LA PANDEMIA DEI RECLUSI


Profili di violazioni della CEDU

Prendendo spunto da un grido di disperazione molto forte e accorato di alcuni miei clienti, reclusi nelle patrie galere, che hanno denunciato a gran voce la totale mancanza di sicurezza, soprattutto nella fase emergenziale sanitaria, e le condizioni ai limiti dell’umana comprensione, in  cui sono sottoposti i reclusi nelle carceri italiane, pare utile cercare di far luce su questo fenomeno increscioso e molto, troppo, spesso bistrattato dal nostro legislatore, oltre che dalle Istituzioni preposte al controllo.

Avv. Federico Iossa
componente della Commissione Penale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

Un dato che abbiamo con certezza, dall’esperienza professionale del sottoscritto in prima persona, come di moltissimi altri operatori del settore, è che nelle carceri non è possibile essere curati, soprattutto se si contrae questo nuovo virus pandemico che sta cambiando le vite di tutti noi. E questo poiché sono all’ordine del giorno, le relazioni dei medici dei penitenziari che, allorquando registrano un caso di contagio tra i reclusi, raccomandano urgentemente la detenzione domiciliare come unico rimedio possibile. Di conseguenza se, come purtroppo sta avvenendo sempre più di frequente, il contagio si dovesse espandere nelle patrie galere, le conseguenze sarebbero nefaste.
Al 30 marzo 2020, secondo i dati del Ministero della Giustizia, le presenze in carcere ammontano a 57.846 individui, a fronte dei 50.754 posti di capienza regolamentare: più di 7.000 presenze di troppo, dunque.

Il sovraffollamento degli istituti penitenziari è, nel nostro Paese, un’annosa questione, che ha dato pensiero a generazioni di politici, magistrati e tecnici. Di fronte alla dilagante propagazione della pandemia da Covid-19, essa si è proposta con urgenza: il governo, nel tentativo di arginare l’emergenza sanitaria,  ha deciso di isolare, per quanto possibile, le carceri, prendendo misure precauzionali come il trasferimento dei colloqui su piattaforme telematiche e la revoca temporanea dei permessi premio e dei regimi di semi-libertà.
La conflagrazione è stata, così, pressoché inevitabile: il 7 marzo, prima ancora dell’approvazione del decreto legge (che è entrata in vigore il 17 marzo), molte carceri italiane sono state teatro di rivolte, in alcuni casi degenerate in tragedia. Hanno perso la vita dieci detenuti: molti di questi sembrano essere morti per overdose dopo aver rubato farmaci nelle infermerie degli istituti fuori controllo.
A far esplodere la situazione è una inedita mescolanza di problemi vecchi e nuovi: ai “soliti” disagi si sono aggiunti, questa volta, la paura per il virus e l’incertezza delle informazioni filtrate dall’esterno. Di fronte a notizie frammentarie e confuse, molte persone detenute hanno temuto di perdere alcuni dei diritti che, ancor più nella vita carceraria, risultano essenziali, come la possibilità di coltivare le relazioni con i familiari, ed è insorta lasciandosi trascinare dal terrore di un’esclusione ancora più completa dal mondo.
In Europa il riferimento all’Italia è paradigmatico. Il tasso di sovraffollamento è pari circa al 120% con punte tragiche in alcune carceri dove si sfiora il 200%. Secondo gli standard del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, fatti propri dalla Corte Europea di Strasburgo in una giurisprudenza che ha coinvolto anche l’Italia con la sentenza pilota Torreggiani, ogni detenuto dovrebbe avere almeno tre metri quadri a disposizione per evitare che il trattamento a cui è sottoposto risulti essere in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani che proibisce la tortura e ogni forma di trattamento inumano, crudele o degradante. Cosa significa in concreto vivere in condizioni di affollamento carcerario?

