di Agostino La Rana
Una delle iniziative collaterali della III Edizione della Rassegna “Cinema e Diritto” è stata dedicata a Gaetano Filangieri, più precisamente all’influenza del grande filosofo e illuminista nella costruzione del sistema istituzionale degli Stati Uniti d’America. La videoconferenza (“webinar”) si è basata su una relazione del sottoscritto e gli interventi dei Colleghi (Avvocati del Foro di Napoli) Luigi Ferrandino e Silvio Piantanida, nella loro veste di responsabili del corso di formazione politica organizzato dall’associazione intitolata a Filangieri. Nel corso della mia relazione, partendo dal rapporto tra Filangieri e Benjamin Franklin, ho citato diversi film dai quali traspare il recepimento delle idee di Filangieri nella Dichiarazione d’indipendenza americana (1776) e nella Costituzione degli USA (1787), recepimento che avvenne per il tramite di Franklin, nella sua veste di costituente. Nella prima (formalmente Unanime dichiarazione dei tredici Stati Uniti d’America), promulgata il 4 luglio del 1776 a Philadelphia nel Parlamento (Congresso) che rappresentava (allora solo) tredici stati nei confronti del Regno Unito, leggiamo:“Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità”. Per la prima volta nella storia, dunque, il diritto alla Felicità veniva (a) riconosciuto come diritto umano fondamentale e (b) inserito nell’atto fondativo di una nazione; la stessa Costituzione americana fu la prima Costituzione della storia, per quanto taluni attribuiscano il primato di prima fonte normativa fondamentale alla Magna Carta (1215). Ne La Scienza della Legislazione (1780) Filangieri aveva scritto:”Nel progresso concreto del sistema di leggi sta il progredire della Felicità nazionale, il cui conseguimento è il fine vero del governo, che lo consegue non genericamente ma come somma di Felicità dei singoli individui”. Il tema della ricerca della felicità, tipico dell’illuminismo, venne così prima introdotto nella Dichiarazione d’indipendenza e poi concretizzato nella Costituzione soprattutto su impulso di Thomas Jefferson, tanto che il sistema politico-istituzionale statunitense viene definito anche democrazia jeffersoniana. Quel tema venne rilanciato nel 2006 da un film ambientato nel 1981 nella città di San Francisco, basato su una storia vera e diretto dal regista Gabriele Muccino: La ricerca della felicità ovvero il sogno americano di trovare un lavoro e magari arricchirsi.
Tuttavia il tema fondamentale sviluppato da Filangieri (come da tutti gli altri illuministi) che venne ripreso dai costituenti americani, è stato il rapporto tra il cittadino (più propriamente, nella visione filosofica del XVIII secolo, qualificato come individuo) e lo Stato, inteso come apparato oppure, in senso più ampio, come sistema politico-istituzionale. Il rapporto individuo-Stato è un rapporto mediato in Europa e immediato negli Stati Uniti d’America. Per spiegare questo concetto e le sue – inevitabili – conseguenze politiche, dobbiamo citare l’espressione tedesca burgerliche gesellschaft, coniata da Hegel. Tradotta alla lettera significa società borghese: Hegel si riferiva alla società operosa che, nel Medioevo, era nata nei borghi. In altre parole, le comunità civiche e le corporazioni di arti e mestieri che si difendevano contro la prepotenza feudale dei signori della guerra e delle corti (cioè contro lo Stato). Successivamente, questa espressione venne usata per definire la società basata sul lavoro e la sua tendenza a emanciparsi rispetto a uno Stato che non è ancora quello Stato di diritto, costituzionale e liberale, che noi conosciamo. Nel 1821, Hegel pervenne a una teoria del “bilanciamento dei poteri a difesa dei diritti”, nella quale le comunità (la famiglia, i partiti, ecc.) e le corporazioni (gli ordini professionali, i sindacati, ecc.) sono corpi legittimi in quanto difendono i singoli, i gruppi e le minoranze contro le arroganze sopraffattrici dello Stato e delle maggioranze, ma diventano illegittimi quando servono solo a sostenere i prevaricanti particolarismi di individui e di gruppi contro l’interesse generale dei cittadini ( = lo Stato).
