Le novità del Decreto Ristori Bis sull’Ordinamento Penale (parte seconda)


di Federico Iossa

L’esecuzione della pena

Gli articoli 28, 29 e 30 del Decreto introducono, con vigenza limitata fino al 31 dicembre 2020, misure straordinarie e urgenti intese a favorire la concessione, ai soggetti che scontano la pena in carcere, di taluni benefici extra-murari.
Il fine perseguito dalla normativa in commento è quello di prevenire l’insorgenza di nuovi focolai epidemici all’interno degli istituti penitenziari attraverso l’adozione di misure in grado di alleviare la condizione di sovraffollamento carcerario nella quale sono ricadute le carceri dopo la tregua segnata dai provvedimenti seguiti alla nota vicenda “Torreggiani” nel 2013.

Avv. Federico Iossa, componente della Commissione Penale
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli


Abbandonato convintamente l’iniziale approccio securitario da “tutti dentro”, gli strumenti messi in campo dall’esecutivo vengono individuati nell’implementazione delle licenze premio per i detenuti “semiliberi”, dei permessi premio per i detenuti comuni e, inoltre, in un’ipotesi eccezionale e temporanea di detenzione domiciliare.
Due sono le direttrici seguite con le misure penitenziarie di fresca introduzione. Da un lato, con la previsione di licenze e permessi premio di durata eccezionale, si favorisce la permanenza all’esterno delle carceri di quei detenuti che già beneficiano di risorse trattamentali extra moenia e che, pertanto, possono dirsi ad uno stadio più avanzato del percorso di reinserimento sociale. Dall’altro lato, si ampliano le possibilità di scontare presso il domicilio da parte dei condannati la cui pena è di entità contenuta.
Gli interventi in materia penitenziaria restano, comunque, saldamente ancorati alla situazione contingente di emergenza sanitaria e non sembrano essere destinati ad una definitiva stabilizzazione nell’ordinamento.
Peraltro, visto il (nuovo) rapido progredire della curva del contagio da COVID-19 e considerata l’atavica propensione del legislatore domestico – anche nel settore penitenziario – a trasformare in definitivo ciò che nasce come provvisorio, non si può escludere che il termine di efficacia delle misure possa subire ulteriori spostamenti in avanti o che le stesse possano, al fine, trovare una qualche forma di stabilizzazione all’interno dell’ordinamento.
Va, inoltre, osservato che, per quanto sorretti da nobili propositi, i recenti interventi in ambito penitenziario appaiono, a prima vista, insufficienti a conseguire l’alto obiettivo della deflazione carceraria e le soluzioni adottate non sembrano essere del tutto adeguate allo scopo. Come si vedrà meglio nel corso dell’analisi delle singole disposizioni, infatti, gli istituti eccezionalmente messi in campo del Governo sono stati disseminati di preclusioni e ostatività le quali finiscono, inevitabilmente, per ridurre di molto la platea dei possibili beneficiari.
A tal proposito, sembra aver influito il pesante clima politico e il violento clamore mediatico venutosi a creare, nella primavera scorsa, a seguito delle scarcerazioni (si ricordi, per motivi di salute) di alcuni esponenti della criminalità organizzata. Proprio tale clamore aveva indotto il Governo a correre velocemente ai ripari con due provvedimenti ad hoc (ribattezzati, in modo evocativo, decreti “antiscarcerazioni”) finalizzati ad irrigidire i procedimenti di concessione di alcuni istituti penitenziari nei confronti dei condannati per reati di criminalità organizzata e ad istituire, de facto, meccanismi di controllo sull’operato della magistratura di sorveglianza.
È, quindi, in tale temperie sociale e politica che si spiega – ma non per questo si giustifica – la particolare attenzione che, all’interno del nuovo Decreto, il Governo ha prestato nel tipizzare accuratamente i casi di esclusione dai benefici eccezionali di nuova introduzione. Si applica, anche in questa situazione, quindi, la atavica propensione italica, a sviluppare misure emergenziali, sull’onda dell’’emotività, piuttosto che della razionalità legislativa.

