di Franco Gallo
Riportiamo un articolo dell’ Avv. Franco Gallo del foro di Roma, in cui sono state raccolte ed articolate le proposte di alcuni Avvocati che frequentano i Tribunali, da indirizzare alla Commissione nominata dalla Ministra Cartabia, incaricata di elaborare una Riforma del processo civile e degli strumenti alternativi, entro il 23 aprile 2021, termine connesso all’assegnazione delle risorse del Recovery Fund, in relazione alle richieste dall’Unione Europea e risoluzioni adottate dal Parlamento, in rapporto alla definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Scrive l’Avv. Gallo:
“A prima vista, tale termine sembrerebbe molto ristretto, ma di fatto non lo è, perché gli addetti ai lavori conoscono perfettamente le criticità del processo civile, quindi conoscono a priori dove e come intervenire.
Leggendo infatti i nominativi di tale commissione, sono tutti illustri professori, accademici e magistrati.
Spiace la presenza di una sola Avvocata, al Comitato scientifico.
Il compito è pertanto analizzare “il perché” la nostra giustizia civile è tanto lenta, “il perché” le tante modifiche normative dal 2009 ad oggi non funzionano, “il perché” la giustizia civile non è efficiente e, quindi, individuare le misure e gli interventi normativi necessari per ridurre i tempi dei processi e migliorare l’efficienza dell’amministrazione della giustizia anche attraverso la valorizzazione e l’impulso di strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti.
Ma chi sono gli addetti ai lavori?
O meglio, chi percepisce in prima persona una irragionevole durata del processo?
Chi subisce a priori le criticità del processo civile?
Chi si accorge del denegato diritto di difesa?
Gli Avvocati.
Incontro casualmente la Collega Antonella, dicendomi di andare di fretta perché chiude l’ufficio Unep, ed ha in scadenza la notifica di un appello.
Mi telefona la Collega Maria, riferendomi di aver depositato una separazione “delicata”, ma a distanza di 3 mesi, non è stata ancora fissata alcuna udienza.
Riferisco che per un ricorso al giudice tutelare, in riferimento ad una bambina di 9 anni, il Giudice non ha adottato alcun provvedimento a distanza di circa 4 mesi, nonostante abbia presentato una istanza di sollecito.
Incontro il Collega Luigi, il quale si lamenta di un processo a dir poco Kafkiano, ed anche qui rispondo che per una questione preliminare in un ricorso ex art. 702 bis cpc il Giudice aveva sciolto la riserva dopo 2 anni, e lo stesso è stato deciso dopo 5 anni!
Mi telefona il Collega Francesco per dirmi se è normale che in una causa di lavoro il giudice fissi la prima udienza a circa un anno, trattandosi di retribuzioni chieste da un lavoratore.
Rispondo che purtroppo è la prassi, nonostante l’articolo 415 cpc parli di 60 giorni.
Nel processo civile, ciò che è eccezionale è purtroppo la regola.
Il procedimento di mediazione, in buona sostanza, mi riferisce il Collega Filippo, è diventato una mera condizione di procedibilità, con costi a carico delle parti.
In passato gli Avvocati si incontravano e discutevano di diritto, di orientamenti giurisprudenziali, ora si discute per sapere perché non arriva la 4^ pec e come mai manchi personale in cancelleria.
Gli amici Avvocati, sono quindi i primi a percepire ciò che non funziona e sono le persone idonee a suggerire le necessarie modifiche.
Discutevo con la Collega Daniela Nazzaro, della possibile soluzione di adottare nel processo civile un unico rito, quello del lavoro. Convenivamo che tale rito, già introdotto nel lontano 1973, si presentava snello, efficace, con tempi molto brevi; la prima udienza doveva essere fissata entro 60 giorni, sono vietate le udienze di mero rinvio, la sentenza è pronunciata subito dopo le conclusioni delle parti. Ma accade spesso che i Giudici, non rispettando il dato normativo di cui all’art. 415 cpc, fissano la prima udienza a distanza di un anno e, l’Avvocato non può far niente, per il semplice motivo che tale termine non è perentorio.