Nel 2019 Antigone ha visitato circa cento istituti di pena: “in quasi la metà c’erano celle senza acqua calda, in oltre il 50% c’erano celle senza doccia per cui i detenuti erano costretti a lavarsi in spazi comuni, in circa il 10% mancava il wc in cella, in un quarto delle prigioni i detenuti vivevano in camere con meno di tre metri quadri a disposizione. In alcune case circondariali metropolitane i detenuti non avevano lo spazio per leggere stando seduti e le celle ospitavano letti a castello con tre piani, di cui l’ultimo sfiorava il soffitto”. Tutto ciò per spiegare in modo diretto come gli effetti tragici della pandemia nelle carceri risultino essere strettamente correlati alla condizione di vita quotidiana presente all’interno degli istituti di pena, all’affollamento ingestibile, ad edifici malmessi, alla scarsa disponibilità di prodotti igienico-sanitari, all’assenza di adeguato personale sanitario, alla composizione sociale della popolazione detenuta che presenta al proprio interno un gran numero di persone che hanno una pregressa condizione psico-fisica vulnerabile (non pochi sono i malati oncologici, diabetici, immunodepressi, cardiopatici, affetti da demenza senile).
L’emergenza sanitaria globale, dunque, ha investito drammaticamente il mondo delle prigioni e ha imposto un’attenzione istituzionale intorno allo stesso. Il monitoraggio da parte di organismi sovra-nazionali indipendenti, dei meccanismi nazionali di prevenzione (NPM) e delle organizzazioni non governative è ancora più necessaria in una fase complessa come quella attuale. Esso è una salvaguardia essenziale contro il rischio di maltrattamenti, discriminazioni, abusi. Gli Stati dovrebbero continuare a garantire, anche in piena pandemia, l’accesso degli organismi di controllo a tutti i luoghi di detenzione, in quanto l’emergenza, se non sottoposta a verifiche, rischia di tradursi in azioni illegittime.
Il precipitare degli eventi è stato sicuramente facilitato proprio dal problema del sovraffollamento, che affligge quasi tutti gli istituti di pena italiani: si pensi solo a quanto sia difficile, laddove si debbano condividere spazi angusti con un numero di persone elevatissimo, riuscire a mantenere le distanze di sicurezza consigliate.
Il governo, frattanto, sembra essersi rivolto in questa direzione, puntando su un potenziamento dello strumento dell’arresto domiciliare, in modo da alleggerire il peso che grava sulle carceri in questo momento di difficoltà. La situazione è in lento miglioramento: per un concorso di cause (tra cui il drastico calo dei reati, il trasferimento dei detenuti più debilitati per tutelarne lo stato di salute, e il maggior ricorso a permessi di semilibertà e a misure di detenzione domiciliare), dall’inizio della pandemia ad oggi le presenze in carcere sono calate di circa 5.000 unità. Ma si tratta di un risultato non ancora sufficiente, che lascia numerosi nodi irrisolti. Il primo e più dirompente è sicuramente il rispetto dei diritti umanitari all’interno dei penitenziari.

