Covid 19 e sospensione della prescrizione


È stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 per contrasto con il principio di legalità in materia penale, espresso dall’art. 25, comma 2, Cost. e, più in particolare, con il sotto-principio di irretroattività della legge penale sfavorevole al reo, là dove è previsto che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso, per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali (Tribunale di Siena, sez. Penale, ordinanza 21.5.2020).
Il Tribunale ricostruisce il complesso degli atti legislativi disposti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e sottolinea come «il dato teleologico della disciplina complessivamente prevista ai commi primo e secondo dell’art. 83 d.l. 18/2020 – come, d’altronde, espressamente affermato e riconosciuto dallo stesso legislatore (v. relazione illustrativa al d.d.l. di conversione del d.l. 18/2020) – ruota attorno a un duplice asse: da un parte, la necessità di “sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’‟epidemia”; dall’altra, l’esigenza di “neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali”».


Il comma 4 dell’art. 83 prevede che la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini di cui al comma 2, creando così un legame tra sospensione dei termini processuali, nonchè rinvio (o differimento) d’udienza, e sospensione del corso della prescrizione.
Ne consegue che, nel caso di specie, la prescrizione del reato contestato debba intendersi sospesa per complessivi 63 giorni, dovendosi pertanto posticipare al 18 luglio 2020 il decorso del termine massimo di prescrizione, in virtù del differimento dell’udienza del 16 aprile 2020 a quella del 21 maggio 2020. 
Il Giudice «tuttavia, dubita della conformità a Costituzione di una norma che, prolungandone la durata di sessantatré giorni, modifica in senso sfavorevole per l’imputato il regime della prescrizione di un reato, commesso prima della sua entrata in vigore». Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, l’ordinanza invoca il principio di legalità di cui all’art. 25 Cost. che involve l’istituto della prescrizione in quanto istituto di carattere sostanziale.
Citando la sentenza Taricco, il giudice ricorda che «non vi è […] dubbio che il principio di legalità in materia penale esprima un principio supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali […] non abbiano in nessun caso portata retroattiva (Corte Cost., ordinanza n. 24/2017). […] Nessuna deroga, dunque, può essere ammessa al principio supremo dell’irretroattività della legge penale sfavorevole».

Alessandro Gargiulo

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