Il processo penale al PC. Un obbrobrio giuridico da scongiurare


Se dovesse essere approvato l’emendamento governativo al decreto-legge, vedremo prendere forma la sperimentazione di una abnormità giuridico-processuale: il processo senza Tribunale, inteso come luogo fisico, i Giudici ciascuno nelle proprie abitazioni, il Pubblico Ministero nel suo ufficio o nel suo domicilio, il difensore nel suo studio, l’imputato con lui e, se detenuto, dal carcere. Ed i testimoni, i periti, i verbalizzanti chissà dove. È numeroso l’elenco dei principi costituzionali che tale norma violerebbe. Gli Avvocati penalisti annunciano, giustamente, battaglia per il rispetto delle garanzie processuali.

Ma è prima ancora sul piano della cultura giuridica, come ha scritto recentemente qualcuno, che la battaglia deve essere affrontata. È necessario chiamare a confronto tutte le forze politiche, le Università, le Associazioni professionali dell’Avvocatura e della Magistratura.

Avv. Federico Iossa, componente della Commissione Penale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

L’unione delle Camere penali ha fatto recapitare una lettera pubblicamente al Ministro della Giustizia, auspicando che il Governo non continui a battere la strada dello smontamento pezzo per pezzo del sistema accusatorio italiano; l’efficientismo, nonostante l’emergenza sanitaria, non può fornire la base, la scusa estemporanea, su cui costruire l’obelisco delle violazione dei principi basici del processo accusatorio italiano (o di quel che ne rimane almeno). 

Sono altre le modalità con le quali affrontare l’emergenza, svolgendo un’attività possibile con precise regole che garantiscano la salute di tutti; lo stiamo facendo da un mese, e potremo continuare a farlo ancora fin quando non verrà ristabilita una disciplina processuale in grado di far fronte al tempo stesso alle sacrosante esigenze relative al diritto alla salute, così come a quelle inerenti i principi democratici del processo penale, quali l’oralità, l’immediatezza, la pubblicità dell’udienza, il contraddittorio tra le parti. 

Il decreto legge n. 18/2020, all’articolo 83, prevede, tra l’altro, come sappiamo, che le udienze possano essere celebrate mediante collegamenti da remoto. La circolare del 19 marzo 2020 a firma del capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, dott.ssa Barbara Fabbrini, illustra le misure in tema di ampliamento alla digitalizzazione del processo e dei procedimenti di competenza degli uffici giudiziari.

Ad oggi si parla di un’ ulteriore dilazione dei termini di sospensione e rinvio delle udienze “comuni”, con imputati liberi, anche in relazione con quelle che saranno le deliberazioni governative dopo le consultazioni con gli scienziati.

Una cosa pare evidente e ci si augura sia incontrovertibile; l’avvocatura tutta, ma in particolare le associazioni di rappresentanza così come ogni avvocato penalista italiano, si dovranno battere affinchè, quando sarà ridimensionata la questione emergenziale di questi giorni, si torni nelle aule!  Ovviamente nel rispetto di un protocollo e, come detto, di regole chiare e precise che tengano conto del distanziamento sociale, ma che non estendano, le già eccezionali disposizioni in tema di celebrazione a distanza dei procedimenti penali con gli imputati detenuti che ne facciano richiesta, ora anche ai procedimenti con imputati liberi. 

Non si può stravolgere il processo, violarne le regole basilari e caratterizzanti, come la materiale presenza in aula dei giudici, dei pubblici ministeri e degli avvocati, i colloqui segreti di questi ultimi con gli assistiti, la percezioni immediata e fisica del Giudice in merito ad una testimonianza, o ad una qualsiasi prova dibattimentale. Il principio di oralità impone che il processo penale sia svolto con la comunicazione di pensiero mediante parole destinate ad essere udite, senza possibili fraintendimenti o cattive percezioni. L’oralità in senso pieno avviene soltanto nel momento in cui coloro che ascoltano possono porre domande ed ottenere risposte a viva voce da colui che dichiara. Grazie al principio di immediatezza non vi sono intermediazioni tra l’assunzione della prova e la decisione finale, cosicchè il Giudice che assiste all’assunzione della prova sia lo stesso che emette la decisione.

Il Giudice ha la necessità della presenza fisica del propalante, in particolar modo sottolineando la funzione della testimonianza come prova regina, per testare la credibilità del soggetto propalante così come del suo racconto. Ne discende che la presenza nello stesso luogo, sia delle parti, che del giudice, che dei testimoni, ovvero coloro che rappresentano il fulcro dell’istruttoria dibattimentale, è oltre che necessaria, indispensabile per pensare ad un corretto funzionamento, oltre che svolgimento del processo penale. Soprattutto di quello scaturito dalla riforma del 1988. 

Immaginiamo un processo in cui si radicalizzi l’idea, come suddetto, che la presenza del giudice nella sua abitazione davanti ad un pc, del p.m. nel chiuso del suo ufficio, nonché del difensore, magari con accanto il suo assistito, tra le mura del suo studio, possano essere un valido surrogato a quello in cui tutto si svolga dal vivo, nella sacralità delle aule di udienza del Tribunale. L’unico luogo realmente deputato alla raccolta della prova. E come si potrebbe, se l’emergenza dovesse ahinoi perpetuarsi, garantire lo sviluppo sereno e regolare di un processo per omicidio, o per corruzione, od anche un furto con destrezza di un ciclomotore, nel momento in cui sia necessario assumere le propalazioni di un teste chiave, di un testimone oculare, di un verbalizzante che ha operato un sequestro, una relazione di servizio a seguito di un arresto, e così via discorrendo!?

Ci sarebbero, inevitabilmente, profili di illegittimità che fuoriuscirebbero da ogni crepa, da ogni piccolo ed angusto malware insinuatosi nel processo telematico in corso. Non si potrebbe mai avere la certezza della regolarità dello svolgimento ordinario delle udienze. Immaginiamo soltanto come esempio se la linea si dovesse interrompere nel momento chiave di una testimonianza, con un pubblico ministero o un avvocato intento ad effettuare delle contestazioni ad un testimone in contraddizione con un precedente propalato. Per poi ricollegarsi dopo alcuni minuti. Per quanto nel luogo in cui si dovesse trovare il teste possano essere state predisposte delle garanzie, nessuno potrebbe avere mai la certezza di uno svolgimento scevro da irregolarità.

Ecco perché, sul punto l’avvocatura, oramai sempre più ultimo baluardo di una serie di garanzie che pian piano, soprattutto con l’avvento di questa compagine governativa, e del rappresentante alla Giustizia della stessa, sono in procinto di essere spazzate via, in nome di un populismo da campagna elettorale perpetua, non dovrà transigere, utilizzando tutti i rimedi di lotta che la Costituzione e l’Ordinamento Giuridico gli consentono. 

E magari anche spingendosi oltre, avendo sempre come unico obiettivo il rispetto delle garanzie e dei diritti dei cittadini!

Federico Iossa

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