L’intervento della madre gestazionale davanti la Corte Costituzionale è inammissibile


di Alessandro Gargiulo

In difetto di un’immediata e diretta incidenza dell’esito del giudizio incidentale sulla situazione giuridica della madre gestazionale, non è sufficiente a fondare la legittimazione all’intervento nel giudizio costituzionale l’aspirazione di quest’ultima ad introdurre nel contraddittorio la propria storia personale, la propria identità, la propria dignità che si presuppone lesa (Corte Costituzionale, sentenza n. 271/2020, depositata il 18.12.2020). 

La pronuncia trae origine dal giudizio promosso da due cittadini italiani di sesso maschile, coniugati in Canada (con matrimonio trascritto in Italia come unione civile), per il riconoscimento in Italia del provvedimento giudiziario straniero che aveva riconosciuto ad entrambi lo status di “genitori” del minore, nato in Canada, con cittadinanza italiana e canadese, da una madre surrogata, a seguito di fecondazione dell’ovocita di una donatrice anonima con i gameti di un componente della coppia.
In un primo tempo, gli attori avevano ottenuto la trascrizione nei registri dello stato civile italiani dell’atto di nascita straniero, che indicava come genitore solo il padre biologico. Successivamente, era stato emesso un provvedimento giudiziario dall’autorità canadese modificativo dell’atto di nascita formato all’estero, che aveva determinato l’inserimento dell’indicazione, come genitore, anche del c.d. padre d’intenzione.
Da qui la richiesta di trascrivere nei registri dello stato civile il provvedimento giudiziario straniero; a seguito del rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile, è scaturita l’iniziativa giudiziale nell’ambito della quale è stata sollevata l’odierna questione di legittimità costituzionale.

La Corte di Cassazione, in funzione di giudice a quo, dubita della legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), della legge n. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) e del d.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non consentono, secondo l’interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri (c.d. “maternità surrogata”) del c.d. genitore d’intenzione non biologico.
In particolare, secondo la Corte rimettente, le disposizioni censurate, come interpretate dal diritto vivente, sarebbero in contrasto con l’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a diverse previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo e all’art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché in contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., che sanciscono, in rapporto alla filiazione, i principi di uguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità.

Nel successivo giudizio avanti alla Consulta si sono costituiti il Presidente del Consiglio (chiedendo che le questioni venissero dichiarate inammissibili o infondate), gli attori del giudizio principale, in proprio ed in qualità di “genitori” del minore (chiedendo invece l’accoglimento delle questioni), nonché la “madre gestazionale”, intervenuta ad adiuvandum ai sensi dell’art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale (con richiesta di accoglimento delle questioni, previa declaratoria di ammissibilità dell’intervento).
Quanto alla propria legittimazione ad intervenire, la “madre gestazionale” ha rivendicato la titolarità di un interesse diretto e immediato rispetto al rapporto dedotto in giudizio: avendo la Corte straniera accertato la titolarità del rapporto genitoriale in capo ai soli attori, l’omesso riconoscimento in Italia dell’efficacia di tale provvedimento porrebbe in discussione l’accertamento, operato dal giudice straniero, dell’assenza di legame parentale tra sé ed il minore e – di conseguenza – l’insussistenza di propri diritti o doveri connessi a un tale legame, potendo creare situazioni claudicanti con rilevanti conseguenze in termini di alimenti, mantenimento e successioni.
Ad avviso dell’interveniente, tale situazione di incertezza pregiudicherebbe lo stesso minore, la cui cura parentale dovrebbe essere assicurata dal “genitore d’intenzione”, individuato come titolare della responsabilità genitoriale nell’ordinamento canadese, e meglio attrezzato, per evidenti ragioni di prossimità, ad accudire il bambino.
Inoltre, essendo in Italia precluso, secondo il diritto vivente, il riconoscimento del provvedimento canadese, in ragione della supposta contrarietà della surrogazione di maternità alla dignità della “madre gestazionale”, a quest’ultima – dei cui diritti e libertà si discute – dovrebbe essere consentito di contraddire rispetto alla propria storia personale, alla propria identità, alla propria dignità che si presuppone lesa.
L’intervento nel giudizio costituzionale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo è regolato dagli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
In base a tali disposizioni, l’interveniente può chiedere alla Corte di prendere visione e trarre copia degli atti processuali, dopo che questa – con deliberazione da assumere in camera di consiglio prima dell’udienza pubblica – abbia dichiarato ammissibile il suo intervento.
Inoltre, nei giudizi in via incidentale, possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio.

In base alla costante giurisprudenza costituzionale relativa all’ammissibilità dell’intervento nei giudizi in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale, l’intervento è ammissibile soltanto in quanto essi si assumano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr., ex plurimis, Corte Cost., n. 158/2020, n. 119/2020, n. 30/2020 e n. 253/ 2019).
In particolare, tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale (così Corte Cost., sentenza n. 159/2019 e n. 194/2018).
Nella fattispecie, non risulta che la “madre gestazionale” sia mai stata designata come genitore del minore, né nell’atto di nascita formato dalle autorità canadesi e rettificato a seguito del provvedimento giudiziario straniero, né nei registri di stato civile italiani.
D’altra parte, l’interveniente si è limitata a prospettare il mero rischio di essere in futuro considerata titolare di diritti e doveri nei confronti del minore in termini di alimenti, mantenimento e successioni.
Inoltre, il giudizio a quo, riguarda unicamente la posizione giuridica del “padre biologico” e del “padre d’intenzione”, nei confronti del minore nato tramite maternità surrogata.
Pertanto, l’esito del giudizio costituzionale non è atto a produrre effetti giuridici diretti e immediati nella sfera della “madre gestazionale”.
In difetto, quindi, di un’immediata e diretta incidenza dell’esito del giudizio incidentale sulla situazione giuridica della madre gestazionale, non è sufficiente a fondare la legittimazione all’intervento l’aspirazione di quest’ultima ad introdurre nel contraddittorio la propria storia personale, la propria identità, la propria dignità che si presuppone lesa: il suo intervento è, quindi, inammissibile.

Alessandro Gargiulo

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.