Via al contributo di 600 € per i magistrati onorari


Via libera dal Dipartimento per gli affari di giustizia (Dag) alla procedura per la raccolta dei dati relativi ai magistrati che hanno diritto al contributo di 600 euro mensili riconosciuto dal decreto legge Cura Italia del 17 marzo scorso. Con una circolare firmata oggi dal direttore generale, Giovanni Mimmo, si chiede ai presidenti delle Corti di appello ed ai Procuratori generali di comunicare, entro e non oltre il giorno 24 aprile 2020, il numero totale dei magistrati onorari aventi diritto. Terminata la raccolta delle informazioni necessarie al riconoscimento della somma, si procederà all’accredito in favore dei funzionari delegati al pagamento. Dopodiché l’importo verrà versato ai magistrati aventi diritto. Il Dl prevede che il compenso possa essere emesso per un massimo di tre mesi e prevede un limite complessivo di spesa pari a 9,72 milioni di euro.
Sono inclusi dalla norma sia la nuova categoria di magistrati onorari disciplinata dal Dlgs 116/2017, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari (art. 1 ), sia quei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo che siano stati confermati ai sensi del Dlgs n. 92/2016, già giudici di pace, giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO).
La lettera della norma, ed il fatto che con esse si autorizza una spesa pubblica, non consente invece “una interpretazione estensiva, in via analogica, a tutte le restanti categorie di magistrati onorari o figure ausiliarie non espressamente contemplate dalla norma (per esempio, giudici ausiliari di corte d’appello)“.
I magistrati onorari, poi, dovranno essere in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge. Sono, dunque, esclusi tutti coloro che siano cessati dal servizio prima del 17 marzo 2020, ma che erano ancora in servizio al momento dell’inizio della situazione emergenziale che ha dato luogo alla sospensione delle attività giudiziarie.
Requisito per la concessione del contributo è che il magistrato onorario non sia percettore di reddito da lavoro dipendente, sia pubblico che privato, ovvero di trattamento pensionistico (pur sempre collegato all’attività di lavoratore subordinato). Il contributo, inoltre, è incompatibile con ogni altro intervento di sostegno al reddito disposto dallo stesso decreto legge n. 18 del 2020, comunque denominato. L’accertamento può essere però demandato ad una dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario.

Alessandro Gargiulo

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