L’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo proibisce la tortura e il trattamento o pena disumano o degradante.
Il divieto di tortura e di trattamento inumano o degradante, costituisce uno dei traguardi più importanti delle società moderne. In passato, la tortura era considerata la tecnica principale di ricerca della prova all’interno nel sistema processuale di tipo inquisitorio; la giustificazione teorica dell’inflizione dei supplizi stava nella finalità repressiva dei delitti, infatti l’interesse pubblico alla punizione del colpevole era considerato prioritario rispetto all’ingiustizia e inumanità dello strumento utilizzato. L’atrocità del metodo appare ancora più manifesta in considerazione del fenomeno della falsa testimonianza, infatti accadeva di sovente che il prigioniero confessasse delitti non compiuti pur di porre fine ai supplizi, e d’altra parte era altrettanto possibile che il colpevole venisse scagionato in virtù della propria capacità di resistere ai tormenti, dando così prova di (falsa) innocenza.
Oggi il divieto sancito dall’art. 3 della Convenzione rappresenta un elemento costante in tutti gli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell’uomo e in gran parte delle Costituzioni moderne; come tale la Corte ha più volte ribadito l’importanza del divieto definendolo “un principio fondamentale delle società democratiche“. Questa espressione è stata utilizzata dai giudici di Strasburgo per la prima volta nel caso Soering c. Regno Unito, che concerneva il caso di estradizione di un cittadino europeo negli Stati Uniti, dove avrebbe subito la condanna alla pena di morte per aver commesso omicidio. I giudici nella sentenza, dopo aver definito l’art. 3 come principio fondamentale, ne hanno riconosciuto l’importanza, affermando che esso rappresenta uno standard accettato a livello internazionale, come si evince dal Patto internazionale del 1966 sui diritti civili e politici e dalla Convenzione americana sui diritti umani 1969. Dall’analisi della giurisprudenza possiamo osservare che a partire dal 1989, i giudici hanno cristallizzato questo principio, dapprima in maniera più sporadica, poi sempre più sistematica, fino a richiamare il carattere fondamentale dell’art. 3 all’interno dei principi generali richiamati nelle sentenze rese.
La norma in analisi, oltre ad essere una delle più scarne, è l’unica della Convenzione che non prevede eccezioni o deroghe, il divieto non trova impedimenti d’azione neppure in circostanze gravi quali la lotta al terrorismo o alla criminalità organizzata.
In ragione del suo ampio raggio d’azione, privo di limitazioni, l’art. 3 costituisce uno degli strumenti più efficaci nella lotta conto la violazione dei diritti fondamentali dell’uomo;  la giurisprudenza ha intrapreso un percorso evolutivo della norma, anche grazie alla struttura duttile dell’articolo, in modo da ricomprendervi al suo interno nuove forme di tutela. In ragione della portata e della flessibilità della norma rispetto alla copertura di nuove esigenze di garanzia, l’art. 3 è diventato un modello di tutela richiamato nelle più recenti Carte sui diritti umani, come ad esempio, la Carta europea dei diritti dell’uomo e la Carta di Nizza, la quale ha adottato le precise parole della norma nell’art. 4, così da richiamare il divieto nel panorama europeo.
A partire dalla sentenza Soering c. Regno Unito, come abbiamo visto, la Corte ha dato una interpretazione estensiva dell’art. 3 della Convenzione, in base alla quale nessuno può essere espulso se, nel Paese d’arrivo, vi è il rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Lo Stato che intende estradare un proprio detenuto dovrà sincerarsi che costui non rischi di subire un trattamento contrario all’art. 3, tuttavia il pericolo deve essere concreto e attuale, una mera possibilità, non comprovata nella sostanza, non esporrà il Paese membro a violazione della Convenzione qualora disponga l’estradizione verso uno Stato terzo. Il sistema sembrerebbe funzionare abbastanza bene, tuttavia nella realtà delle carceri a livello globale è molto inverosimile trovare una struttura detentiva che non abbia in sé i sintomi del sovraffollamento o in cui lo stato di detenzione sia impeccabile.
La Corte ha applicato il criterio di valutazione risultante della giurisprudenza consolidata negli anni, ovvero costituiscono violazione dell’art. 3, detenzione in condizioni igieniche insufficienti, scarsa possibilità di uscire dalla cella o di fare attività fisica, mancanza di luce naturale o impianto di ventilazione e riscaldamento, mancanza di una rete fognaria, spazio della cella pro capite inferiore a 3m² .

È quindi palese come soprattutto nel nostro paese venga sistematicamente violata questa regola imposta dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, ancor maggiormente in tempi di pandemia, ed è pertanto sul problema delle strutture, dei servizi presenti all’interno delle stesse, delle condizioni in cui sono costretti a vivere i detenuti, che andrebbero direzionati gli sforzi della Pubblica Amministrazione, e non già su interventi di rattoppo ed “emergenziali”, quali le amnistie e gli indulti, uniche partenogenesi che le varie Amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni sono state in grado di produrre.

Federico Iossa

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