Il Processo Penale da Remoto: riflessioni di un nottambulo


di Felice Belluomo

Appena ho messo mano all’idea di buttare giù alcune riflessioni sul processo penale da remoto, ho pensato che esso è la cartina di tornasole di questo Governo che, come sempre, fa le cose in modo raffazzonato, frettoloso, per slogan e spesso dimentica di farle bene ed in modo completo. 
E non a caso parlo di Governo visto che la decretazione d’urgenza accompagnata poi dalla tecnica di porre il veto fiduciario in Parlamento ha ultimamente svilito le funzioni del massimo Organo di Rappresentanza, tant’è che è di ieri il monito lanciato  dalla Consulta per cui non c’è diritto speciale in tempi eccezionali

Avv. Felice Belluomo
Presidente della Camera Penale di Napoli Nord (Aversa – CE)

Non appena è stato annunciato in pompa magna, infatti, il Processo Penale a Distanza, immediatamente ho pensato che il termine fosse incompleto perché la vera definizione di questo modello processuale per me è: Il processo penale a distanza, a distanza dai valori costituzionali.

Il processo penale, infatti, è un fornitore di verità, è lo specchio fedele della concezione della vita, del pensiero, della giustizia che domina in un dato luogo, in un dato momento storico.


E come tutti i fenomeni storici non nasce mai ex abrupto ma ha una sua precisa scaturigine.
Se vogliamo operare una analisi politica del processo penale da remoto o a distanza, pertanto, non si può che prendere le mosse, a mio avviso, da una sua genesi storica che collocherei a far data almeno dall’anno 1992 allorquando cioè lo Stato come risposta alle organizzazioni criminali, in un particolare momento di attacco alla sicurezza nazionale pian piano ebbe a consentire ed accettare la fuoriuscita dal processo di parti del processo, di “pezzi” di attività del processo nella sua fisicità: lo ha fatto con gli imputati di criminalità organizzata, lo ha fatto con il collaboratori di giustizia, lo ha fatto con i testimoni di giustizia in un trend sempre più crescente di fuoriuscita fisica dall’aula di udienza.

Ora, con il processo penale da remoto si porta fuori l’aula di udienza, in un cyber spazio, in uno spazio virtuale, il processo stesso e quel bagaglio valoriale che esso assomma.

Perché diciamocela tutta, questo nuovo processo penale proietta una visione populista della giustizia ed in particolare del diritto penale, in cui il Giudice essenzialmente svolge una funzione notarile rispetto alla attività della P.G., con le parti sempre più lontane per non creare intralcio all’unica funzione della pena riconosciuta ovvero una funzione social-preventiva , moralizzatrice e punitiva: quello che il Prof. Pulitanò ha definito mirabilmente il Diritto Penale del Punire

È il filo che unisce, la genesi della c.d Legge Spazzacorrotti, l’idea di un processo infinito temporalmente con la nuova legge sulla prescrizione, l’idea di ridurre le impugnazioni al minimo, l’idea che l’imputato sia colpevole aldilà di ogni ragionevole dubbio già solo per il fatto di essere imputato, l’idea che Avvocato, nella cultura da slogan dell’uno vale uno , sia sovrapponibile o addirittura fungibile all’imputato e  sia di intralcio lungo il cammino di un certo modo di intendere la Giustizia: e quale modo migliore per evitare questo intralcio se non smaterializzando le parti del processo

È l’affermazione della cultura della velocità e della statistica più quella della qualità del prodotto – processo. 

Non è un caso, dunque, che – lo possiamo e dobbiamo dire per onestà intellettuale  – che proprio in questo momento storico venga riproposto un modello processuale che era stato già licenziato dalla  allora Commissione Gratteri  – uno dei Magistrati più ascoltati sui Media in questi giorni – che era a capo di una delle tanti  Commissioni istituite dall’allora Ministro Orlando per una riforma del Processo Penale.
Allora lAnm presieduta dal dott. Albamonte fece una levata di scudi e manifestò tutta la sua contrarietà della messa a sistema della partecipazione a distanza dell’imputato.
Ed allora si è cercato, di propinarci questo nuovo modello con il famoso “principio della rana bollita” enunciato dal filosofo americano Chomsky, secondo cui se uno vuole imporre al popolo una decisione che possa pregiudicare i suoi diritti fondamentali  deve farlo non in modo traumatico, a poco a poco, profittando magari delle emergenze.   

Non cogliere le ragioni storiche di questo percorso, significherebbe non cogliere ciò che il processo penale da remoto veramente rappresenti e dove ci porterà perché nel mondo Giustizia si sa da dove si parte ma non si sa mai dove si arriverà.

