In materia di protezione internazionale, il ricorso per cassazione è inammissibile ove la procura ad esso relativa, anche se rilasciata su foglio congiunto allo stesso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi elementi idonei ad identificare quest’ultimo, non essendo soddisfatto il requisito della specialità richiesto a tal fine (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 22/21, depositata il 5.1.2021.
La competente Commissione territoriale rigettava l’istanza di un cittadino nigeriano vertente in via principale sul riconoscimento dello status di rifugiato politico, in via subordinata sul riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente sussidiaria, sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
A seguito di impugnazione, tanto il Tribunale di Bologna quanto, successivamente, la Corte d’Appello dello stesso luogo confermavano il provvedimento della Commissione territoriale. Il cittadino nigeriano, dunque, si rivolge alla Corte di Cassazione.
In via preliminare, i Giudici di legittimità dichiarano il ricorso inammissibile, poiché la procura ad esso relativa contiene espressioni non compatibili con la specialità richiesta dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, in base al quale la procura alle liti in vista della proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, a pena di inammissibilità del ricorso.
A tal proposito, la Corte rammenta che è essenziale che la procura speciale venga conferita in un momento anteriore alla notificazione del ricorso, che investa espressamente il difensore del potere di proporre il medesimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla decisione impugnata.
Ciò ribadito, gli Ermellini osservano che nella materia specifica della protezione internazionale, «è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali». In tal senso, è necessaria l’indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e di altri elementi idonei ad identificarlo, come, ad esempio, il numero cronologico o la data del deposito o della comunicazione.
Ora, la Corte rileva che nel caso di specie il mandato è contenuto in foglio congiunto all’atto, recante data successiva al deposito del provvedimento oggetto di impugnazione, e non contiene alcun riferimento a quest’ultimo, non indicando alcun elemento da cui possa desumersi il conferimento consapevole dell’incarico al difensore ai fini della proposizione del giudizio di legittimità.
Essendo dunque la procura priva del requisito di specialità e recando indicazioni incompatibili con il giudizio di cassazione, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Alessandro Gargiulo