Oggi noi utilizziamo l’espressione società civile, che l’articolo 2 della nostra Costituzione intende come formazione sociale nella quale l’uomo, considerato non più (soltanto) come singolo (cioè come individuo), “svolge la sua personalità”. Al tempo di Filangieri e degli illuministi suoi contemporanei, invece, la società civile non esisteva o, per essere più precisi, non era riconosciuta come tale. Per questo il rapporto tra individuo e Stato era immediato, nel senso che non esistevano forme e/o organismi di mediazione. Semplificando brutalmente, possiamo affermare che la dicotomia immediato/mediato costituisce la differenza tra liberalismo e socialismo.
Fin qui una necessaria premessa teorica. Veniamo, adesso, all’aspetto pratico, che basiamo su alcuni esempi.
“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (articolo 49 della nostra Costituzione). Dunque: in Italia un cittadino può fare politica, ma se la fa da solo non va da nessuna parte mentre se la fa iscrivendosi (o comunque aderendo) a un partito può candidarsi ed essere eletto (concorrere con metodo democratico) per determinare (cioè decidere effettivamente e non in astratto) le scelte politiche (non solo nazionali ma anche locali). La partitocrazia, contro la quale combatté Marco Pannella (fondatore del Partito Radicale), altro non è che l’applicazione degenerata di quell’articolo della Costituzione; lo vediamo quando i partiti politici nominano dirigenti di aziende statali (a partire dalla televisione) e locali (come gli ospedali). Quest’articolo costituisce la principale differenza tra la politica italiana e quella americana (per esteso: tra il sistema istituzionale italiano e quello americano). Negli Stati Uniti, infatti, i partiti politici non sono stati citati nella Costituzione, emendamenti inclusi. Non è stata una dimenticanza, ovviamente, ma una precisa scelta politica o, se si preferisce, ideologica: la sovranità popolare non tollera mediazioni con il potere in generale e con i singoli poteri, perlomeno non accetta mediatori per così dire istituzionali, lasciando il campo libero, in nome dell’autonomia privata, a mediatori informali (benché regolamentati) denominati lobbies.
Per quanto riguarda il potere esecutivo, infatti, l’elezione diretta del Presidente attribuisce a quella carica una duplice funzione: istituzionale e politica. Se a Londra, per esempio, la funzione istituzionale risiede a Buckingham Palace e quella politica al numero 10 di Downing Street, a Washington la White House (al n. 1.600 di Pennsylvania Avenue) cumula le due funzioni come espressione unica e diretta della sovranità. Il federalismo ha replicato questo schema a livello locale, rendendo ancor più evidente che il titolare del potere esecutivo (sia esso il Presidente o il Governatore) non solo ha un rapporto diretto con il popolo come se fosse un sovrano assoluto ma temporaneo (in quanto tale delegato al concreto esercizio della sovranità) ma, proprio come i sovrani assoluti, si circonda di fiduciari (nel Medioevo di sarebbero definiti cortigiani, vassalli o feudatari) cui delegare compiti, con il rango di Segretari (federali o statali). Non a caso, il governo federale assume la denominazione di amministrazione, per evidenziarne il ruolo di servizio pubblico impegnato a gestire su delega (nomina) di chi è stato eletto, che rimane l’unico titolare del potere esecutivo; proprio come le amministrazioni comunali italiane.
Per quanto riguarda il potere legislativo, l’adozione del sistema elettorale maggioritario-uninominale, chiaramente modellato su quello britannico, rappresenta plasticamente quel rapporto diretto tra elettori (corpo elettorale) ed eletto, rispetto al quale il ruolo dei partiti è quello di comitati elettorali, cioè macchine che organizzano il consenso e i finanziamenti.
La stessa durata del mandato elettorale è significativa. In Italia, il mandato del Presidente della Repubblica è settennale, quello di deputati e legislatori è quinquennale. Negli Stati Uniti, invece, il mandato del Presidente è quadriennale mentre quello dei legislatori varia: due anni per i deputati, sei anni per i senatori.
