di Alessandro Gargiulo
La Consulta, con sentenza n. 97/20 depositata il 22.5.2020, ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto legislativo di scambiare oggetti tra detenuti sottoposti al regime dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario appartenenti allo stesso gruppo di socialità.

I gruppi di socialità, formati da un massimo di quattro detenuti, hanno la finalità di conciliare due esigenze potenzialmente contrapposte, ossia quella di evitare che i detenuti più pericolosi possano mantenere i collegamenti con i membri dell’organizzazione criminale cui appartengono e quella di garantire agli stessi occasioni minimali di socialità.
A tal proposito, la Consulta ha rilevato che se il divieto di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti assegnati a gruppi di socialità diversi è comprensibile, è tuttavia irragionevole estendere indiscriminatamente il divieto anche ai componenti del medesimo gruppo.
Infatti, aggiunge la Corte, i detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, potendo già agevolmente comunicare in svariate occasioni, non hanno necessità di ricorrere a forme nascoste o criptiche di comunicazione, come ad esempio lo scambio di oggetti.
Pertanto, non accrescendo alcuna esigenza di sicurezza pubblica e impedendo quella minima modalità di socializzazione prevista, secondo la Corte, tale divieto diviene irragionevole e inutilmente afflittivo, oltre che in contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost..
Alessandro Gargiulo