Febbricitante? Non può essere esclusa dal concorso!


Deve ritenersi illegittima l’esclusione dalla prova scritta di una selezione pubblica bandita da un Comune di un candidato di cui sia stata rilevata la temperatura superiore a 37,5 gradi. Secondo il TAR Friuli Venezia Giulia infatti è stata «surrettiziamente introdotta e applicata una causa di esclusione dalla selezione pubblica che, oltre a non trovare legittimazione in alcuna disposizione di legge o altra norma di carattere sovraordinato cd. “emergenziali” (ovvero dettate per contenere il diffondersi del virus da COVID-19), non è in alcun modo prevista dalla lex specialis che disciplina la selezione stessa» (TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza n. 415/2020, depositata il 1° dicembre 2020). Presentatasi alla prova scritta della procedura di selezione indetta da un Comune per 12 posti di istruttore educativo della scuola dell’infanzia, la ricorrente veniva allontanata in quanto la sua temperatura corporea era risultata superiore ai 37,5 gradi. Veniva di conseguenza esclusa dalla selezione. La candidata ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR.

Nel testo si legge che «la decisione assunta non può ritenersi in alcun modo giustificata nemmeno dalle cautele imposte dalla straordinarietà dell’emergenza pandemica in atto, atteso che il diritto a partecipare alla selezione di che trattasi da parte dell’interessata, in quanto funzionale alla soddisfazione del diritto al lavoro, non può essere svilito al punto da essere trattato alla stregua della momentanea interdizione ad accedere a una struttura commerciale o balneare, decretato sulla scorta dell’esito dell’estemporanea misurazione della temperatura corporea effettuata da personale non sanitario, privo di specifica formazione, posto per l’appunto a presidiarne l’ingresso». Inoltre «l’allontanamento dal luogo di esame e la contestuale (definitiva) esclusione dalla selezione non può, in alcun modo, essere paragonata nemmeno al diniego di accesso ai luoghi di lavoro per analoghe ragioni (ovvero laddove la temperatura corporea superiore ai 37,5° è ritenuta possibile sintomo di COVID-19 in atto), essendo intuibile che passa una abissale differenza tra il (mero) non poter svolgere la propria attività lavorativa nel luogo a ciò normalmente deputato e l’essere definitivamente deprivato della chance di ottenere un lavoro confacente alla propria formazione e preparazione».

Secondo il TAR dunque l’irreparabile pregiudizio arrecato alla ricorrente che si è vista sacrificare il suo diritto al lavoro, sulla base del mero esito della misurazione della temperatura corporea, in assenza di ulteriori ed idonee garanzie di certezza, correttezza e definitività, non può trovare giustificazione nel fine di massima precauzione perseguito per esigenze di tutela della salute collettiva e sui luoghi di lavoro nel contesto dell’emergenza COVID-19. Accogliendo il ricorso, la sentenza precisa che il Comune «in considerazione dell’assoluta prevedibilità di una situazione come quella di fatto verificatasi e per elementari esigenze di favor partecipationis, avrebbe potuto e dovuto prevedere, sin da subito, la data di una prova suppletiva, apprestando tutte le cautele e misure idonee per garantire lo svolgimento dell’intera procedura selettiva in rigoroso rispetto delle esigenze di imparzialitàtrasparenza e par condicio, atteso che la modalità di svolgimento della prova scritta prevista dall’avviso di selezione (quiz a risposta multipla) è tale di per sé da assicurare la salvaguardia delle dette esigenze, a condizione, ovviamente, che i test somministrati e le schede con le risposte corrette non vengano diffusi e/o altrimenti resi noti a terzi dall’Amministrazione nelle more dello svolgimento della procedura di selezione e sino alla sua avvenuta conclusione».

Alessandro Gargiulo

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