Ciò significa che gli americani, due anni dopo aver partecipato alle elezioni presidenziali, sono chiamati a valutare il primo biennio del mandato presidenziale con un referendum che non si presenta come tale ma come elezione per il rinnovo della Camera dei Deputati (House of Representatives), con i candidati del partito del Presidente (o comunque da lui appoggiati) che svolgono una funzione ben diversa dagli omologhi italiani: non sono totalmente indipendenti dal loro Capo ma nemmeno feudatari-prestanome, quanto piuttosto portatori di interessi circoscritti (economici, sociali, culturali, ecc.) bidirezionali, nel senso che da un lato sono sottoposti all’attenzione del Presidente (con il sotteso pacchetto di voti) e, dall’altro lato, replicano l’indirizzo politico presidenziale sul piano locale (il collegio elettorale).
La democrazia diventa, così, il ricambio della classe dirigente. La parola democrazia, infatti, nel corso dei millenni ha assunto significati diversi tanto da meritarsi perfino aggettivazioni (democrazia liberale, democrazia socialista, democrazia elettorale, democrazia non elettorale, ecc.), fino al punto di qualificare come tolemaici coloro i quali ritengono che l’unico significato da attribuire a questo lemma sia governo del popolo. Nella storia è capitato più volte che il popolo, quando è stato chiamato a votare, abbia eletto un tiranno o un governo di dittatori. Non esiste un governo democratico; esiste, piuttosto, un sistema (la democrazia) nel quale il compito di governare è attribuito a una o più persone che, dopo qualche anno, vengono sostituite da altre persone e i sostituiti negli Stati Uniti non solo non si riciclano ma nemmeno vengono intervistati dai giornalisti come avviene in Italia, al massimo si dedicano alla professione di conferenziere a pagamento.
Per un europeo, un partito politico è portatore di una visione ideologica della società. Il pragmatismo americano, invece, determina una mobilità del corpo elettorale e – talvolta – degli stessi eletti. Cambiare partito è naturale perché cambiare opinione è naturale. Niente a che vedere con il trasformismo. Basti pensare a Ronald Reagan, simbolo dei repubblicani nel XX secolo: come la maggior parte dei giovani della sua generazione aveva votato per il democratico Roosevelt e prima di candidarsi in politica aveva svolto un ruolo sindacale (tipico apprendistato dei politici di sinistra) come capo del sindacato degli attori.
L’europeo medio è indotto a schematizzare la politica americana distinguendo tra destra (repubblicani) e sinistra (democratici). La storia americana c’insegna che questa rigida distinzione spesso non ha fondamento. Fu il Presidente Lincoln, un repubblicano che di professione esercitava l’avvocatura, a proporre al congresso il XIII emendamento della Costituzione, con il quale venne abolita la schiavitù (1865). Prima ancora (1863), con il Discorso di Gettysburg, pronunciato dopo appena quattro mesi e mezzo dalla battaglia che diede inizio alla guerra di secessione americana (scatenata proprio dal contrasto tra nordisti e sudisti sulla schiavitù), Lincoln diede una celebre definizione della democrazia:”Il governo del popolo, dal popolo e per il popolo”. Nessuno ha mai osato definire questa visione delle istituzioni come populista.
