Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza n. 22811/2020, depositata il 20.10.2020
Nel 2016 la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti condannava la Sopraintendente Speciale per il Polo Museale Fiorentino a pagare una somma di denaro per il danno erariale conseguente all’affidamento irregolare di spazi del Giardino di Boboli ad una associazione culturale, al fine di realizzarvi spettacoli teatrali.
Nel 2018 la Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Sopraintendente e, riformando in parte la pronuncia di primo grado, assolveva l’appellante con riferimento ad una posta di danno, confermando invece la condanna in relazione ad altre due voci di danno.
Avverso la sentenza la Sopraintendente proponeva ricorso per Cassazione sulla base di un motivo.
Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti resisteva in giudizio con controricorso.
La ricorrente lamentava il fatto che la sentenza impugnata avesse escluso illegittimamente ed erroneamente che l’iniziativa culturale svolta dall’associazione rientrasse nel novero delle attività funzionali allo scopo di valorizzazione del patrimonio artistico istituzionalmente perseguito dalla Sopraintendenza. Per la ricorrente l’iniziativa culturale doveva essere apprezzata nei suoi contenuti artistici, formativi e scientifici soltanto da parte del soggetto preposto istituzionalmente alla cura del patrimonio culturale, con giudizio di carattere tecnico- discrezionale, insindacabile dal giudice contabile. Pertanto, la Corte dei conti avrebbe errato nel negare dignità di attività culturale alle iniziative che non garantiscono una certa remunerazione economica per le casse statali. Ci sarebbe stata, da parte della Corte dei Conti, una irragionevole limitazione dell’autonomia amministrativa della Sopraintendenza nel perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali, costringendone l’azione nei limiti di una logica economicistica, incompatibile con la corretta gestione del patrimonio storico e artistico. Per la ricorrente la scelta della Sopraintendenza di concedere gratuitamente l’uso di una parte del Giardino di Boboli all’associazione culturale era da intendersi legittima. Pertanto la Corte dei Conti avrebbe sindacato nel merito le scelte amministrative effettuate dalla Sopraintendenza ai fini della promozione della cultura e dell’arte, delimitando in maniera indebita l’interpretazione del concetto di valorizzazione di beni culturali e restringendo il novero delle finalità perseguibili in concreto dall’organo statale.
La Suprema Corte afferma che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa: il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità.
La Corte dei Conti può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente, che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia e che assumono rilevanza non già sul piano della mera opportunità, ma della legittimità dell’azione amministrativa e consentono, in sede giurisdizionale, un controllo di ragionevolezza sulle scelte della pubblica amministrazione, al fine di evitare la deviazione di queste ultime dai fini istituzionali dell’ente e consentire la verifica della completezza dell’istruttoria, della non arbitrarietà e proporzionalità nella ponderazione e scelta degli interessi, nonché della logicità ed adeguatezza della decisione finale rispetto allo scopo da raggiungere.
Per la Corte di Cassazione la valutazione della Corte dei Conti non ha avuto ad oggetto “il merito” della concessione in uso degli spazi del Giardino di Boboli, bensì unicamente la verifica della conformità dell’atto posto in essere alle disposizioni di legge.
Alessandro Gargiulo