Le licenze premio ai condannati “semiliberi”

Consentito il superamento del limite massimo di 45 giorni all’anno (art. 28, Decreto). Con l’art. 28 del d.l. 137/2020 rivive, sostanzialmente invariata, la disposizione già contenuta nel d.l. “Cura Italia” (vigente nella prima fase emergenziale) con la quale veniva stabilita la possibilità di concedere ai condannati ammessi alla misura alternativa della semilibertà licenze premio di durata superiore al limite di 45 giorni all’anno previsto dal comma 1, art. 52 ord. penit.
Mettendo a confronto le due disposizioni se ne ricava che, mentre il Decreto di marzo (così come modificato in sede di conversione) stabiliva che, fatti salvi “gravi motivi ostativi … al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata sino al 30 giugno 2020”, il più recente provvedimento governativo prevede che ai detenuti semiliberi “possono essere concesse licenze con durata superiore” a quelle ordinariamente previste dalla legge penitenziaria.
Al di là dell’apparente minor grado di cogenza del dettato normativo – “possono”, in luogo di “sono” concesse – poco sembra essere cambiato in termini di sostanza, considerato il fatto che anche nella vigenza della precedente disposizione il provvedimento del magistrato di sorveglianza non poteva, comunque, dirsi obbligato ma condizionato alla sussistenza dei presupposti di legge e all’assenza di motivi ostativi.
La decisione sulla concessione delle licenze premio ai semiliberi, rimessa alla competenza ordinaria del magistrato di sorveglianza (art. 69, co. 7, ord. penit.), non impone particolari verifiche a cura dell’organo giurisdizionale. La richiesta del detenuto potrà, infatti, essere rigettata soltanto qualora siano ravvisati “gravi motivi ostativi alla concessione della misura” (rectius beneficio), in assenza dei quali il semilibero dovrebbe sempre poter fruire del periodo “lungo” di licenza.
L’intervento del legislatore, che favorisce la permanenza all’esterno del semilibero per periodi continuativi di lunga durata, si propone di prevenire uno dei rischi più evidenti della misura semidetentiva in parola, ossia che il detenuto possa contrarre il virus all’esterno e farsi veicolo di contagio nell’ambiente carcerario nel quale è tenuto a fare rientro.
La preoccupazione appare senz’altro condivisibile, considerato che la semilibertà, per sua natura, impone una continua spola del detenuto tra carcere e società esterna.
Di fronte alle criticità paventate, non può che salutarsi con favore la scelta del legislatore, il quale, anziché bloccare gli accessi alla misura alternativa – come, pure, era stato deciso nei primissimi giorni dell’epidemia – , ha invece scelto di ampliare le opportunità di permanenza all’esterno.
I periodi di licenza, ai fini di un’efficace azione preventiva del contagio, dovrebbero avere una durata significativa – considerato che l’art. 28 consente, almeno in linea teorica, di accordare una licenza unica fino alla fine dell’anno in corso –, così da limitare al minimo i continui ingressi e le uscite dagli istituti.
Sotto altro profilo, la misura a carattere eccezionale mantiene anche la sua natura trattamentale. Non si può trascurare, infatti, che un periodo così lungo di permanenza del detenuto nella società libera potrebbe rappresentare una preziosa occasione per mettere alla prova il condannato nel percorso di reinserimento sociale.
Benché sul piano astratto la norma in commento risulti ispirata a razionalità e senso di umanità, a ben guardare dal punto di vista pragmatico la valutazione non sembra possa essere così favorevole.
Un dato, su tutti, risulta particolarmente eloquente. Limitando l’analisi ai condannati adulti, al 15 ottobre 2020 i detenuti che in Italia scontavano la pena in regime di semilibertà erano appena 760 su oltre 54.000 e soltanto il 2,7% del numero complessivo dei soggetti ammessi a una misura alternativa alla detenzione.
Il dato, oltre a confermare la scarsa fortuna che tale misura alternativa ha riscosso, sin dalla sua introduzione, nel sistema penitenziario, è emblematico per fare una previsione pessimistica anche sulla nuova normativa che qui si esamina.
Ad ogni modo, l’istituto, se correttamente utilizzato, come si spera, potrà contribuire alla prevenzione della diffusione del contagio all’interno delle carceri e, al contempo, servire da risorsa per il percorso trattamentale del detenuto semilibero.

