La “aprioristica” preminenza delle prove del P.M. rispetto a quelle della difesa


Un ennesimo colpo inferto al processo accusatorio

di Federico Iossa

Gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni del consulente del pubblico ministero rivestono una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio”.
Questo è quanto sorprendentemente affermato dalla sentenza 18 febbraio – 29 maggio  2020, n. 16458 della Terza Sezione Penale della Corte di cassazione in una vicenda di abuso edilizio che si era conclusa nel merito con la condanna della ricorrente, valorizzando sul piano probatorio gli esiti degli accertamenti condotti dal consulente del pubblico ministero rispetto a quelli condotti dal consulente della difesa.

Avv. Federico Iossa, componente della Commissione Penale
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

La vicenda da cui scaturisce la pronuncia in esame riguardava la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato in zona paesaggisticamente vincolata. La Procura aveva contestato la mancanza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica qualificando l’opera come nuova costruzione, in ragione delle difformità riscontrate, dal proprio consulente, tra la struttura in contestazione e il preesistente manufatto rurale. La Difesa aveva sostenuto, anch’essa sulla base di una consulenza di parte, che l’opera rientrava nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria o, al più, nella categoria degli interventi di restauro e risanamento conservativo, assumendo come ciò fosse evincibile dalle caratteristiche costruttive che rendevano visibile la sagoma originaria.
Il giudizio si era concluso, tanto in primo grado quanto in appello, con la condanna dell’imputata, dal momento che i Giudici territoriali avevano conferito rilievo dirimente alla modifica della struttura originaria da cui il consulente del PM aveva tratto la conclusione che si trattasse di nuova costruzione.
La Difesa aveva proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici avessero apoditticamente preferito la consulenza dell’organo d’accusa nonostante l’asserita difformità delle opere realizzate fosse stata accertata sulla base di una mera ricognizione visiva.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali ma anche di 2000,00 a favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Anzitutto proprio dal punto di vista terminologico parlare di “perizia del pubblico ministero’” rievoca scenari del tutto antitetici con quelli che dovrebbero caratterizzare l’attuale assetto del processo penale. Era nel codice Rocco che il Pubblico Ministero, non dotato della possibilità di nominare un proprio consulente tecnico, faceva capo, come lo stesso giudice, all’opera del perito.
L’impianto accusatorio del codice del 1988 era destinato a cambiare radicalmente tale assetto collocando accusa e difesa su di un “piano di parità”, e, come conseguenza di ciò, assegnando ad entrambe la possibilità di nominare propri consulenti tecnici. Ecco perché è sbagliato, continuare a parlare di perizia del Pubblico Ministero.
Ciò ha fatto la Corte, con una motivazione che, oltre ad apparire contraddittoria, è palesemente contrastante con i principi del “giusto processo”, laddove afferma che la sentenza impugnata non è passibile di censura per essersi allineata alla consulenza del PM perchè questa, “anche se costituisce il prodotto di un’indagine di parte”, è “assistita da una sostanziale priorità” rispetto a quella tratta dalla consulenza della difesa.
E ciò in quanto il consulente del PM è, come tale, ausiliario di un organo giurisdizionale che “sia pur nell’ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parte”. Ed è proprio su questo punto che si evidenzia la contraddizione con quanto poco prima riconosciuto circa il fatto che la consulenza del PM sia prodotto di un’indagine di parte: da un lato si valorizza la funzione endoprocedimentale di ricerca di elementi anche a favore dell’indagato (l’art. 358 c.p.p. nell’ambito delle indagini preliminari), dall’altro il ruolo di parte processuale assunto dal PM con l’esercizio dell’azione penale, allorquando questi chiede al giudice di pronunciarsi su un ipotesi delittuosa, adducendo a tal fine elementi che siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

In realtà non è sostenibile ritenere che il P.M. abbia il compito di ricercare la verità, che è di certo invece un dovere precipuo del Giudice Terzo! Il P.M., tutt’al più, così come la difesa a suo modo, può contribuire all’accertamento della verità, ma ciò fa seguendo un’ipotesi di lavoro, che gli promana dalla notizia di reato.
In ogni caso tutte le peculiari caratteristiche, che certamente differenziano la posizione del Pubblico Ministero da quella dal difensore, non valgono di per sé ad attribuire “a priorimaggiore credibilità all’operato suo o del suo consulente tecnico, anzitutto, per la semplice ragione che il codice non intende attribuire posizioni privilegiate di partenza in materia probatoria.
Questa regola si applica anche nella specifica disciplina dedicata ai consulenti tecnici, che non pone il consulente dell’accusa in alcuna posizione di superiorità rispetto al consulente della difesa. Per entrambi vigono regole analoghe durante le indagini (artt. 359, 391 bis e sexies c.p.p.) ed entrambi sono sottoposti alla medesima disciplina dibattimentale: in particolare, a nessuno dei due è imposto un giuramento di verità quando venga esaminato in giudizio. Entrambi svolgono la funzione di “ausiliario” dell’accusa come della difesa. Ma tutto si deve giocare esclusivamente e rigorosamente sul piano della forza e della persuasività delle argomentazioni proposte in concreto dagli ausiliari e della loro capacità di resistere alle confutazioni avversarie. Considerare  un’apodittica superiorità delle prove presentate dall’accusa deflagra il cuore stesso dell’impianto del processo penale attualmente in vigore.
Lo stupore nasce dalla circostanza, non già della prevalenza “de facto” degli accertamenti espletati dal rappresentante dell’accusa su quello della difesa, che, nella consuetudine giurisprudenziale, è il modello cui si assiste quotidianamente nelle aule di Giustizia, senza voler scomodare forme di ipocrisia manieristica; quanto piuttosto che sia stata messo “in charta” il concetto, molto vicino ad un modello inquisitorio del processo penale, secondo cui, in base alla funzione di parte si, ma portatrice di interessi comunitari, del P.M., il suo consulente avrebbe una tale maggiore valenza probatoria, da rendere “inutile per l’accertamento dei fatti e per la speditezza del processola perizia del Giudice. Svilendo, così, di ogni suo valore la funzione del Giudice Terzo, come Peritus peritorum.

Una sentenza che presta il fianco a critiche e censure di ogni genere, quindi, come abbiamo cercato brevemente di rappresentare, e che, pertanto,  si spera rimanga isolata nel panorama giurisprudenziale in cui è stata concepita, soprattutto perché una perpetuazione cristallizzante di questo tipo di interpretazioni, rappresenterebbe la dipartita de facto di un modello processuale, quello del 1988, che oramai subisce continui scossoni perimetrali che rischiano di comprometterne anche il cuore pulsante.

Federico Iossa

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