cassazione, derivanti dalla “alluvionale” legislazione urgente degli ultimi due mesi, dettata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riguardo alla disciplina contenuta nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la consapevolezza della estrema provvisorietà di quanto si scrive, essendo purtroppo ancora oggi in corso la “tempesta”».

La Relazione ripercorre la recente e repentina evoluzione normativa a partire dalla prima fase introdotta con il d.l. n. 11/2020 che ha previsto il rinvio d’ufficio di tutte le udienze, già fissate e ancora da fissare, la sospensione dei termini e misure organizzative provvisorie.
«Soppresse quindi tutte le udienze ed adunanze delle sezioni civili nel periodo oggetto di sospensione ex lege, il legislatore ha poi immaginato una seconda fase – che va attualmente dal 16 aprile fino al 30 giugno 2020 – nella quale è consentita una attività processuale, purché si tenga conto delle due principali finalità esplicitate nel comma 6 dell’art. 83: “contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”, nonché “evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”».
Il comma 7 del medesimo articolo indica le misure organizzative che i dirigenti degli uffici giudiziari possono adottare a tal fine, tra cui la possibilità di differire le udienze civili a data successiva al 30 giugno, l’udienza a porte chiuse, l’udienza cartolare e l’udienza telematica, sulla quale la Relazione dedica particolare attenzione.

Alessandro Gargiulo

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