I permessi premio di durata straordinaria (art. 29, Decreto)

Diversamente dalle altre due misure introdotte dal Decreto “Ristori”, l’art. 29 rubricato “Durata straordinaria dei permessi premio”, contiene una disciplina che, nell’epoca dell’emergenza Covid-19, viene introdotta per la prima volta dal legislatore.
Anche in questo caso, il beneficio ha natura eccezionale ed è destinato ad operare fino al 31 dicembre 2020. Anche se la formulazione dell’art. 29 del Decreto sembra lasciare aperta la possibilità di interpretare la norma nel senso che i permessi potranno essere, in concreto, fruiti dal condannato anche dopo il termine del 31 dicembre 2020, purché siano stati concessi dal Magistrato anteriormente a tale data.
Per quanto attiene al contenuto della disposizione normativa, l’art. 29 stabilisce che possono essere concessi, in favore di soggetti detenuti che presentino determinati requisiti permessi premio per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro, di durata anche superiore rispetto ai limiti previsti dall’ordinamento penitenziario.
Come noto, i limiti ordinari si rinvengono nell’art. 30-ter ord. penit. Mentre il primo comma prevede una disciplina generale per i condannati adulti – che possono beneficiare di permessi della durata ciascuno non superiore a 15 giorni, per un massimo di 45 giorni all’anno –, il secondo comma ne contiene una speciale, di maggior favore, per i condannati minorenni – per i quali i limiti passano, rispettivamente, a 30 e a 100 giorni.
Per effetto dell’art. 29 del Decreto, i predetti limiti diventano, ora, provvisoriamente superabili. Il magistrato di sorveglianza potrà, così, concedere singoli permessi anche di oltre 15 (per gli adulti) e 30 (per i minori) giorni consecutivi oppure accordare ulteriori permessi a detenuti che abbiano già fruito, nell’anno in corso e per intero, del periodo massimo previsto dalla legge.
La previsione di permessi premio di durata straordinaria condivide con le licenze premio la logica di favorire la permanenza prolungata all’esterno dell’istituto da parte dei soggetti detenuti. Si intuisce, anche in tale occasione, il tentativo del legislatore di dotare il sistema di strumenti – nel caso di specie, tra loro alternativi – in grado di allentare la pressione carceraria e, al contempo, operare in chiave di prevenzione della diffusione del contagio.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’istituto,  deve subito evidenziarsi  che esso risulta abbastanza circoscritto. A tal riguardo, è necessario passare brevemente in rassegna i presupposti che consentono di accedere al beneficio e, subito dopo, volgere l’attenzione alle svariate preclusioni – di natura oggettiva e soggettiva – con le quali il legislatore ha costellato la disposizione in esame. Guardando  innanzi tutto al comma 1 dell’art. 29 del Decreto, il quale individua la platea dei possibili beneficiari tra i condannati “cui siano stati già concessi i permessi di cui all’art. 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e che siano stati già assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21” della medesima legge.
Quanto al primo presupposto, può desumersi a contrario che il beneficio non può essere invocato da parte di quei detenuti che non abbiano ancora ottenuto il primo permesso premio, o perché privi dei presupposti di legge di cui all’art. 30-ter ord. penit. o perché il magistrato di sorveglianza ne ha rigettato la relativa istanza. La richiesta del permesso di durata “straordinaria”, pertanto, è riservata esclusivamente ai detenuti già beneficiari dei permessi di uscita “ordinari”.
La scelta del legislatore è chiaramente indirizzata a favorire quei condannati che, avendo già sperimentato il beneficio extra-murario positivamente, si presuppone siano maggiormente affidabili anche in relazione ad un permesso di più lunga durata.
Quanto al secondo presupposto, l’art. 29 fa riferimento al noto istituto di ordinamento penitenziario del lavoro all’esterno, regolato dall’art. 21 ord. penit., e alle attività di istruzione o formazione che siano ad esso assimilate.


