
Confermato in Cassazione il no alla richiesta avanzata dai familiari dell’uomo morto dopo essere stato colpito da diverse macchine su una strada statale dove stava transitando a piedi e di sera. Decisiva la constatazione che egli era evidentemente ubriaco circa un’ora prima dell’incidente mortale (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 17985/2020, depositata il 28.8.2020).
Uomo a passeggio, di sera, su una strada statale: viene investito da alcune auto e muore a seguito delle lesioni riportate. A causare il drammatico evento è stata però, secondo i Giudici, la scarsa lucidità della vittima, ubriaco un’ora prima dell’incidente. E questo dettaglio è sufficiente per respingere la richiesta risarcitoria avanzata dai familiari dell’uomo.
La tragedia risale a dieci anni fa, quando un uomo, a passeggio su una strada statale, viene colpito da un’automobile e successivamente investito anche da altre vetture. Inevitabile l’epilogo mortale.
I suoi familiari decidono di adire le vie legali, ovviamente, per ottenere un adeguato risarcimento dagli automobilisti e dalle rispettive compagnie di assicurazione. Però, a sorpresa, la richiesta viene respinta prima in Tribunale e poi in Corte d’appello: per i Giudici è decisivo il dato rappresentato dall’acclarato stato di ubriachezza della vittima, all’epoca dell’incidente.
Ad esaminare il caso è ora la Cassazione. I familiari dell’uomo pongono in evidenza quello che, a loro parere, è l’evidente «nesso causale in relazione alla condotta del primo investitore, disinteressatosi di avvertire o segnalare agli altri automobilisti la presenza della persona investita sulla carreggiata».
Secondo i congiunti dell’uomo, la mancata segnalazione della presenza sulla strada del corpo del loro familiare, ancora in vita, ha causato i successivi investimenti che ne hanno provocato la morte.
Dalla Cassazione, però, ribattono che non vi sono i presupposti per ipotizzare «la prevedibilità della presenza del pedone sulla carreggiata» e per dedurre, quindi, «l’evitabilità dell’investimento». A questo proposito, anzi, è ritenuta evidente l’imprudenza compiuta dalla persona investita, che, peraltro, «si trovava in evidente stato di ubriachezza un’ora prima» dell’incidente.
Corretto, quindi, il ragionamento seguito dai giudici di merito, ragionamento centrato sulla «evidente imprevedibilità della condotta del pedone» come causa principale dell’investimento, con conseguente esclusione di «altre diverse cause dell’esito mortale dell’incidente».
Alessandro Gargiulo