Cura Italia: conversione e novità processuali


Con il voto di fiducia della Camera di venerdì 24 aprile il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge “Cura Italia” recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1º giugno 2018

Tre le novità più significative per il mondo della giustizia: sospensione delle espropriazioni immobiliari sulla prima casa, maggiore facilità per l’avvocato di raccogliere la procura alle liti e incontri di mediazione in videoconferenza, incontri tra genitori e figli in spazi neutri tramite collegamento da remoto.

1. La prima novità riguarda il processo esecutivo ed è contenuta nell’art. 54 ter che dispone la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa del debitore per sei mesi.
Secondo la  nuova norma «al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore».
2. La seconda novità attiene alle modalità di raccolta da parte dell’avvocato della sottoscrizione del cliente sulla procura alle liti.
Il problema nasce dal fatto che la sottoscrizione della procura alle liti deve essere autenticata dall’avvocato che, però, in questo momento è in difficoltà a incontrare “fisicamente” il cliente in ragione del rispetto delle misure di distanziamento (e a prescindere dal fatto che l’incontro avvocato- cliente per il conferimento di un incarico, diciamo così, non differibile possa integrare quello stato di necessità richiesto dal modello di autocertificazione da compilare per gli spostamenti).
A tal proposito, il comma 20-ter dell’art. 83 provvede a inserire una disciplina speciale per la sottoscrizione della procura nei procedimenti civili destinato ad operare fino alla cessazione delle misure di distanziamento.
Orbene, «nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia».
3. La terza novità persegue lo scopo di potenziare il ricorso alla mediazione che in questo momento può giocare un ruolo fondamentale a fronte della situazione della giustizia con particolare riferimento alla gestione del contenzioso in qualche modo collegato all’emergenza COVID-19.
Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.
Il senso della disposizione è consentire lo svolgimento dell’attività di mediazione che, diversamente, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 sarebbe stata sospesa in virtù del comma 20 (sono «sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»).
Successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza.
4. Come nel caso della procura alle liti, le regole di distanziamento sociale pongono problemi operativi anche nella mediazione specialmente quando il mediatore deve redigere il verbale (qualunque contenuto esso possa avere).
Ed infatti, come potrebbe il mediatore “autenticare” le sottoscrizioni (come richiesto espressamente dal d.lgs. 2872010) se le parti non sono fisicamente davanti a lui?
Quindi, «in caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione». 
5. L’ulteriore novità è la scelta del legislatore di estendere anche “alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge e agli arbitrati rituali” le disposizioni di cui all’art. 83 (termini “processuali”, udienze da remoto e trattazione scritta) pur nei limiti della compatibilità.
Con riferimento all’arbitrato occorre mettere in evidenza come la norma: a) molto probabilmente sarà utilizzata come argomento a sostegno della natura c.d. giurisdizionale dell’arbitrato (rituale); b) le parti potranno sempre derogare alla disciplina legale provvedendo in autonomia alla disciplina delle regole processuali prevedendo forme di svolgimento delle udienze arbitrali compatibili con le misure di distanziamento sociale.
6. Infine, quanto agli incontri genitori – figli in spazi neutri – si rileva l’ultima e più significativa novità, ex comma 7-bis dell’art. 83.
In base alla norma «salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato, secondo le modalità che saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio assistenziale, e comunicate al giudice precedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi».

Alessandro Gargiulo

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