Ad un primo impatto, sorge un quesito interpretativo non lieve. Stando al tenore letterale dell’art. 29 i due presupposti appena menzionati parrebbero doversi intendere come cumulativi, considerata la presenza della congiuntiva “e” che appare inequivoca. La conseguenza che ne deriverebbe è che il detenuto che sia in possesso di uno solo dei requisiti – in quanto ha già beneficiato di permessi premio oppure perché svolge attività lavorativa ex art. 21 ord. penit. – rimarrebbe escluso dalla possibilità di richiedere il permesso premiale “straordinario”.
Questa interpretazione, a ben guardare, però, sarebbe in contrasto con lo spirito della norma, poiché restringerebbe eccessivamente  l’ambito di applicazione della stessa.
La ratio legis, dovrebbe essere quella di precludere i permessi di durata eccezionale a condannati che ancora non abbiano avuto accesso al primo permesso “ordinario”, in base al principio di progressività del trattamento penitenziario.
Epperò, non si comprenderebbe perchè un detenuto che fruisca, magari da lungo tempo e positivamente, dei permessi premio “ordinari”, debba essere escluso dal beneficio in esame per il sol fatto di non svolgere, al contempo, un’attività lavorativa o formativa extra moenia.
Il lavoro all’esterno è, come risaputo, un beneficio molto ambito dai detenuti e, purtroppo, al contempo molto poco usufruito.
Al contempo, non sempre il detenuto ammesso a lavorare ai sensi dell’art. 21 svolge, effettivamente, la propria attività al di fuori dell’istituto. È nota, infatti, la prassi di diverse realtà carcerarie di qualificare come “lavoro all’esterno” anche attività che, sebbene siano prestate dai detenuti-lavoratori per conto di imprese o società cooperative private, si svolgono in realtà in laboratori, uffici o locali che sono situati all’interno degli stessi istituti carceri. In casi del genere manca, pertanto, quel dato qualificante che dovrebbe costituire la “cifra” dell’istituto in questione, rappresentata dal progressivo reinserimento del detenuto nella società libera attraverso il lavoro.
Una diversa interpretazione, auspicabile, sarebbe, invece, quella di intendere i presupposti come tra loro alternativi, con l’effetto di allargare la platea dei detenuti potenzialmente beneficiari, senza pregiudicare in alcun modo il principio di progressività del trattamento e, soprattutto, di garantire quel livello di “affidabilità” – che, più di tutto, sembra stare a cuore al legislatore – per la concessione del permesso premio di durata straordinaria.
Sulla base di tali considerazioni, sarebbe certamente opportuno che in sede di conversione del decreto legge il testo della disposizione venisse interpolato, sostituendo nel comma 1, art. 29, la particella congiuntiva “e” con quella avversativa “o”, al fine di eliminare ogni margine di dubbio. Nel frattempo, si auspica che gli Uffici di sorveglianza che saranno chiamati ad applicare la norma sciolgano il nodo interpretativo facendo uso di un criterio non meramente letterale, e quindi fedele al testo, ma negativo quanto alla sua applicabilità concreta.

