Ricorso in Cassazione, mezzo di impugnazione a critica vincolata e cognizione determinata


Il ricorso per Cassazione è un rimedio impugnatorio a critica vincolata e a cognizione determinata, pertanto, dovendo essere veicolato tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., occorre che nell’esposizione dei motivi di esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 15957/2020 depositata il 24.7.2020).
La Corte d’Appello respingeva il gravame presentato da D.P. avverso la decisione di primo grado ove aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune, in persona del Responsabile dell’ufficio Anagrafe T.N. per aver questi proceduto alla sua schedatura mediante annotazione pro-memoria tenuto dal responsabile dell’ufficio anagrafe e allegato al fascicolo degli atti penali relativi al procedimento aperto a suo carico su denuncia di DP, degli accessi presso l’ufficio del denunciante, delle richieste formulare e delle risposte rese.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello assolvevano l’intimato dall’addebito ravvisando nella condotta del responsabile dell’anagrafe l’esimente di cui all’art. 5 c. 3 d.lgs. n. 196/2006, posto che nella raccolta dei suddetti dati il responsabile dell’ufficio si era indotto alla luce delle numerose denunce penali sorte nei suoi confronti da ricorrente, posto che oltretutto il trattamento dei dati era stato posto in essere per fini personali e non era destinato a sfociare in diffusione. Avverso la decisone D.P. propone ricorso in Cassazione lamentando che per effetto dell’art. 360 c.1, c.p.c. il giudice d’appello si è limitato a verificare l’aspetto del trattamento-diffusione dei dati, senza intendere in modo più approfondito che la diffusione presuppone la raccolta e che questa va tutelata per ogni soggetto.

La Cassazione, ritenendo inammissibile il ricorso, osserva che, come correttamente ricordato dal controricorrente, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Pertanto, dovendo il ricorso essere veicolato tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., occorre che nell’esposizione dei motivi di esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione.
Nel caso in esame tale condizione manca poiché, sebbene la decisione impugnata sia stata motivata richiamando il dettato del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5, comma 3, il ricorrente si è astenuto dall’interloquire riguardo a questo passaggio motivazionale, ma si è limitato a dedurre l’illegittimità della pronuncia perché la condotta di T. sarebbe ex se lesiva delle ragioni di riservatezza che sovrintendono al trattamento dei dati personali, in tal modo prendendo posizione solo sulla premessa del ragionamento decisorio contestato e non cogliendo viceversa l’ulteriore snodo argomentativo che mette capo alla declaratoria di assoluzione configurandosi nell’occasione l’uso a fini esclusivamente personali dei dati raccolti dal T.

Alessandro Gargiulo

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