Le istanze di anticipazione d’udienza sono quasi tutte rigettate, con motivazione di stile: “visto il carico di ruolo”.
Di conseguenza, non si avrà mai l’effetto sperato, di un processo celere, in mancanza di previsione di termini perentori per la fissazione delle udienze.
Resterebbe una mera illusione prevedere, in luogo della fissazione dei termini perentori, la segnalazione di detta violazione al Consiglio giudiziario in occasione della valutazione periodica di ciascuno dei magistrati ovvero in occasione della richiesta di incarichi direttivi o semi-direttivi extragiudiziari o incarichi speciali, in quanto ciò non accelera il processo.
Come anche non pertinente al giusto processo, sono le precedenti proposte in tema di nomina da parte del CSM dei dirigenti di grado medio alto, ponendo quale requisito la “comprovata capacità gestionale”, per ottenere la nomina per un incarico direttivo.
Potrebbero crearsi soluzioni di comodo, privilegiando le cause semplici, velocizzando i processi a tutti i costi, a danno della qualità.
Il giudice deve essere libero, non condizionato ed autonomo nella sua decisione.
Il Giudice non può essere vincolato a futuri premi, perché rendere giustizia è il primo dei doveri dello Stato.
Con tali rimedi, i Giudici diventano meri pubblici dipendenti, ma soprattutto i cittadini diventano dei sudditi, i diritti soggettivi dei meri interessi.
Tali rimedi, in sostanza, non guidano il giusto e celere processo, trattandosi in concreto di sanzioni per le parti, sommarietà dei procedimenti, contrazioni delle libertà e dell’indipendenza dei giudici.
Gli Avvocati inoltre, percepiscono che la ragionevole durata dei processi non è l’unico valore costituzionale che lo Stato deve perseguire, perché, altri valori devono essere rispettati, in primis la qualità delle decisioni, l’indipendenza e parzialità del giudice, il diritto all’azione e al contraddittorio, il diritto alle prove e alle impugnazioni.
Nessun processo può essere “giusto” se per durare poco si sacrificano questi principi.
Altra illusione è stato il procedimento sommario, sempre per lo stesso motivo, ovvero: la mancata previsione anche qui di termini perentori.
Le riserve ivi assunte, anche per questioni semplici, vengo sciolte a distanze di tempo e, persino anni.
Ora, mentre buona parte dei termini (ovvero tutti) posti a carico della parte: iscrizione a ruolo, costituzione in giudizio, ricorso, controricorso, ecc, sono perentori, con gli evidenti effetti dell’improcedibilità e/o inammissibilità della domanda ed ulteriore conseguenza della responsabilità professionale dell’Avvocato, invece gli altri termini (fissazione udienza, decisione, rinvio) sono semplicemente ordinatori, senza alcuna conseguenza.
Si dovranno quindi ascoltare i protagonisti effettivi del processo civile, giudici e avvocati che calcano ogni giorno le aule dei Tribunale, poiché i precedenti interventi legislativi (anche supportati da economisti, che non conoscono il sistema giustizia) a dire il vero, non hanno ottenuto l’effetto sperato, comportando solo un aumento dei costi dei procedimenti giudiziari, rendendo di fatto l’accesso alla giustizia un privilegio per pochi, con onerosi contributi/imposte da versare per dare inizio a un contenzioso, potendo avere la pazienza e le risorse economiche per poter attendere, mediamente, tre anni per una sentenza di primo grado, altri tre anni per una sentenza di appello e… chissà quanto per una sentenza di Cassazione.
Anche l’idea di ricorrere all’istituto della mediazione e della negoziazione assistita, poteva essere interessante, ma nella pratica si è rivelata infruttuosa, accompagnata da una spesa inutile, in quanto il mediatore non ha alcun potere di formulare una proposta vincolante per le parti, onde spingerle a trovare un accordo.