Analizzando le preclusioni, deve guardarsi al comma 2 dell’art. 29 del Decreto

In primo luogo, la norma esclude espressamente dalla fruizione del beneficio in questione i condannati detenuti per delitti “ostativi” ricompresi nell’elenco di cui all’art. 4-bis ord. penit. e per i delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
In secondo luogo, viene stabilita un’ulteriore e, sembrerebbe, inedita ostatività per connessione per gli autori di taluni gravi delitti – si tratta di alcune delle figure delittuose cc.dd. di “prima fascia” di cui al comma 1, art. 4-bis ord. penit. e, in particolare, dei reati di associazione mafiosa o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l’associazione, di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico – nei cui confronti sia in esecuzione un cumulo di condanne che preveda, oltre ai predetti reati, anche reati “comuni”.
Infatti l’art. 29 del Decreto stabilisce che, se il giudice della cognizione o dell’esecuzione hanno accertato la connessione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) o c), c.p.p., tra i due reati oggetto del cumulo, il condannato non può invocare il beneficio premiale e ciò, si badi, anche qualora abbia già compiutamente espiato la “quota” di pena relativa al reato ostativo e abbia, in astratto, maturato i presupposti per richiedere il permesso premio.
In breve, nei casi di connessione ex art. 12, lett. b), c.p.p. non sarebbe consentito procedere allo scioglimento del cumulo giuridico nel corso dell’esecuzione delle pene; altrettanto, nei casi di connessione “teleologica” ex art. 12, lett. c), c.p.p. troverebbe sempre applicazione l’effetto ostativo proprio dell’art. 4-bis anche per i reati “comuni”.
In realtà, anche solo limitando lo sguardo al diritto penitenziario, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti ex art. 663 c.p.p., possa procedersi con lo scioglimento del “cumulo” nel corso dell’esecuzione, quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario che trovi ostacolo nella presenza di un reato “ostativo” di cui all’art. 4-bis ord. penit..
La previsione normativa in analisi sembra, pertanto, porsi in aperto contrasto con quel principio che intende il cumulo tra pene come beneficio per il condannato dal quale, secondo il principio del favor rei, non possono derivare effetti pregiudizievoli sotto il profilo sanzionatorio.
Ecco perchè questa norma sembra potenzialmente in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e uguaglianza (art. 3 Cost.) e di rieducazione della pena (27, co. 2 Cost.), dal momento che il legislatore decide di escludere dal raggio di applicazione della norma in esame detenuti che, pur condannati per gravissimi reati, abbiano però validamente intrapreso un percorso rieducativo e si trovino ad uno stadio avanzato del medesimo, tanto da poter accedere alle ordinarie opportunità di trattamento extra-murarie.
Si ritiene, inoltre, che il presupposto stabilito dall’art. 29, comma 1 – ossia, l’aver già fruito il detenuto di permessi e di lavoro all’esterno – sarebbe stato, di per sé, sufficiente a selezionare tra i detenuti quelli più meritevoli del beneficio, senza per questo dover incidere sull’ordinaria operatività dell’art. 4-bis ord. penit.
Pertanto, risulta evidente che, mediante la serie di ostatività contenute nell’art. 29 del Decreto, il Governo abbia voluto mettersi al riparo da possibili nuove polemiche politiche e clamori mediatici, prevenendo anche solo la remota eventualità che esponenti della criminalità organizzata possano beneficiare, nei mesi a venire, di permessi premio di durata straordinaria “in nome” della legislazione emergenziale.
Fatta salva l’ipotesi, sopra suggerita, di un’interpretazione alternativa del doppio requisito – l’aver beneficiato di permessi premio e l’essere ammessi al lavoro all’esterno – ci si deve domandare se l’art. 29 del Decreto nella sua attuale formulazione possa dirsi, quantomeno, una norma realmente utilizzabile dagli operatori del diritto ma soprattutto  dalla popolazione carceraria. Francamente ci permettiamo di dubitarne fortemente!

L’esecuzione domiciliare delle pene non superiori a 18 mesi (art. 30, Decreto) 

