di Alessandro Gargiulo
In relazione alla impugnazione del d.p.c.m. 30/2021 – nella parte in cui ha previsto la sospensione totale della didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (eccetto le classi prime delle scuole secondarie di primo grado), nell’intero territorio di regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. “zona rossa”) – e del d.p.c.m. 2 marzo 2021 – nella parte in cui ha disposto nelle medesime zone la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, censurato sotto il profilo della carenza di proporzionalità ed adeguatezza – va ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare le misure impugnate adottando, all’esito del riesame, un provvedimento specificamente motivato (TAR Lazio, sez. I, ordinanza n. 1946/2021, depositata il 26.3.2021).
Alcuni studenti e genitori di figli minori iscritti a istituzioni scolastiche interessate dall’applicazione delle misure del d.p.c.m. n. 30/2021, ricorrono presso il TAR Lazio lamentandosi del fatto che la scuola non dovrebbe essere considerata quale luogo privilegiato di contagio e che l’interruzione della didattica in presenza abbia rappresentato e rappresenti un moltiplicatore delle diseguaglianze discendenti da ostacoli di ordine sociale ed economico.
Nel caso di specie il d.p.c.m. impugnato richiama i verbali del CTS nn. 157, 158, 159 e 160, nonché le osservazioni tecniche inviate il 27 febbraio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
È evidente che dai predetti documenti non emergono indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole.
Inoltre, il CTS non sembra avere valutato la possibilità, nelle zone rosse, di disporre la sospensione delle attività didattiche solo per aree territoriali circoscritte, in ragione del possibile andamento diversificato dell’epidemia nella regione.
Dal verbale n. 161 con il quale ha raccomandato il mantenimento dell’attività scolastica in presenza nelle zone bianche, gialle ed arancioni, ha affermato erroneamente che «possa prendersi in considerazione la possibilità di prevedere la sospensione delle attività didattiche…nelle aree territoriali regionali, sub-regionali, provinciali, comunali, in cui la situazione epidemiologica sia compatibile con scenari da zona rossa prevista dal Capo V della bozza del DPCM di prossima emanazione, o in aree in cui l’incidenza cumulativa a 7 giorni sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, o nelle quali vengano adottate misure stringenti di isolamento in ragione di circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività/resistenza a vaccino/capacità di indurre malattia grave».
Per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti ai soli fini del riesame da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Alessandro Gargiulo