Risarcimento del lastrico solare ad uso esclusivo. Ripartizione delle spese


di Alessandro Gargiulo

Per il riparto delle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico solare ad uso esclusivo, l’art. 1126 c.c. prevede l’obbligo a partecipare alle spese, nella misura dei 2/3, da parte di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il terrazzo solare serve ovvero a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale, a cui funge da copertura, con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto. L’obbligo di partecipare alla ripartizione dei due terzi della spesa non deriva dalla sola, generica, qualità di condomino, bensì dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza oggetto della riparazione (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 18045/2020, depositata il 20 agosto 2020).

Diversi condomini impugnavano una deliberazione assembleare eccependo la illegittimità della stessa che aveva ripartito tra i soli proprietari degli appartamenti sottostanti le spese di rifacimento del lastrico solare di uso esclusivo di un condomino. Gli attori chiedevano che tutti i condomini dovessero concorrere nella misura di 2/3 alle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico solare. Costituendosi in giudizio, il condominio, di contro, eccepiva l’infondatezza dei motivi di contestazione mosse dai condomini. In primo grado (Tribunale) accoglieva la domanda. L’appellante-condominio proponeva gravame ed il giudice competente (Corte di Appello) riformava la decisione di primo grado. Processualmente il Collegio evidenziava che gli appellati-condomini non avessero depositato il fascicolo di parte di primo grado contenente il Regolamento di condominio ed una pronuncia, passata in giudicato, utile per il giudizio. Non potendo prendere in esame tali documenti, la Corte di appello aveva ritenuto corretta la ripartizione delle spese contenuta nella deliberazione assembleare impugnata, in applicazione dell’art. 1126 c.c., la quale fa riferimento alla parte dell’edificio a cui il lastrico solare serve, e quindi ai soli proprietari sottostanti la parte di lastrico solare interessata dai lavori.
Preliminarmente, i Giudici di legittimità hanno evidenziato che l’impugnativa a delibera condominiale determina tra i condomini, che siano stati parte del giudizio, una situazione di litisconsorzio processuale. Nella presente fattispecie, posta al vaglio della Suprema Corte, il Giudice del gravame avrebbe dovuto disporre, ex art. 331 c.p.c., ma non lo aveva fatto, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, quali parte di una causa inscindibile, poiché il gravame veniva proposto da un solo condomino (Cass. n. 22370/2017). Ad ogni buon conto, gli Ermellini hanno ritenuto, nel caso in esame, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, superflua, in quanto il ricorso proposto appariva “prima facie” infondato, e l’integrazione del contraddittorio veniva considerata attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento (Cass. S.U. n. 21670/2013).
La Suprema Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di censura mossi dal ricorrente, con riferimento alla mancata produzione da parte dell’appellato del fascicolo di parte, contenente il regolamento condominiale ed una pronuncia relativa al condominio, con la violazione dell’art. 2967 c.c..
Rigettava, altresì, la censura in ordine alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1126 c.c., e poneva l’accento sull’accezione di lastrico solare di uso esclusivo, considerandola quella superficie terminale del edificio dotata di accessibilità ed adibita, quale accessorio, oltre alla funzione di copertura, alla utilizzazione esclusiva di uno degli appartamenti in forza di diritto, di carattere reale o personale, che risulti dal titolo; confermava la decisione della Corte di appello, poiché si conformava all’orientamento della Corte, ove si obbligava a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo, nella misura dei due terzi, tutti i condomini del condominio o della parte di questo a cui il lastrico serviva (Cass. n. 11484/2017; Cass. n. 7472/2001; Cass. n. 3542/1994; Cass. n. 2821/1976; Cass. n. 244/1974).
In conclusione, i motivi di censura sono stati considerati infondati ed il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte contro ricorrente.

Alessandro Gargiulo

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