L’art. 30, Decreto “Ristori”, rubricato “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare”, completa il trittico di misure emergenziali in materia penitenziaria. Con la disposizione in questione, torna in vigore la particolare disciplina della detenzione domiciliare riservata alle pene detentive di breve durata che già era stata sperimentata con il Decreto “Cura Italia” e che, al pari delle altre misure fin qui esaminate, aveva terminato la propria operatività il 30 giugno 2020.
Si tratta, anche in questo caso, di una norma “a tempo”, introdotta nell’ordinamento con finalità precipuamente deflattive. L’art. 30 consente, per l’appunto, al detenuto di espiare la pena presso il domicilio a prescindere da requisiti di meritevolezza e al di fuori della logica rieducativa che sottende l’esecuzione della pena.
L’efficacia del beneficio è limitata al 31 dicembre 2020, con la doverosa precisazione che possono accedere al beneficio i detenuti che abbiano maturato i presupposti di legge entro tale data. Nel caso di specie, pertanto, le misure domiciliari disposte sotto la vigenza della norma continueranno ad avere esecuzione nelle medesime forme anche una volta terminato il periodo emergenziale e fino al termine della pena.
Premesso che la domanda per la concessione della misura compete, in via principale, al detenuto, ma che l’iniziativa può anche essere per opera della direzione dell’istituto penitenziario o del pubblico ministero, il comma 4, art. 30, Decreto, affida alla direzione del carcere un ruolo centrale nell’ambito della (pur limitata) attività istruttoria.
In primo luogo, nell’ottica della semplificazione e della speditezza del procedimento autorizzativo, l’art. 30 stabilisce che, a differenza di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, l. 199/2010, la direzione possa omettere la trasmissione al magistrato di sorveglianza della relazione comportamentale sulla condotta tenuta dal condannato durante la detenzione.
D’altro canto, la direzione è, invece, tenuta a compiere una verifica preventiva circa i presupposti di legge stabiliti per il beneficio, in capo al detenuto, e a trasmettere al magistrato di sorveglianza una nota informativa in cui si attestano l’entità della pena residua (necessariamente inferiore ai 18 mesi), l’assenza delle condizioni ostative tassativamente indicate nel comma 1, art. 30 del Decreto, nonché l’acquisizione del consenso del condannato all’attivazione del braccialetto elettronico (quando obbligatorio).

Il procedimento assume cadenze, almeno in parte, diverse quando la misura venga applicata dallo stato di libertà. In tali casi il magistrato di sorveglianza provvede a seguito della sospensione dell’ordine di carcerazione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. 199/2010.
Una volta instaurato il procedimento dinanzi al magistrato di sorveglianza, questi provvede sulla domanda con le forme semplificate stabilite dall’art. 69-bis ord. penit. (ma il termine per acquisire il parere del pubblico ministero è ridotto a 5 giorni). Il provvedimento decisorio è un’ordinanza emessa in camera di consiglio senza la presenza delle parti.
La competenza spetta, quindi, all’organo giurisdizionale monocratico , al pari di quanto previsto dall’art. 1, l. 199/2010, diversamente dal criterio generale di attribuzione al collegio delle decisioni in ordine alla concessione delle misure alternative.
Come si è anticipato, la peculiare ipotesi di detenzione domiciliare in commento assolve a una funzione strettamente deflattiva, tanto che nella valutazione richiesta al magistrato di sorveglianza ai fini della sua concessione manca ogni considerazione circa la meritevolezza o alla idoneità della misura a realizzare il reinserimento sociale del detenuto.
Secondo il comma 2, art. 30, Decreto, il magistrato, verificati i presupposti di legge, accorda l’esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi “gravi motivi ostativi”. Con l’inserimento di tale clausola generale, affetta da palese genericità, il legislatore ha attribuito all’organo giurisdizionale un residuale margine di apprezzamento che, tuttavia, non è semplice comprendere su quali elementi valutativi debba essere esercitato.
Ci si deve domandare se possano integrare i “gravi motivi ostativi” quelle valutazioni prognostiche quali, su tutte, il “pericolo di fuga” e il pericolo di “commissione di nuovi delitti” che, pure, il legislatore aveva voluto non riprodurre nel testo del citato decreto legge, discostandosi chiaramente sul punto dalla disciplina-modello di cui alla legge 199/2010.
A tal riguardo, è stato osservato che “i gravi motivi ostativi”, diversi da quelli specificamente indicati dal comma 1 della disposizione, finirebbero per coincidere proprio con le due predette fattispecie preclusive contemplate nell’art. 1, co. 1 l. 199/2010, ma non replicate nella nuova disposizione.
Peraltro, poiché la verifica di tali presupposti, oltre a limitare l’utilizzo dell’istituto, richiede complessi accertamenti e il magistrato di sorveglianza nel procedimento previsto dall’art. 30, Decreto, è tenuto essenzialmente a compiere valutazione di tipo negativo, dovrebbe concludersi che il “pericolo di fuga” e il “rischio di recidiva” possano fondare il rigetto della domanda soltanto quando emergano autonomamente elementi dimostrativi di almeno uno dei due pericoli in questione.