Altrimenti non si spiegherebbe, a mio avviso, questa corsa a sdoganare proprio ora, in piena emergenza sanitaria da  Covid 19, il processo penale da remoto.
Viviamo in piena pandemia, in un momento storico in cui si chiedono sacrifici a tutti i lavoratori e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e del distanziamento sociale, si chiede a tutti di ritornare  sul naturale luogo di lavoro: lo si chiede alla cassiera del supermercato, all’impiegato dell’Ufficio Postale, ai lavoratori negli Enti Locali, alle Forze dell’Ordine, agli artigiani, ai lavoratori edili, ai troppo spesso bistrattati metalmeccanici: insomma lo si chiede a tutti.
Ai medici ed al personale sanitario tutto addirittura viene chiesto di immolarsi alla causa quasi da diventare Eroi e passare alla Storia: gli unici ai quali si chiede di non ritornare nel luogo naturale ove si svolge la propria attività sono i Magistrati e gli Avvocati.
Tra l’altro, tutto questo, in un orizzonte temporale dall’11 Maggio al 30 Giugno con la recondita speranza che la provvisorietà diventi definitività; d’altronde si sa in Italia nulla è più duraturo e perpetuo di quello che si annuncia come provvisorio (si pensi alla norma che ebbe ad introdurre l’art. 41 bis O.P) 

Allora, a ben vedere qui non si tratta di apparire anti moderni o contro la tecnologia. 

Con il processo penale da remoto è segnata la linea del Piave:  vi è un attacco, grave, preciso e direi concordato alla validità epistemologica del processo penale!
La preoccupazione che esprimo a chiare lettere è che il processo da remoto contenga e covasse un nuovo modello culturale, un nuovo modo di intendere la giurisdizione ed il dominio sulla giurisdizione dall’esterno.
Collocare il processo da un luogo fisico ad un luogo virtuale significa collocare lo stesso in una dimensione “distopica” (Prof. Oliviero Mazza).

Atena

Quando Atena si assunse l’onere di decidere le sorti di Oreste, di non seguire la strada della vendetta ma di processarlo, in quello che alcuni vedono come il primo esempio di processo penale accusatorio, la prima cosa che fece fu quella di istituire l’Aeropago, uno spazio pubblico distaccato e delimitato dai massi, a simboleggiare lo spazio sacrale dove la decisione doveva essere assunta.
Uno spazio nel quale ognuno aveva la possibilità di un controllo fisico, emotivo, reale di quello che stava accadendo, in primis per chi fosse chiamato ad emettere un giudizio, per il Giudice, di fronte al quale la presenza delle parti – come ebbe a dire Carnelutti –  è una sorgente di luce.
È quell’insieme di mimica, gestualità, confronto, timbro della voce e tanto altro,  che secoli dopo, l’Avv. Giuseppe Frigo (già Presidente della Corte Costituzionale e già Presidente di Ucpi), in tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ebbe a definire come gli irrinunciabili “connotati espressivi” (ord.205/2015) .    

Ed allora è fin troppo evidente come il processo penale a distanza, proietti il modello dell’efficientismo del risultato più che quello della effettività delle  garanzie e della loro tutela e sia quindi distante dal modello costituzionale del giusto processo ex art.24- 111 Cost. e dalle regole che ne rappresentano la sua ontologia , poiché sono i cardini del processo accusatorio.

La regola del Contraddittorio è limpida all’interno dell’art.10 Dich.Dir.Uomo, dell’art.6 Cedu, e nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha supportato ed irrobustito l’art.111 Cost. (Caso Vidal c/o Belgio (1992), Caso Perna c/o Italia (2003), Sentenza Ogaristi c/Italia (2010): ESAMINARE E CONTROESAMINARE I TESTI A CARICO ED A DISCARICO PER LE PARTI NELLE MEDESIME CONDIZIONI!
Ed esaminarli dal vivo, in uno spazio fisico che consenta di saggiare le reazioni del teste, coglierne la gestualità, la reticenza, il tono della voce, la mimica, la gestualità, la spontaneità.
La regola della oralità e della immediatezza che certamente non si esauriscono nella sola discussione finale e sono i paradigma del modello cognitivo accusatorio.
La regola della pubblicità dell’udienza che è valore di garanzia e nasce proprio per consentire un controllo di legalità da parte del Popolo nel cui nome viene emessa una sentenza. 

