di Giuseppe Storti
È nulla la cartella esattoriale notificata da un indirizzo Pec diverso da quello contenuto nei pubblici registri.
Con sentenza n. 9274/20 depositata il 24 novembre 2020, la Commissione Tributaria di Roma, ha statuito un principio di diritto in materia di regolare notifica di una Pec; questa è da ritenersi valida solo se proveniente da un indirizzo regolarmente contenuto nei pubblici registri.
I pubblici registri sono quelli previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale. Ovvero, quelli di cui all’art. 6 bis: Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. E quelli previsti dall’art. 6 -ter del CAD, ovvero: «Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi», nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
Nella fattispecie trattata dal Commissione Tributaria di Roma, una società aveva proposto ricorso avverso una cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle Entrate, per il tramite di una pec non risultante dai pubblici registri di cui al Codice dell’Amministrazione digitale. A questo proposito il ricorrente ha chiesto la nullità della notifica in quanto la notifica proveniva da una Pec non certificata nei termini previsti dalla legge. In questo caso la Ctp di Roma ha accolto la tesi del ricorrente, aderendo ad una pronuncia della suprema Corte di Cassazione civ. sez. VI, 17346/2019.
Secondo tale principio elaborato nella pronuncia di che trattasi, la notifica di una cartella esattoriale è nulla se proviene da un indirizzo diverso da quello contenuto nei pubblici registri ai sensi dell’art. 16 ter del d.l. 179/2012, convertito in legge 221/2012, dove si prevede che dal 15/12/2013, si ritengono pubblici elenchi quelli regolamentati dagli artt. 4 e 16, comma 12, del d.l..
Ma sul punto la giurisprudenza non è uniforme ed univoca. Infatti, con diversa pronuncia, sempre la Corte di Cassazione Sez. unite civili Sentenza 23620 del 18 settembre 2018 ha statuito che la nullità della notifica a mezzo pec, è sanata dal raggiungimento dello scopo. Ovvero, secondo l’orientamento della Suprema Corte: “il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata; priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale”.
E proprio seguendo tale diverso orientamento, altra Commissione Tributaria, stavolta di Frosinone, con la sentenza, 651 del 19/12/2019, pur riconoscendo la valenza della funzione dei pubblici registri nel dare certezza ai destinatari delle pec in ordine alla provenienza da parte di una P.A o concessionaria di pubblico servizio, riconnette la validità della notifica al fatto concreto che la parte, destinataria della notifica, abbia agevolmente individuato l’ente di provenienza, e che lo stesso non abbia disconosciuto l’invio della pec stessa. Quindi sul punto non vi è uniformità e conformità di orientamento da parte della giurisprudenza della Cassazione.
Giuseppe Storti