Le modalità esecutive e il ricorso al c.d. braccialetto elettronico

Le modalità esecutive della misura domiciliare coincidono, in linea generale, con quelle tipiche delle ipotesi “tradizionali” di detenzione domiciliare e il luogo dove viene eseguita la pena, in concreto, può coincidere nell’abitazione del condannato o “in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza”.
Il quasi-automatismo che governa la concessione della detenzione domiciliare straordinaria – fermi i presupposti e le preclusioni di cui si dirà infra – è stato bilanciato dal legislatore con la previsione del ricorso generalizzato a procedure di controllo con mezzi elettronici (trattasi del c.d. braccialetto elettronico) per tutti i detenuti ammessi a scontare la pena presso il domicilio, ad esclusione dei condannati con pena residua inferiore ai 6 mesi (ma, di fatto, 7 mesi) e dei condannati minorenni. L’utilizzo del braccialetto elettronico, che richiede sempre il consenso dell’interessato, deve intendersi quale condizione necessaria per la concessione della misura, in assenza del quale questa non può essere disposta.
Anche al di là delle accese critiche che lo strumento elettronico ha sollevato sin dalla sua introduzione nell’ordinamento e che si appuntano, essenzialmente, sull’effetto fortemente stigmatizzante e lesivo della dignità umana del condannato, il vero punctum dolens della novella si apprezza sul piano pratico in ragione della cronica carenza di dotazioni di cui soffrono gli istituti carcerari. Considerati i tempi ristretti di vigenza della misura a carattere eccezionale e il mancato stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive, risulta difficile credere che la domanda di braccialetti elettronici possa essere soddisfatta. Il risultato rischia di essere quello di vanificare in parte l’efficacia della misura e renderla accessibile, quasi esclusivamente, ai detenuti con pena residua non superiore ai 7 mesi o ai condannati minorenni.
Per quanto riguarda, infine, i presupposti applicativi dell’istituto in esame, il Decreto “Ristori” conferma in 18 mesi il limite di pena massimo, da espiare ab initio o come residuo di una maggior pena, per accedere al beneficio.
Il comma 2, tuttavia, introduce un nutrito elenco di preclusioni che, in parte comuni a quelle della L. 199/2010, in parte autonome, escludono dall’area di operatività dell’istituto in questione talune categorie di condannati ritenuti, a vario titolo, pericolosi e comunque non meritevoli del beneficio.
Nella lista ostativa figurano, innanzitutto, i condannati per delitti di cui all’art. 4-bis ord. penit., come previsto già dalla L. 199/2010, ai quali vengono ora aggiunti i condannati per i reati di “maltrattamenti contro familiari o conviventi” (572 c.p.) e “atti persecutori” (art. 612-bis c.p.).
Ad essere benevoli, la ratio di quest’ultima integrazione dovrebbe risiedere nel fatto che buona parte di tali reati si consumano, in genere, in un contesto familiare, se non addirittura all’interno del domicilio, rendendo inopportuno che il condannato possa scontare proprio nel domicilio la pena.
In realtà, la motivazione si rivela assai debole e, comunque, non pare sufficiente a fondare una preclusione assoluta come quella in parola. Da una parte, infatti, il detenuto potrebbe avere a disposizione un domicilio diverso nel quale scontare la condanna; dall’altra, il legislatore ha tenuto espressamente in considerazione le legittime aspettative di tutela della persona offesa dal reato – a prescindere dal titolo di reato oggetto di condanna –, stabilendo alla lett. f), del comma 2, l’esclusione dalla misura domiciliare nei riguardi di tutti i “detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato”.

Federico Iossa

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