Oggi ascoltando la radio, in un programma dedicato alle notizie più strane e singolari di questo periodo emergenziale, mi è rimasto impresso il metodo imposto da una insegnante delle scuole medie ai suoi alunni che seguono le lezioni a distanza, rei – a dire della professoressa – di scarsa attenzione e del ricorso facile ai suggerimenti dei genitori presenti in casa…
Perché pensavo a quella notizia? Perché nel nuovo processo penale da remoto, la difesa deve invece accettare supinamente che il teste si trovi lontano dal Giudice presso la Polizia Giudiziaria, organo di ausilio del P.M e così ognuno comodamente dalle proprie abitazioni o dai  propri studi, tranne il sacrificio – che sarà mai  – che l’imputato possa andare a casa o allo studio dell’Avvocato  (ma non c’era il problema del contagio e del distanziamento sociale?), perdendo ogni Concetto di Unità dell’organo giudicante, il popolo dovrebbe assuefarsi alla segretezza dei processi come se fosse un fatto familiare e privato: insomma si va verso una erosione delle forme e del rito del processo penale che significa erodere le garanzie ed i valori costituzionali.

L’Avvocato verrà proiettato in una nuova dimensione fonetica, aduso ad un nuovo linguaggio, basico, impoverito quasi come entità sempre fungibile: il processo penale da remoto determinerà un inaridimento della complessità comunicativa e prossemica.
Ed allora se Magistratura ed Avvocatura debbono dialogare salvaguardando un momento essenziale della giurisdizione questi aspetti non possono essere sottaciuti in uno con altre plurime criticità che tale modello processuale proietta:
In primis, la redazione di una norma in cui viene usata l’espressione “possono  essere tenute”, di fatto lanciando  la palla ai Capi degli Uffici Giudiziari in una evidente ipotesi di discrezionalità legata a plurimi fattori che renderebbero di fatto diverso il processo penale diverso da sede a sede, sì da parlare di processi penali da remoto a seconda dei mezzi a disposizione e delle disposizioni impartite con evidente contrasto ex art 3 Cost.
Dall’altra parte, una sclerotizzazione normativa con altrettanto evidenti limiti di tipizzazione: si parla genericamente di assicurare la funzionalità del collegamento ma nulla si prevede in ordine ad eventuali cause e/o eccezioni di nullità, invalidità sì da rimettere tali valutazioni su base volontaria e discrezionale: si immagini il black aut elettrico, la rottura del pc, la disconnessione di rete, il caricabatteria che salta ed il pc scarico oppure la reciprocità dello scambio degli atti e la relativa velocità con un PM che potrà contare sul proprio ausiliario di segreteria, il Giudice sul diligente cancelliere e l’Avvocato … magari poco avvezzo all’utilizzo di dispositivi elettronici, abbandonato alla sua solitudine virtuale.
Altre perplessità sono legate al tema della effettività della difesa all’imputato come non mai stringente nel caso di difesa di ufficio (ma in quale aula virtuale si troverà “il 97 co 4 c.p.p ”?), della riservatezza, alla sicurezza dei dati delle informazioni che transitano su questi canali tematici e su chi vi avrà accesso, sui metadati e sulle condizioni dei soggetti.
La protezione di queste informazioni deve essere assicurata anche durante il periodo emergenziale.
Chi garantisce il trattamento dei dati? Come sono state scelte queste piattaforme? C’è un contratto con i proprietari delle piattaforme e dove si può verificare? Cosa fa il proprietario di queste piattaforme con i dati raccolti? Sono interrogativi non di una fervida curiosità serale (sono le 23) nei giorni in cui la mia insonnia da quarantena aumenta sempre più ma quesiti spontanei perché appartengono alla genetica di un penalista e che mirabilmente Ucpi ha sintetizzato e trasmesso in questi giorni ad un preoccupato Garante per la Privacy.
Tra l’altro, se è vero che le cose non hanno mai un nome a caso, le piattaforme selezionate  già etimologicamente disvelano e tradiscono la funzione per cui sono nate: Teams  e Skype for business, cioè lavorare su un comune obiettivo che è proprio del  Team o incontrarsi per una precipua finalità di business, di lucro.
Non mi sembra che siano proprio questi gli obiettivi del processo penale, da qualunque angolazione lo si voglia vedere.
Ed allora questo è davvero il momento per sviluppare forse altre e più importanti riflessioni: il feticcio della obbligatorietà dell’azione penale, la separazione delle carriere, il potenziamento dei riti alternativi, dell’udienza preliminare, investimenti massicci nella formazione del personale e nell’acquisizione dei mezzi per una vera smaterializzazione, quella degli atti (comunicazioni, notifiche biunivoche)  e non delle persone.

Perché il processo penale è strutturato sulla relazione, il processo penale è vita e la vita si fonda sulle emozioni: non le abbandoniamo.

Felice Belluomo

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