Segreto professionale, espressioni offensive e riscossione parcelle: Sezioni Unite Civili


di Alessandro Gargiulo

Le espressioni sconvenienti od offensive vietate dall’art. 20 del codice deontologico forense (nel testo applicabile “ratione temporis”) rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 10852/2021, depositata il 23.4.2021).

Le SS.UU. Civili (sentenza n. 10852/21, depositata il 23 aprile) hanno confermato la sanzione disciplinare inflitta ad un avvocato per l’utilizzo di frasi sconvenienti ed offensive e per violazione del segreto professionale.
L’esposto di un cliente stigmatizzava il comportamento dell’avvocato, al quale si era affidato per anni sia per questioni societarie sia per questioni personali e familiari, il quale, dopo la revoca dei mandati, aveva avviato per ottenere la corresponsione delle proprie parcelle moltissime cause (in tutto 35).
Il fatto è che tali cause erano l’occasione per l’avvocato di esporre vicende personali non pertinenti alla materia del contendere e gravemente screditanti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
Oltretutto si trattava di aspetti delicati appresi dal legale durante ed in occasione dei precedenti mandati; quindi fatti esposti e diffusi, secondo l’ex cliente, a fini denigratori o addirittura intimidatori nonostante che i giudizi vertessero esclusivamente sulla debenza delle particelle.

Il Consiglio dell’Ordine competente irrogava la sanzione disciplinare della sospensione per la durata di due mesi per violazione del segreto professionale e violazione del divieto di frasi offensive.
Sanzione confermata dal CNF, cui seguiva il ricorso per cassazione.
La sentenza in esame riporta l’ampio capo di imputazione (formulato dal CDO) ove vengono riportate le numerose frasi ritenute offensive imputate all’avvocato.
Ed in effetti, leggendolo, appare piuttosto chiaro che i toni usati sono decisamente forti ed offensivi, sia nei confronti degli ex clienti, sia nei confronti degli avvocati che li hanno assistiti nelle cause promosse dall’incolpato.
Le SS.UU. confermano la decisione del CNF che non ha intravisto alcuna “scriminante” in tale scelta difensiva. La Cassazione anche in questa materia non può entrare nel merito delle valutazioni già espresse dal CNF.
In ogni caso il CNF aveva osservato che «l’uso di espressioni offensive non trova la benché minima giustificazione nel contenzioso all’interno del quale le stesse sono state utilizzate», in tal modo affermando, implicitamente ma per chiara logica, che le espressioni offensive non sono legittimate dall’oggetto della causa e dalla condotta di controparte nel discuterla.
Per gli Ermellini tale decisione ha fatto corretta applicazione dell’art. 20 del codice deontologico (applicabile), che in effetti depriva di ogni legittimante “condizionamento” contestuale l’illiceità della condotta offensiva o sconveniente, imponendo all’avvocato di tenere una condotta espressiva sempre e comunque corretta, senza scadere alla formulazione di parole non conformi alla sua deontologia professionale e, prima ancora, alla valenza pubblica della sua professione; pertanto le espressioni a questo non conformi producono di per sé effetto in relazione alla sussistenza dell’illecito disciplinare.

Viene così confermato il principio già affermato dalle stesse SSUU secondo cui ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato, le espressioni sconvenienti od offensive vietate dall’art. 20 del codice deontologico forense (nel testo applicabile “ratione temporis“) rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto.

Violazione del segreto professionale: contano le notizie apprese anche dagli scritti difensivi avversari

Interessante la censura secondo cui non vi sarebbe violazione all’obbligo di segreto professionale quando le notizie non vengano ricevute dal cliente. E ciò sarebbe accaduto proprio nel caso di specie perché l’avvocato era venuto a conoscenza di certe circostanze, poi riferite, da una memoria di controparte.
Ma secondo le SSUU (in disparte il profilo della mancanza di “autosufficienza” del motivo di gravame) tale censura è (anche) infondata perché il divieto sancito dall’articolo 28 non è circoscritto alle informazioni che l’avvocato conosce direttamente dal cliente, bensì investe, aggiungendole proprio a «tutte le informazioni … fornite dal cliente e dalla parte assistita», anche «quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato». E non può certo negarsi che sia per conseguenza del mandato che un avvocato apprende il contenuto degli atti di difesa di controparte.

Prescrizione: effetto interruttivo istantaneo ed effetto permanente

Uno dei motivi di censura è quello relativo alla prescrizione dell’illecito disciplinare. A tale proposito, gli Ermellini ricordano un principio importante in materia, che tiene conto della nota distinzione tra effetto interruttivo istantaneo ed effetto interruttivo permanente.
Viene precisato che nella fase amministrativa non è applicabile la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancita dall’art. 2945, comma 2, c.c., bensì quella dell’effetto interruttivo istantaneo ai sensi dell’art. 2943 c.c.
Al contrario, nel giudizio di impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense, per la diversa natura che ad esso va riconosciuta, sussiste il diverso effetto interruttivo permanente sul termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare.

Ma attenzione: quanto alla fase del procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza, non solo dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria o decisoria, nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti, non a riconoscere l’illecito, ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell’Ordine.
Regole che applicate al caso concreto rendono infondate l’eccezione di prescrizione formulata.

Alessandro Gargiulo

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