Inoltre l’ipotesi di far gestire ad organismi una controversia tra privati, giocoforza si scontra con il dettato dell’art. 102 della Costituzione, in quanto la funzione dello ius dicere deve essere dello Stato in via esclusiva.
Tutto al più si potrebbe rinnovare l’arbitrato (oggi troppo costoso) avendo ad oggetto diritti disponibili.
Ma per disporre il trasferimento dalla giurisdizione dello Stato ad altri organismi, senza il consenso di tutte le parti, non è possibile.
La riforma della Giustizia civile, se veramente tale vorrà essere, non dovrà guardare ai tecnicismi, ma dovrà puntare alla qualità del giudizio, con effettiva tutela del diritto.
Per inciso, sottolineo, che basta poco, affinchè un ricorso in Cassazione venga dichiarato inammissibile, ove non vengano rispettati alcuni tecnicismi, rendendo vano il corposo lavoro effettuato, trasformando l’avvocato da studioso del diritto a mero tecnico.
Ricordo anche un esempio fatto da un magistrato (circa 20 anni fa – un c.d Pretore d’assalto), lamentandomi di aver disposto il rinvio a 5 mesi. Molto semplicemente mi diceva che se io l’indomani avessi avuto 100 nuove pratiche, avrei rifiutato gli incarichi non potendoli gestire da solo, oppure avrei assunto 10 praticanti/avvocati per aiutarmi. Anche i giudici, per gestire il loro carico di ruolo, necessitano di risorse che non arrivano.
L’obiettivo, non è quindi fare, ma fare bene.
È necessario a priori, per poter rispondere all’istanza di miglioramento della celerità e dell’efficienza del settore giustizia, tanto rimarcata ai fini della ripresa economica del Paese, aumentare le piante organiche della magistratura e del personale amministrativo, con una maggiore responsabilizzazione e riorganizzazione delle competenze.
Al riguardo, alla tesi della carenza di spesa, è da obiettare che la spesa per la giustizia italiana non sembra particolarmente bassa rispetto a quella degli altri paesi.
Sia dati di fonte Eurostat, sia dati di fonte CEPEJ, mostrano che la nostra spesa per la giustizia, rispetto al Pil, è in linea con la media UE e dell’Eurozona.
È vero che rispetto ad alcuni paesi (Germania) il numero dei giudici in Italia è più basso. Il problema, però, è che, rispetto al reddito pro capite, gli stipendi dei giudici italiani risultano molto più elevati di quelli degli omologhi tedeschi, francesi e spagnoli, soprattutto a inizio carriera, sempre sulla base di dati CEPEJ.
Lo staff impiegatizio dei Tribunali rimane comunque più basso in Italia che in Germania, Francia o Spagna.
Al riguardo, non sarebbe idea cattiva, riallocare il personale impiegatizio ridondante in altri settori della pubblica amministrazione verso i Tribunali. Ridurre il numero dei magistrati fuori ruolo per incarichi amministrativi e ridurre la possibilità che i magistrati in ruolo abbiano incarichi extragiudiziari.
Il PCT, per molti versi si è dimostrato molto utile, ed è necessario incentivarlo, sviluppando ulteriormente la digitalizzazione nel settore civile
Ma è irrazionale se poi l’udienza viene fissata a distanza di un tempo eccessivo. Come irrazionale è la possibilità di disporre la trattazione scritta, se poi la sentenza viene pubblicata a distanza di notevole tempo.
Razionale è invece disporre la calendarizzazione delle udienze del singolo processo; le parti e i loro avvocati devono conoscere preventivamente le date delle loro udienze in modo da sapere effettivamente quanto durerà il loro processo. Non è complicato in quanto in media una causa ha una durata di effettive 3-4 udienze che potrebbero essere celebrate una al mese, senza alcun problema organizzativo.
Celerità del processo quindi, che porterà a dare fiducia a chi si rivolge alla giustizia e non vedrà più giudici e avvocati come nemici, ma come coloro che lavorano per interpretare gli aspetti delle controversie e fornire soluzioni.”
Redazione