Fu il Presidente Eisenhower, un repubblicano esponente dell’establishment militare (tradizionale fucina del conservatorismo), che nel 1957 propose al Congresso il Civil Rights Act, la legge che consentì agli afroamericani di esercitare il diritto di voto, la prima legge sui diritti civili dai tempi di Lincoln. Fu un senatore democratico, James Strom Thurmond, il maggior oppositore di quella legge. Il tema della segregazione razziale caratterizzò per molti anni l’attività degli esponenti democratici che, come Thurmond, erano stati eletti negli stati del sud della confederazione. Per esempio George Wallace, governatore dell’Alabama, protagonista di un clamoroso gesto l’11 giugno del 1963: si oppose fisicamente all’ingresso di studenti afroamericani nell’Università dell’Alabama. L’episodio è citato nel film Forrest Gump, nel quale, tra l’altro, in una scena si vede anche il Presidente democratico Lyndon B. Johnson, il cui mandato, se analizzato con il rigido schematismo europeo (che sconfina nel manicheismo buoni/cattivi), si presta a conclusioni opposte. Dobbiamo ricordare Johnson come un Presidente di destra per l’escalation della guerra nel Vietnam (il costante e massiccio invio di truppe) oppure come un presidente di sinistra per aver promosso un vasto programma di riforme sociali (contrasto alla povertà, sviluppo del sistema sanitario e scolastico, ecc.) passato alla storia come great society ?
Oggi, in una società dove i mezzi di comunicazioni di massa sono esplosi, causando un declino inarrestabile della carta stampata, il tema politico centrale non è più la great society ma la deep society: le pulsioni profonde del popolo (corpo elettorale) che tentano di emergere snaturando la democrazia alla Lincoln, con il rischio che, rotti gli argini, dalle viscere emerga un cesarismo usa e getta pur senza le sembianze di un balrog di Tolkien.
Ma è nella giurisdizione, il terzo potere di uno Stato, che si manifesta più compiutamente l’influenza di Filangieri sul sistema statunitense. L’art. 101 della Costituzione italiana stabilisce che “la giustizia è amministrata in nome del popolo”; in applicazione di questo principio, le sentenze recano la formula preliminare “in nome del popolo italiano”. Negli Stati Uniti vige un principio antitetico: la giustizia è amministrata dal popolo, che è presente nelle aule d’udienza non attraverso un rappresentante/delegato (il giudice) ma direttamente, personalmente benché simbolicamente, attraverso la giuria. Nei processi italiani la giuria è l’eccezione: è prevista solo in Corte d’assise e in Corte d’assise d’appello. Negli Stati Uniti, invece, la giuria è la regola. Da noi, per esempio, sarebbe impensabile una giuria in un processo per risarcimento danni da incidente stradale, il tipico processo del Giudice di Pace; il film Erin Brockovich mostra, invece, proprio in una delle prime scene, che l’ordinamento processuale americano prevede una giuria in un processo del genere. Analogamente, da noi sarebbe impensabile una giuria in un processo per separazione personale tra coniugi. Negli Stati Uniti, invece, una giuria in un processo per divorzio viene citata nel film Gli intoccabili, quando il giudice chiede allo sceriffo di scambiare le giurie presenti in due aule: la sua, dove si celebra un processo contro Al Capone per evasione fiscale (giuria corrotta da quel famoso gangster), e quella dell’aula accanto, dove si celebra un processo per divorzio.
Quello che gli americani chiamano il verdetto (peraltro titolo di un film con Paul Newman) non corrisponde alla nostra sentenza ma al dispositivo della sentenza. In altri termini, la sentenza americana si compone di due parti: la parte descrittiva (nella quale si descrive lo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale: i testimoni esaminati, i documenti acquisiti, ecc.) e la parte dispositiva (che enuncia la decisione: se l’imputato è colpevole o innocente, se all’attore[1] compete un risarcimento, ecc.). La parte descrittiva è di competenza del giudice, la parte dispositiva è di competenza della giuria. La sentenza italiana, viceversa, ha una struttura ben diversa, non solo perché prevede anche una terza parte (detta motiva, perché espone la motivazione della decisione), ma soprattutto perché essa è interamente di competenza del giudice.
Volendo ricorrere a una metafora, possiamo paragonare la funzione del giudice americano a quella di un direttore d’orchestra e quella dei giurati agli orchestrali.
La centralità del popolo nell’esercizio della giurisdizione americana è descritta dal film La parola ai giurati e soprattutto dal film La giuria.
Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra giurisdizione e sfera politica negli USA, possiamo prendere spunto dal film Suspect – Presunto colpevole per evidenziare la principale differenza tra l’ordine giudiziario statunitense e quello italiano: il magistrato americano è più dipendente dai politici rispetto a quello italiano. Preliminarmente, precisiamo che ci siamo riferiti al magistrato non a caso ma proprio con l’intenzione di riferirci sia al giudice che al pubblico ministero. A prescindere da ogni altra considerazione, il concorso pubblico per l’accesso alla funzione rende il magistrato italiano indipendente dal potere politico, nel senso di scevro da rapporti incestuosi con i politici ai fini della progressione di carriera, fermo restando che recenti scandali (su tutti il “caso Palamara”) hanno dimostrato che l’attività nei sindacati della magistratura (le “correnti” che compongono l’Associazione Nazionale Magistrati) si risolve in una “fabbrica di raccomandazioni” per le nomine negli uffici direttivi. A tacere dei magistrati che si candidano nelle elezioni, violando quel principio di terzietà che costituisce l’essenza della giurisdizione. Tuttavia, la recente nomina da parte del Presidente Trump di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema, ha mostrato l’estrema politicizzazione del sistema giudiziario statunitense, che ha fatto impallidire le stesse contestazioni alla “magistratura italiana politicizzata” da parte dei colleghi Ferrandino e Piantanida nel corso della videoconferenza ove relazionai. I giudici federali americani sono tutti nominati dal Presidente in carica e il loro mandato non ha un termine. Per quanto riguarda, invece, il pubblico ministero americano (prosecutor) egli è nominato – con un mandato a termine – dal procuratore distrettuale (district attorney, quindi l’omologo del nostro sostituto procuratore della Repubblica si chiama assistant district attorney) e può svolgere tre funzioni:
1) partecipa all’udienza penale:”Lo Stato della California contro John Smith”, dice il cancelliere in apertura di un processo e questo lo si sente e vede in tanti film;
2) è avvocato pubblico (più come il nostro avvocato in servizio nell’avvocatura comunale che come un avvocato dello Stato), rappresentando e difendendo l’ente pubblico nei processi civili;
3) è l’avvocato della polizia (che negli USA non è statale come in Italia ma municipale o di contea[2]), una funzione essenzialmente stragiudiziale (cioè si manifesta attraverso consigli).
Chiarito che il pubblico ministero dipende dal Procuratore Capo (district attorney), che lo nomina e può revocarlo (cioè licenziarlo), bisogna aggiungere che il Procuratore Capo ha un mandato politico, perché o viene nominato dal Governatore dello Stato oppure viene eletto dai cittadini residenti in un determinato circondario, comunque denominato; in entrambi i casi, il Procuratore Capo risponde all’attorney general, il quale, a sua volta, viene nominato dal Governatore e cumula le funzioni di Ministro della Giustizia (dello Stato) e dell’omologo italiano Procuratore Generale di Corte d’appello (o di Corte di cassazione, a seconda delle dimensioni dello Stato).
Nei processi penali per reati federali, invece, interviene un pubblico ministero federale, nominato dal Presidente e dipendente dal Segretario alla Giustizia.
Nel film Presunto innocente, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore Scott Turow, si vede chiaramente una campagna elettorale nella quale è impegnato un Procuratore Capo.
Concludiamo con alcune considerazioni. Il cinema può essere utile per comprendere il sistema istituzionale e politico americano. Quest’ultimo, a sua volta, può essere compreso solo conoscendo la storia americana e l’influenza che il grande filosofo e giurista Gaetano Filangieri esercitò sulla nascente democrazia americana.
Agostino La Rana
[1] È frequente imbattersi in un film americano nel quale colui che ha promosso un processo civile viene definito querelante
[2] Nei film americani ogni tanto si sente un capitano o altro dirigente che minaccia un sottoposto dicendogli:”Ti mando a dirigere il traffico”. La Polizia di Stato italiana ha un reparto di polizia stradale, ma il compito di dirigere il traffico spetta ai vigili urbani (polizia municipale o locale). Poiché la polizia negli USA è comunale, tra le mansioni di un poliziotto americano rientra anche quella di dirigere il traffico.